UNA RIFLESSIONE SU IMU E TASI PER LE UNITÀ IMMOBILIARI COLLABENTI

Lo scorso 13 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n.27/E, che oltre a disporre di materia catastale, tra le altre cose,  si propone di regolare anche alcune casistiche “speciali” per l’applicazione dell’Imu e della Tasi.

Questo è un periodo caldo per i contribuenti: le scadenze si avvicinano, e quello della circolare n.27/E è il primo sviluppo per quanto riguarda IMU e TASI, dopo l’introduzione dei metri quadrati nella visura catastale proprio ai fini dei suddetti tributi, avvenuto lo scorso novembre.

La prima novità della circolare riguarda un approfondimento in merito alle unità collabenti. Queste, altro non sono che costruzioni caratterizzate da un livello di degrado tale da determinarne un’incapacità di produrre ordinariamente reddito proprio, come sancisce l’art.3, comma 2 del DM 28/1998. Normalmente queste costruzioni vengono accatastate in visura catastale online nella categoria F/2, anche se l’iscrizione in catasto non è da considerarsi obbligatoria. Va però precisato che l’iscrizione in catasto di un’unità collabente è possibile solo se quell’unità non è ascrivibile ad altre categorie catastali o se il fabbricato non risulta individuabile mediante planimetria catastale online e/o questo non risulta perimetrabile. È possibile quindi, ad esempio, iscrivere nella cat. F/2 un’unità immobiliare con muri perimetrali e interni integri anche se priva di soffitto. Il trattamento ai fini IMU di immobili di questa tipologia non è mai stato definito chiaramente: c’è chi sostiene che tali costruzioni debbano essere considerate in tutto e per tutto come dei fabbricati, e che quindi, in mancanza di rendita catastale, essi non siano assoggettati al pagamento dell’IMU; c’è però un’altra parte della giurisprudenza che sostiene che nel caso di un fabbricato collabente il tributo sia dovuto in base al valore dell’area edificabile corrispondente, anche se il suolo su cui lo stesso si trova ha una destinazione agricola, come ha dimostrato la sentenza in cassazione n.5166/2013.