VISURA CATASTALE E PROBATORIETA’

Il catasto italiano è probatorio? In che modo la visura catastale può garantire la probatorietà di un bene?
Un catasto può essere definito probatorio o non probatorio in base agli effetti giuridici che produce. Si ha un catasto probatorio quando esso è in grado di fornire la prova giuridica della proprietà.

Gli ultimi aggiornamenti in materia catastale ci dicono che il governo italiano ha recentemente presentato in Senato un disegno di legge in materia catastale (dopo il DEF 2016, la manovra del DL 50/2017 e vari altri tentativi più o meno fruttuosi di una nuova Riforma del Catasto) che ha lo scopo di riproporre l’art.2 della legge 23/2014. Il nuovo testo tiene conto dell’attuazione della delega in materia di competenze e organizzazione delle commissioni censuarie, di cui all’art.2, comma 3, lettera a della sopracitata 23/2014. Mediante l’attuazione di questo DL si garantirebbe un costante aggiornamento del Catasto, e quindi un allineamento con i dati relativi alle proprietà.

Il catasto italiano è attualmente non probatorio, in quanto non costituisce prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali, non ha quindi né probatorietà delle identificazioni né topografica.

In compenso l’attuale catasto fornisce – tra gli altri documenti – la visura catastale, la planimetria catastale (oltre che mappe catastali ed elaborati planimetrici, export di mappa e altro), tutti documenti che possono costituire prova dei diritti e dei confini nei quali questi diritti hanno validità e possono essere esercitati. La visura catastale e la planimetria catastale in particolare (soprattutto se certificate) offrono un prezioso supporto alla probatorietà di cui sopra.

Esiste in ultima analisi la possibilità di rendere il catasto probatorio, ma solo per l’aspetto topografico: un giudice può in mancanza di ulteriori elementi, far riferimento ai confini delineati da una mappa catastale, se è necessario determinare un confine incerto.

VISURA CATASTALE E POSTE ITALIANE

Davvero conviene acquistare la tua visura alle Poste?
La visura catastale è come una carta di identità di un immobile. Le informazioni contenute nella visura servono infatti a localizzare l’immobile nello spazio (foglio, particella, sub., ma anche indirizzo e numero civico, il piano, se all’interno di un condominio) e a fornirci i principali parametri utili a “classificare” il nostro immobile, sia dal punto di vista catastale (classe, consistenza) che da quello fiscale, mediante la rendita catastale da esso generata.

I dati degli immobili presenti su tutto il territorio nazionale sono sempre accessibili e consultabili presso qualsiasi Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, purché essi siano stati regolarmente inseriti all’interno delle banche dati informatiche del catasto. Le province di Trento e Bolzano, in quanto Province Autonome, fanno storia a sé. Non è quindi possibile ottenere visure catastali per gli immobili siti in quel territorio.

Normalmente il rilascio della visura catastale avviene nello stesso giorno della richiesta. La consultazione degli atti non informatizzati o la presentazione di aggiornamenti o variazioni catastali è possibile invece solamente presso il singolo ufficio competente. Nel caso in cui si debbano consultare atti non informatizzati è consentito al richiedente di prendere appunti. La visura catastale e la visura catastale online sono documenti pubblici, chiunque può richiederli, pur non essendo il titolare dei diritti sull’immobile. Per richiedere una visura catastale è necessario essere in possesso di alcuni dati dell’intestatario (il nome del proprietario dell’immobile o il suo codice fiscale) o in alternativa, dei dati catastali. Le visure catastali online sono ottenibili in maniera analoga, ma molto più velocemente e senza alcuno sforzo, poiché è possibile scaricare il documento direttamente sul proprio computer con poche semplici mosse.

Da un po’ di tempo a questa parte, oltre ai normali sportelli degli Uffici provinciali del Territorio, è possibile richiedere la propria visura catastale presso tutti gli uffici postali abilitati, che all’ingresso espongono il logo “Sportello Amico”.

Mediante “Sportello Amico” è possibile richiedere e ottenere visure catastali online di fabbricati e terreni, effettuando ricerche per immobile o per soggetto (le ricerche per soggetto alle poste però si possono effettuare solo sui fabbricati e non sui terreni). Il costo di una visura scaricata alle Poste è però maggiorato: al regolare importo dei tributi speciali catastali va sommato quello relativo al pagamento del servizio, stabilito da Poste Italiane.

Un’eventuale ricerca alle Poste che produce come esito un file pdf lungo più di 5 pagine (o più file in pdf per un totale maggiore di 5 pagine) risulta in un servizio non erogabile. Inoltre, se l’estrazione dei dati prevede un tempo d’attesa superiore ai tre minuti dal momento di invio della richiesta per la visura, l’operazione viene interrotta immediatamente dal sistema.

Infine, il servizio non è erogabile se sulla base dei dati forniti dal richiedente il sistema non trova alcun documento, cosa che evidenzia la non corrispondenza tra i dati forniti dal richiedente e quelli presenti nel database del catasto.

VISURA CAMERALE ONLINE: UNO STRUMENTO INDISPENSABILE

Più di una impresa italiana su dieci non è in condizioni finanziarie allettanti.

La visura camerale si rivela essere lo strumento più efficace per ottenere informazioni sull’affidabilità di un’azienda.

Secondo una recente indagine dell’Istat più di una impresa italiana su dieci non è in condizioni finanziarie allettanti. La salute finanziaria di una società è da ritenersi il fattore principale per assicurarsi una solida partnership o semplicemente per investire in modo efficace.

visura camerale online

Le visure camerali sono ottenibili direttamente online grazie alle società di servizi. Ottenere informazioni commerciali in anticipo è da considerarsi il primo passo per evitare i cosiddetti “bidoni”. Una visura camerale online contiene dati prelevati dalla Camera di Commercio. Si tratta di documenti pubblici che corrispondono allo stato di salute finanziaria di una società: dati anagrafici del titolare, il suo ruolo in altre imprese; il bilancio ufficiale dell’impresa ed eventuali problemi giudiziari o finanziari passati; il registro dei protesti, che fornisce un’utile strumento di analisi e valutazione.

Un imprenditore che non dispone delle informazioni necessarie è totalmente svantaggiato: investire in imprese che hanno contratto debiti o che hanno avuto problemi con la giustizia non è certamente una mossa efficace.

Il problema dell’affidabilità finanziaria è, in un momento in cui la crisi ancora grava sulle imprese italiane, ancora più urgente. La collaborazione commerciale è uno strumento di incredibile portata: la sinergia può tradursi in vantaggi per entrambi gli attori. Sono molte infatti le imprese che cercano nuovi finanziamenti per poter uscire da una condizione di impasse, ma sono ben poche quelle che dispongono delle credenziali per rivelarsi dei partner commerciali performanti. Le visure camerali contengono, come dicevamo, documenti pubblici: tutti hanno diritto a poterle ottenere e valutare sulla base di dati materiali reali. Ma sono anche documenti complessi, di difficile reperimento. La visura camerale online invece integra tutti i documenti necessari in un solo dossier, permettendo dunque una facile consultazione e garantendo un’accessibilità maggiore.

VISURA CAMERALE ONLINE: L’AZIENDA È AFFIDABILE?

Avviare una nuova collaborazione: come capire se l’azienda è affidabile? Nulla di più semplice: basta una visura camerale online!

Quando si parla di valutare l’affidabilità di un’azienda, la visura camerale rappresenta una garanzia impagabile. Unico documento in grado di fornire tutte le informazioni legali di un’azienda oltre alle principali informazioni economiche ed amministrative, è richiedibile da chiunque perché pubblica.

visura camerale online

Documento rilasciato in carta semplice, privo di valore legale (se non successivamente “autenticata” da una dichiarazione di conformità dei dati), la visura camerale contiene tutti i dati anagrafici (codice fiscale, sede dell’impresa, natura giuridica, data di costituzione) ma anche preziose informazioni amministrative: attività svolta, cariche amministrative principali, organi sociali, unità locali. La versione storica di una visura camerale a sua volta contiene le medesime informazioni, ma dalla costituzione dell’impresa, ed è utile quindi in caso di acquisizioni, cessazioni, o modifiche alla struttura, alle caratteristiche e alla storia dell’impresa stessa.

Al momento della costituzione, ciascuna azienda è tenuta a registrare i propri dati presso la Camera di Commercio, operazione che rende quindi rintracciabile qualsiasi impresa presente sul territorio nazionale in pochi semplici clicks.

A partire da ottobre 2014 la visura camerale online può anche essere richiesta in lingua inglese, mentre dall’estate del 2015 tutte le visure camerali contengono anche l’indicazione della quotazione in borsa di una società. Dal marzo 2016, anche la sua veste grafica ha subito modifiche. Grazie alla presenza in visura del QR Code, è possibile consultare la visura camerale online anche in formato digitale, dopo averlo acquistato, direttamente collegandosi al sito di InfoCamere, pur senza avere a disposizione il dispositivo sul quale lo si è scaricato! Tutto tramite QR Code. Il QR Code, o Quick Response Code, è un vero e proprio sigillo digitale, un codice a barre digitale in 2D che consente di poter leggere informazioni tramite telefono cellulare o smartphone. Ogni QR Code può contenere fino ad oltre 7000 caratteri numerici (e più di 4000 alfanumerici!) unici che riconducano ad ogni singolo documento.

 

VISURA CATASTALE ONLINE: DALLA RICHIESTA ALLA STAMPA

Esploriamo il catasto, un passo dopo l’altro

La visura catastale è un documento pubblico, fruibile da qualsiasi cittadino agente nel rispetto dei principi istituzionali del catasto – in particolar modo quello di pubblicità immobiliare. In Italia, i sistemi di pubblicità immobiliare fanno capo ai cosiddetti principi di trascrizione ed intavolazione (ove il primo fa riferimento al catasto ordinario e il secondo al catasto tavolare, o fondiario). Questo vuol dire che chiunque può richiedere una visura catastale online, senza limitazioni date dal possesso dei diritti reali su un bene immobile, a condizione che sia in possesso dei dati catastali o anagrafici associati a quel bene per poterlo rintracciare, ma come avviene questa ricerca?

I servizi di consultazione delle visure catastali on line sono stati disvisura catastale onlineciplinati e canonizzati, nel tempo, da numerosi provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate, l’organo preposto alla conservazione, all’archiviazione e all’erogazione di tutte le visure. La consultazione avviene mediante procedure di interrogazione a mezzo di terminale delle banche dati dei vari archivi catastali. È possibile richiedere tali interrogazioni presso un qualsiasi sportello degli uffici delle varie Agenzie del Territorio presenti sul suolo italiano. Da alcuni anni inoltre è possibile richiedere visure catastali anche online, interfacciandosi con dei provider ufficiali di tali servizi. I tipi di visura catastale richiedibili online, proprio come presso gli uffici del catasto, sono due: la visura catastale in modalità ordinaria e la visura catastale storica. La visura storica è un documento simile a quella standard, ma che pone attenzione alla storia dell’immobile dalla sua edificazione all’attualità, e per questo leggermente più concisa.

Per comprendere il processo alla base dell’estrazione di ciascuna visura catastale online è necessario conoscere per sommi capi la struttura del catasto, o come è meglio dire, dei vari database che costituiscono il catasto italiano. I database del catasto sono organizzati secondo un criterio di divisione in cinque sotto-archivi, che agiscono in correlazione tra di loro. Gli archivi del catasto terreni e del catasto fabbricati – anche detti comunemente “archivi amministrativo-censuari” – sono quelli preposti alla custodia e amministrazione di tutte le informazioni in merito agli identificativi catastali (comune, provincia, sezione urbana, foglio, particella o mappale e subalterno) e ai dati tecnici degli immobili di tutti i catasti (metratura, numero di vani, categoria e classe catastale, zona censuaria ed eventuale microzona, consistenza, rendita catastale o reddito dominicale).

Al catasto terreni fanno capo anche tutti i documenti cartografici e le mappe catastali, così come il catasto fabbricati custodisce anche l’immenso corpus delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici.

Infine vi è un database dei soggetti, unico archivio in comunicazione diretta con il catasto terreni e con quello dei fabbricati, agganciato a sua volta ad un sub-archivio, detto “delle titolarità”, in grado di connettere ciascun soggetto con gli atti, le volture ed i documenti che attestano appunto le titolarità e il possesso. Ciò che mette in comunicazione questa macchina così grande è il concetto di identificativo catastale, che consente in qualunque momento di risalire ad un dato immobile o soggetto in base a determinati codici, intimamente connessi con la mappatura del territorio italiano e con la posizione geografica di ciascun bene immobile localizzato sul territorio nazionale.

Per dettagli sulla visura catastale è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

CATASTO E VISURE CATASTALI: COME AGISCE IL DDL GUIDI

Il disegno di legge Guidi, conosciuto anche come “ddl concorrenza” o Legge annuale per il mercato e la concorrenza, si prefigge di incrementare la trasparenza e la concorrenza in diversi settori (tra cui anche quello bancario e quello inerente le attività forensi e notarili), introdurrà, come abbiamo già accennato, tra le altre cose anche alcune piccole novità che riguardano il catasto e le visure catastali online.

Una delle novità più importanti riguarda la semplificazione del passaggio di proprietà per i beni immobili ad uso non abitativo. Cosa comporta questo? La semplificazione introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza permetterà di comprare, vendere o donare immobili dal valore catastale inferiore ai centomila euro, a patto che essi siano destinati ad un uso differente da quello abitativo (ad esempio per attività di tipo industriale, commerciale, artigianale, ricreativo, culturale, assistenziale, ecc). Da questo momento in avanti, solo e soltanto per questo tipo di atti di compravendita e donazione, non sarà più indispensabile la presenza di un notaio: in questi casi infatti potrà essere sufficiente la presenza di un avvocato abilitato al patrocinio, che possa sottoscrivere una polizza assicurativa del bene dichiarato nell’atto.

Il disegno di legge prevede anche misure per incrementare la trasparenza delle polizze assicurative legate a finanziamenti e mutui.

Da quando entrerà in vigore il disegno di legge Guidi, inoltre, tutte le visure catastali online e le visure ipotecarie per le redazioni degli atti di compravendita, e la comunicazione dell’avvenuta firma degli stessi agli uffici competenti saranno a carico della parte acquirente, donataria o mutuaria.

Vi siete mai chiesti perché la visura catastale riveste un’importanza così grande nell’atto di compravendita? Le visure catastali online sono documenti indispensabili quando si deve effettuare un atto di compravendita o donazione, dato che in tutte le fasi della trattativa (e soprattutto nell’atto di sottoscrizione di una proposta di acquisto) il potenziale acquirente si trova in una condizione di svantaggio informativo: deve necessariamente fidarsi del venditore e dell’eventuale mediatore immobiliare per quanto riguarda le condizioni dell’immobile dal punto di vista urbanistico-edilizio, impiantistico, ipotecario, sulle informazioni riguardo alla titolarità e alla provenienza, ai gravami condominiali, e così via.

In questo contesto la visura catastale online – soprattutto trattandosi di una visura catastale storica, che prevede e mostra lo storico delle modifiche (e spesso fa riferimento anche ad atti notarili e catastali che hanno dato origine alle modifiche, e fornisce informazioni di varia natura, tra le quali anche sui precedenti intestati, o proprietari – diviene il punto di partenza per effettuare le fondamentali verifiche che il potenziale acquirente, assieme a chi ne tutela i diritti, andranno a fare prima di procedere con l’acquisto di un immobile.

CERTIFICAZIONE APE E VISURA CATASTALE ONLINE

Soffermiamoci oggi a parlare di visura catastale online e di Certificazioni Ape. A partire dal primo ottobre 2015 l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) è divenuto obbligatorio in tutta Italia e prende il nome di Ape Unico.

La certificazione ha una validità decennale (a meno che, nel corso di questo periodo di tempo pesanti interventi di ristrutturazione all’immobile non ne richiedano una rivalutazione ex-novo) ed è l’unico documento ufficiale che attesta il fabbisogno energetico di un’immobile su base annua e in relazione all’area climatica entro cui l’immobile si trova. La certificazione calcola l’ammontare di energia destinata alla climatizzazione e al riscaldamento necessari al fabbisogno dell’immobile, il riscaldamento dell’acqua corrente e il totale del fabbisogno di acqua e luce.

Per stilare una certificazione Ape sono necessari due passaggi: essere in possesso dei seguenti documenti (visura catastale online o sua copia, copia della planimetria catastale online, che deve essere anche quotata con misure lineari degli ambienti e delle aperture esterne, libretto della caldaia ed altri documenti riguardanti il fabbisogno energetico dell’immobile) da presentare ad un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione o ristrutturazione per cui si sta richiedendo l’Ape, e attendere, prima che il certificato sia redatto, l’arrivo di un perito tecnico per il sopralluogo. La legge è molto chiara nell’obbligare i professionisti del settore ad effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio/immobile che deve essere valutato.

In quali casi è richiesta la Certificazione Energetica?

Nei casi di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso quali rogito, permuta, ecc), di donazioni (trasferimenti di immobili a titolo gratuito), nel caso di affitto di edifici o singole unità abitative, in casi di annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (in casi come questi l’Ape è utile per determinare l’indice di prestazione energetica, dato che una normale visura catastale on line non fornisce), in caso di edifici di nuova costruzione (a lavori terminati), in caso di ristrutturazione e per tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

In caso di lavori ad un immobile, l’Ape va aggiornato solo se la riqualifica o la ristrutturazione hanno influito su fattori che possono modificare la prestazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi, caldaie, posa di isolante, ecc ecc. In caso di compravendita di un’immobile all’acquirente va fatta firmare una specifica clausola, con la quale dichiara di aver ricevuto le principali informazioni e preso visione dei documenti (incluso l’Ape) che certificano la prestazione energetica dell’immobile. Inoltre, l’Ape va allegato al contratto di vendita per effetto dell’Art.6 comma 3 del D.Lgs 192/05.

Nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione è prevista una clausola che prevede che al locatario sia stato mostrato l’attestato di prestazione energetica anche in caso di affitto di singole unità immobiliari. Controlli e sanzioni sono affidate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate in prima battuta.Il duplice intento della direttiva Europea e della Legge Italiana in materia di Certificazione Energetica è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico e di tutelare le parti interessate in materia di compravendita, rogito, trasferimento, locazione e donazione.

Quali le differenze con la normativa precedente?

Rispetto alla normativa precedente il nuovo Ape presenta delle novità importanti: in primis, tra tutte, una nuova scala di classi energetiche, non più sette, ma dieci, dalla meno efficiente (classe G) alla più efficiente (classe A4). Per determinare la classe energetica complessiva di un edificio, o di un immobile,il calcolo del valore dell’indice di prestazione va effettuato in corrispondenza dei parametri vigenti per il triennio 2019-2021. Le linee guida hanno introdotto anche nuovi indicatori. Nell’Ape unico sono infatti annotate anche le prestazioni energetiche invernale ed estiva. L’indicazione prevede anche la distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare.

VISURE CATASTALI E CALCOLO DELLA SUPERFICIE CATASTALE AI FINI TARI

A partire dal 9 novembre 2015, la visura catastale online per tutte le unità urbane a destinazione ordinaria regolarmente iscritte al Catasto, per cui esista la planimetria catastale online sono tenute ad indicare anche il dato della superficie dell’immobile. Il calcolo della superficie per la visura catastale online avviene sulla base di quanto sancito dal Dpr 138/1998 alla voce “Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo in esecuzione alla Legge 662/96”.

L’indicazione della superficie catastale è importante soprattutto ai fini TARI, poiché al netto delle aree scoperte, viene utilizzata per il calcolo della tassa. Stando al comma 645 dell’art.1 della Legge 147/2013, inoltre è stabilito che “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.  Essa infatti non deve mai essere confusa con la superficie utile lorda o netta utilizzata per la determinazione del valore locativo. Questa misurazione può essere infatti al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie (nel caso della superficie utile lorda per le locazioni commerciali) oppure al netto di queste ultime (nel caso di una superficie utile netta per le locazioni a canone concordato).

In caso di errore sulla visura catastale storica, ciascun intestatario dell’immobile può richiedere la rettifica del dato della superficie catastale o, nel caso in cui questo dato non sia ancora presente negli archivi del Catasto, può inserirlo associandolo ad una planimetria già presente nella banca dati. Ricordiamo inoltre che richiedendo una visura catastale storica per dati catastali è sempre possibile ottenere lo storico delle variazioni catastali e degli interventi o lavori avvenuti sull’unità immobiliare nel corso degli anni.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

NOVITÀ E LEGISLAZIONE PER LE CATEGORIE CATASTALI F/3 ED F/4

Proseguendo con qualche novità nel mondo catastale e volendo approfondire in merito alla definizione delle categorie catastali F/3 ed F/4, e alla circolare n.27/E, emessa lo scorso giugno dall’Agenzia delle Entrate, oggi parliamo della normativa che legittima l’inserimento anche solo temporaneo di fabbricati in corso di costruzione o di definizione nelle categorie sopracitate. La circolare attesta che l’attribuzione di queste due categorie in visura catastale dovrebbe avvenire in via transitoria (dai 6 ai 12 mesi), ma che esiste la possibilità di ottenere una proroga presentando un’apposita dichiarazione (firmata dall’intestatario) per notificare il Catasto della mancata ultimazione dell’immobile. La circolare ricorda agli aventi diritto che i Comuni possono utilizzare due strumenti per la segnalazione di eventuali mutamenti della situazione reale degli immobili rispetto ai dati restituiti dalla visura catastale online. È questo il caso delle segnalazioni ai sensi dell’art.3, comma 58, legge 662/1996 che dispone in materia di verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, perché palesemente non congruo rispetto a fabbricati con caratteristiche simili, e di quelle basate sul comma 336, art.1, legge 311/2004 che sono chiamate in causa quando sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali o per intervenute variazioni sugli immobili, come dimostrabile con una visura catastale storica. La visura catastale storica può infatti risalire allo storico delle variazioni catastali per un immobile, a partire dalla sua edificazione.

Come funziona il trattamento Imu e Tasi degli immobili di categoria F/3 ed F/4 che non hanno ancora una situazione ben definita? Nel caso in cui si parli di un fabbricato unico, la cui costruzione non sia ancora stata ultimata, i suddetti tributi saranno dovuti sulla base del valore venale dell’area edificabile, senza tenere in considerazione il valore del fabbricato in corso di edificazione. Se invece il fabbricato è stato ultimato solo in parte, per volere della Cassazione (sentenza 10735/2013) non è dovuto alcun tributo, neppure come area edificabile, sulla porzione dell’area ancora in corso di edificazione. Altro discorso invece va fatto per gli immobili la cui categoria è ancora in corso di definizione per cui il tributo dovrebbe essere dovuto proprio sul fabbricato (in questo caso ultimato) e non sull’area edificabile. In casi come questi subentrerà però il problema del calcolo per tali tributi, a causa dell’assenza della rendita catastale, questione che ha spinto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a ritenere il principio contenuto nella sentenza di cassazione 10735/2013 valido anche per le altre categorie catastali fittizie.

COS’È UNA VISURA CAMERALE?

Per la legge italiana non è possibile che una impresa – che sia essa individuale o societaria – possa non essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Questo registro funge da anagrafe e database delle imprese, monitorando e garantendo la veridicità delle informazioni custodite. Questo fa sì che qualsiasi privato cittadino che vuole conoscere informazioni circa la natura societaria, legale, giuridica e amministrativa di un’azienda, possa in qualunque momento rivolgersi alla Camera di Commercio e al Registro delle Imprese ed ottenerle, nella forma di una visura camerale online.

La visura camerale on line contiene anche dati salienti sull’impresa, quali ad esempio la sua sede legale e le eventuali sedi secondarie ed unità locali, la specificazione dell’attività svolta, quali sono i suoi organi amministrativi, l’elenco delle cariche sociali, il capitale sociale, i trasferimenti, le fusioni o le scissioni che sono avvenute, ecc. È possibile ottenere una visura semplicemente recandosi presso una delle sedi delle Camere di Commercio italiane – ve n’è una in ciascuna regione, o acquistando una visura camerale online direttamente dal pc di casa propria. La visura camerale on line è in tutto e per tutto identica a quella cartacea, come dimostrato dal QR Code, in alto a sinistra sulla prima pagina. Il QR Code, anzi, oltre a garantire l’autenticità della visura (perché conforme al codice sulla visura originale custodita all’interno del Registro delle Imprese), consente di recuperare in qualsiasi momento la visura camerale on line acquistata, scaricandola su qualsiasi dispositivo a propria disposizione. La visura camerale può essere acquistata in modalità ordinaria o storica, nel caso di una visura camerale storica il documento fornirà tutte le informazioni sull’impresa a partire dalla nascita della stessa fino al momento presente.