VISURA CATASTALE ONLINE: COME EFFETTUARLA

I metri quadrati indicati dalla visura catastale online rappresentano certamente un’evoluzione del catasto verso uno standard condiviso da tutti.

Tra gli intenti della riforma del nuovo catasto fabbricati vi è infatti senza dubbio quello di rendere le procedure per ottenere una visura catastale online più client-friendly, ma anche l’obiettivo di raggiungere una futura uniformità, tanto agognata dai contribuenti. Difatti il problema dell’obsolescenza di alcuni dati o della presenza di informazioni che non combaciano su planimetrie catastali online e visure catastali online permane e investe in egual misura l’una e l’altra parte interessata.

Ecco perché l’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio online per la correzione dei dati errati indicati da visure e planimetrie. Tramite Contact Center è infatti possibile evitare noiose file agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, semplicemente effettuando il log in su specifiche piattaforme deputate tanto alla correzione dei dati o alla richiesta di intervento per la rettifica degli stessi.

L’accessibilità dei dati non è ancora immediata (il cliente è infatti tenuto a registrarsi a Fisconline o a Entratel per poter accedere a tali informazioni), ma convisura catastale onlinesente di poter intervenire e correggere alcuni degli errori presenti sulla propria visura catastale on line.

Ma su che cosa e in che modo è possibile intervenire? I primi errori da poter correggere possono riguardare i dati anagrafici dell’intestatario di un bene immobile (le aziende possono correggere il campo “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita del titolare (per le aziende: la sede legale) ed informazioni più tecniche come diritti e quote di possesso. Per presentare richiesta di modifica tramite piattaforma online è necessario essere in possesso dell’identificativo catastale del bene immobile (particella, foglio e subalterno) e di uno dei seguenti documenti, che potrebbero essere richiesti durante la procedura: l’atto notarile di acquisto (o un altro atto pubblico), la dichiarazione di successione, la domanda di voltura catastale, una copia della denuncia di nuova costruzione o di variazione presentata al catasto.

Se l’errore nella visura catastale dovesse invece riguardare più direttamente i dati dell’immobile (e quindi parametri come indirizzo, ubicazione, numero civico, piano, interno ecc) o patenti inesattezze nel numero di vani o dei metri quadrati dichiarati dell’unità (consistenza dell’immobile), sarà necessario possedere l’identificativo catastale dell’immobile e gli estremi di uno dei seguenti documenti: l’atto notarile di acquisto, la dichiarazione di successione, una denuncia al catasto per nuova costruzione o di variazione.

Tra i compiti dell’Agenzia delle Entrate vi è anche quello di individuare i fabbricati non dichiarati al catasto e richiedere ai proprietari di tali fabbricati di regolarizzare la propria situazione. A tal fine, già da un po’ di tempo sul sito dell’Agenzia sono stati pubblicati gli elenchi di tutti i Comuni e delle particelle del terreno nei quali sono state accertate irregolarità da ispezione catastale (presenza di fabbricati non dichiarati o di ampliamenti e modifiche non pervenute in catasto).

Dato che l’individuazione di tali irregolarità è avvenuta tramite foto-identificazione di immagini del territorio e successivi incroci con le banche dati catastali è possibile che, nel frattempo, alcuni immobili indicati dal documento siano in realtà già stati censiti dal Catasto. L’operazione di controllo della visura catastale, avvenuta in collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), non tiene conto di situazioni particolari in cui i titolari di taluni immobili non sono tenuti a presentare alcun adempimento. Anche per situazioni come queste, è possibile avvalersi del Contact Center dell’Agenzia delle Entrate per segnalare il problema e risolverlo in rapidità.

Per altri tipi di richieste particolari, la cui attestazione richiede una conoscenza della materia catastale più approfondita e pertanto la presenza di tecnici e professionisti certificati, l’Agenzia ha disposto la possibilità di effettuare richieste online solamente per operazioni come queste:

– registrazioni di atti del catasto fabbricati

– assegnazione di un identificativo definitivo

– informatizzazione delle planimetrie catastali online

– registrazioni degli atti del catasto terreni

– registrazioni di variazioni colturali

– rettifiche di duplicati di particelle

– passaggi di particelle terreni ad enti urbani

– segnalazioni di errori sui punti fiduciali

– correzione di eventuali identificativi da impianto meccanografico

– errata assegnazione della rendita catastale.

Per tutti gli altri casi, sfortunatamente, non è ancora attiva una procedura online, pertanto gli utenti i cui problemi non sono quelli in elenco, sono ancora costretti a rivolgersi agli uffici competenti.

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE E VARIAZIONE CATASTALE

Cos’è una variazione catastale, e in che relazione è con la planimetria catastale online ? Quest’articolo ci consente di scoprirlo in pochi minuti. È detta variazione catastale ciò che consente al cittadino di comunicare al Catasto eventuali modifiche avvenute nello stato di un immobile. planimetria catastaleI dati catastali (identificativi catastali, titolarità del bene, toponomastica e persino variazioni sulla planimetria catastale online) possono essere sempre modificati tramite la “famosa” procedura DOCFA (per maggiori informazioni, è possibile consultare i nostri articoli su DOCFA e visura catastale online e DOCFA e planimetria catastale online). Per inoltrare semplici modifiche non è sempre necessario recarsi di persona presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ma è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia per comunicare piccole variazioni.

La variazione catastale può essere utile in caso di modifiche della distribuzione interna di un appartamento o per restituire un’esatta rappresentazione grafica dello stesso. I tempi con cui l’Agenzia solitamente procede all’esame delle variazioni catastali sono piuttosto brevi: non ci vogliono più di qualche giorno per ottenere l’approvazione di una variazione. Uno degli esempi più comuni di variazione catastale si ottiene a seguito di una ristrutturazione (o un ampliamento) di un appartamento.

La pratica di variazione catastale deve essere sempre redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto), chiamato dapprima a rilevare lo stato di fatto e poi a creare una nuova planimetria catastale online da sottoporre al catasto per l’approvazione.

Dal 1 luglio 2010 la conformità catastale è diventata obbligatoria, questo vuol dire che, specialmente in sede di compravendita, un immobile deve risultare conforme allo stato dei dati catastali in possesso dell’Agenzia del Territorio.

Quand’è che si deve effettuare una variazione catastale? In seguito ad interventi edilizi che determinano una modifica della planimetria catastale online o che comunque comporterebbero modifiche evidenti (come nel caso di una ristrutturazione o dell’ampliamento di una casa) abbiamo sempre trenta giorni dalla fine dei lavori per presentare i documenti, in caso di ritardo sulla presentazione l’Agenzia del Territorio avrà la libertà di applicare una sanzione.

In termini generici, la variazione catastale viene richiesta in caso di interventi edili sull’immobile che abbiano un effetto sui dati di classamento (quando non la classe dell’immobile stesso) o sulla rendita catastale del bene; indispensabile prima di un rogito, o quando il venditore si accorge della presenza di difformità tra lo stato di fatto e lo stato catastale. La variazione catastale costituisce uno dei principali elaborati a partire da cui è possibile richiedere il certificato di agibilità che si può ottenere presso lo sportello unico dell’edilizia prima di protocollare la chiusura dei lavori.

I casi più frequenti per cui procedere con una variazione catastale sono:

  • Una richiesta di conformità catastale prima di un rogito. Spesso, casi come questi possono risolversi con la sola causale di “esatta rappresentazione grafica”, ma quando non è così, la procedura prevede appunto, la richiesta di una variazione catastale.
  • Una modifica della distribuzione di un appartamento dovuta alla ristrutturazione con spostamento di tramezzi. Sono casi come questi, ad esempio, la realizzazione di un nuovo bagno, lo spostamento della cucina, l’eliminazione di un corridoio, ecc.
  • Un intervento di frazionamento di un’unità immobiliare.
  • La fusione di più unità immobiliari.
  • Il cambio della destinazione d’uso di un immobile (trasformazione di un negozio in abitazione, di un box in cantina, di un soggiorno in cucina, ecc).
  • Ampliamento per piano casa.
  • La creazione di nuovi spazi, quali solai, soppalchi, terrazze.
  • Una modifica della toponomastica (cambio di indirizzo, nome del proprietario o altri dati presenti in una visura catastale online)

CATASTO E VISURE CATASTALI: COME AGISCE IL DDL GUIDI

Il disegno di legge Guidi, conosciuto anche come “ddl concorrenza” o Legge annuale per il mercato e la concorrenza, si prefigge di incrementare la trasparenza e la concorrenza in diversi settori (tra cui anche quello bancario e quello inerente le attività forensi e notarili), introdurrà, come abbiamo già accennato, tra le altre cose anche alcune piccole novità che riguardano il catasto e le visure catastali online.

Una delle novità più importanti riguarda la semplificazione del passaggio di proprietà per i beni immobili ad uso non abitativo. Cosa comporta questo? La semplificazione introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza permetterà di comprare, vendere o donare immobili dal valore catastale inferiore ai centomila euro, a patto che essi siano destinati ad un uso differente da quello abitativo (ad esempio per attività di tipo industriale, commerciale, artigianale, ricreativo, culturale, assistenziale, ecc). Da questo momento in avanti, solo e soltanto per questo tipo di atti di compravendita e donazione, non sarà più indispensabile la presenza di un notaio: in questi casi infatti potrà essere sufficiente la presenza di un avvocato abilitato al patrocinio, che possa sottoscrivere una polizza assicurativa del bene dichiarato nell’atto.

Il disegno di legge prevede anche misure per incrementare la trasparenza delle polizze assicurative legate a finanziamenti e mutui.

Da quando entrerà in vigore il disegno di legge Guidi, inoltre, tutte le visure catastali online e le visure ipotecarie per le redazioni degli atti di compravendita, e la comunicazione dell’avvenuta firma degli stessi agli uffici competenti saranno a carico della parte acquirente, donataria o mutuaria.

Vi siete mai chiesti perché la visura catastale riveste un’importanza così grande nell’atto di compravendita? Le visure catastali online sono documenti indispensabili quando si deve effettuare un atto di compravendita o donazione, dato che in tutte le fasi della trattativa (e soprattutto nell’atto di sottoscrizione di una proposta di acquisto) il potenziale acquirente si trova in una condizione di svantaggio informativo: deve necessariamente fidarsi del venditore e dell’eventuale mediatore immobiliare per quanto riguarda le condizioni dell’immobile dal punto di vista urbanistico-edilizio, impiantistico, ipotecario, sulle informazioni riguardo alla titolarità e alla provenienza, ai gravami condominiali, e così via.

In questo contesto la visura catastale online – soprattutto trattandosi di una visura catastale storica, che prevede e mostra lo storico delle modifiche (e spesso fa riferimento anche ad atti notarili e catastali che hanno dato origine alle modifiche, e fornisce informazioni di varia natura, tra le quali anche sui precedenti intestati, o proprietari – diviene il punto di partenza per effettuare le fondamentali verifiche che il potenziale acquirente, assieme a chi ne tutela i diritti, andranno a fare prima di procedere con l’acquisto di un immobile.

CERTIFICAZIONE APE E VISURA CATASTALE ONLINE

Soffermiamoci oggi a parlare di visura catastale online e di Certificazioni Ape. A partire dal primo ottobre 2015 l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) è divenuto obbligatorio in tutta Italia e prende il nome di Ape Unico.

La certificazione ha una validità decennale (a meno che, nel corso di questo periodo di tempo pesanti interventi di ristrutturazione all’immobile non ne richiedano una rivalutazione ex-novo) ed è l’unico documento ufficiale che attesta il fabbisogno energetico di un’immobile su base annua e in relazione all’area climatica entro cui l’immobile si trova. La certificazione calcola l’ammontare di energia destinata alla climatizzazione e al riscaldamento necessari al fabbisogno dell’immobile, il riscaldamento dell’acqua corrente e il totale del fabbisogno di acqua e luce.

Per stilare una certificazione Ape sono necessari due passaggi: essere in possesso dei seguenti documenti (visura catastale online o sua copia, copia della planimetria catastale online, che deve essere anche quotata con misure lineari degli ambienti e delle aperture esterne, libretto della caldaia ed altri documenti riguardanti il fabbisogno energetico dell’immobile) da presentare ad un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione o ristrutturazione per cui si sta richiedendo l’Ape, e attendere, prima che il certificato sia redatto, l’arrivo di un perito tecnico per il sopralluogo. La legge è molto chiara nell’obbligare i professionisti del settore ad effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio/immobile che deve essere valutato.

In quali casi è richiesta la Certificazione Energetica?

Nei casi di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso quali rogito, permuta, ecc), di donazioni (trasferimenti di immobili a titolo gratuito), nel caso di affitto di edifici o singole unità abitative, in casi di annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (in casi come questi l’Ape è utile per determinare l’indice di prestazione energetica, dato che una normale visura catastale on line non fornisce), in caso di edifici di nuova costruzione (a lavori terminati), in caso di ristrutturazione e per tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

In caso di lavori ad un immobile, l’Ape va aggiornato solo se la riqualifica o la ristrutturazione hanno influito su fattori che possono modificare la prestazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi, caldaie, posa di isolante, ecc ecc. In caso di compravendita di un’immobile all’acquirente va fatta firmare una specifica clausola, con la quale dichiara di aver ricevuto le principali informazioni e preso visione dei documenti (incluso l’Ape) che certificano la prestazione energetica dell’immobile. Inoltre, l’Ape va allegato al contratto di vendita per effetto dell’Art.6 comma 3 del D.Lgs 192/05.

Nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione è prevista una clausola che prevede che al locatario sia stato mostrato l’attestato di prestazione energetica anche in caso di affitto di singole unità immobiliari. Controlli e sanzioni sono affidate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate in prima battuta.Il duplice intento della direttiva Europea e della Legge Italiana in materia di Certificazione Energetica è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico e di tutelare le parti interessate in materia di compravendita, rogito, trasferimento, locazione e donazione.

Quali le differenze con la normativa precedente?

Rispetto alla normativa precedente il nuovo Ape presenta delle novità importanti: in primis, tra tutte, una nuova scala di classi energetiche, non più sette, ma dieci, dalla meno efficiente (classe G) alla più efficiente (classe A4). Per determinare la classe energetica complessiva di un edificio, o di un immobile,il calcolo del valore dell’indice di prestazione va effettuato in corrispondenza dei parametri vigenti per il triennio 2019-2021. Le linee guida hanno introdotto anche nuovi indicatori. Nell’Ape unico sono infatti annotate anche le prestazioni energetiche invernale ed estiva. L’indicazione prevede anche la distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare.

AGGIORNAMENTO “PREGEO 10″ E VISURA CATASTALE ONLINE

Novità in catasto per la visura catastale online e la visura catastale storica. È  dello scorso14 dicembre la circolare n.44/E dell’Agenzia delle Entrate sull’approvazione automatica degli atti di aggiornamento del catasto terreni e il varo della nuova versione della procedura «PregeoPregeo 10».

La nuova versione 10.6.0 – Apag 208, operativa dal 19 dicembre, è ad uso e consumo dei liberi professionisti esterni al catasto. Essa mira a perfezionare e semplificare il cammino verso l’approvazione automatica di ogni tipo di aggiornamento catastale degli atti geometrici che consentono di avere la visura catastale online per fabbricati o terreni sempre aggiornata. La procedura, limitatamente alle sue funzioni di calcolo e controllo formale dei dati della visura catastale online e della visura catastale storica è del tutto identica a quella utilizzata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e anche la versione utilizzata per il trattamento e l’approvazione dei dati presentati non presenta sostanziali differenze.

 

Gli atti catastali di aggiornamento sono costituiti da: frazionamento tipo mappale, frazionamento + tipo mappale, e tipo particellare. Le funzionalità del nuovo software permettono una corretta e più rapida elaborazione dei dati di misura, così come contenuti dal Libretto di Campagna, essi forniscono adesso la posizione e la precisione dei punti rilevati.

Più nello specifico, sono stati migliorati i criteri di scelta delle macro categorie di atto di aggiornamento, la gestione della soppressione di particelle con qualità di “Ente Urbano”, gli atti di aggiornamento con conferma di mappa e gli atti di aggiornamento che trattano fabbricati interati, quelli che trattano ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa (ricadenti su più particelle contigue) e quelli che trattano costruzioni censibili in catasto mediante le modalità semplificate di denuncia. Inoltre, è stata introdotta una funzionalità che consente il download diretto degli archivi della TAF (Tabella Attuale dei Punti Fiduciali) e delle Mutue Distanze tra Punti Fiduciali (DIS).

Tutto ciò e molto altro a vantaggio dei professionisti del settore e della visura catastale online. E’ stata inoltre introdotta una funzionalità che consente l’import, nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi. Un passo importante verso una definitiva semplificazione ed automazione delle procedure di aggiornamento catastale che non poteva non essere fatto.

 

VISURA CATASTALE ONLINE E SCADENZE IMU – TASI 2016

È arrivato il momento di richiedere la visura catastale online. Dicembre, come tutti sanno, è il mese in cui tutti i contribuenti sono tenuti al saldo delle imposte IMU e TASI. Quest’anno, la data da segnare sul calendario è il giorno 16. Questo giorno è fissato in accordo con la data del 16 di giugno, giorno in cui era previsto il pagamento dell’acconto (o per chi ne aveva possibilità, il pagamento dell’intera imposta).

imu-tasi-2016

 

Generalmente le scadenze sono sempre fissate alla metà di giugno e alla metà di dicembre dell’anno di imposta. Abbiamo avuto alcune eccezioni, determinate negli ultimi anni dalla portata e dalla novità nell’applicazione delle diverse imposte. Nel 2014 ad esempio, la TASI ha avuto due differenti scadenze per l’acconto: per circa 2000 Comuni che hanno deliberato in tempo utile, l’acconto scadeva il 16 di giugno, per altri 6000 Comuni, la scadenza fu invece stabilita al 16 di Ottobre. Tutti i Comuni che non deliberarono, stabilirono che la scadenza dell’acconto doveva essere unita a quella del saldo previsto per il 16 di Dicembre ad aliquota base.

Bisogna fare attenzione con le scadenze! Per il 2015, in alcuni Comuni la TASI ha avuto scadenze differenti, allo scopo di evitare troppi versamenti concentrati in pochi giorni di scadenza. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre sul sito del proprio Comune se sono state comunicate variazioni a carattere locale.

Tornando al 2016 e alla nostra scadenza: per tutti gli italiani che ancora devono saldare l’intero importo di IMU e TASI, il termine ultimo è a giorni. È il momento buono per acquistare una visura catastale online per fare il calcolo finale della base imponibile mediante la rendita catastale. Per il calcolo della base imponibile IMU e TASI è necessario prima di tutto stabilire il valore della rendita catastale indicata dalla visura catastale online e poi rivalutarla al 5%. Il risultato ottenuto non costituisce ancora il valore finale della base imponibile, poiché va moltiplicato per un coefficiente che differisce in base alla tipologia di fabbricato per cui si sta effettuando il calcolo.

Il sito del Comune permette di ottenere senza possibilità di errore il valore della base imponibile, ma per farlo è necessario essere in possesso della rendita catastale non rivalutata, così come indicata dalla visura catastale online.

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PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE PUGLIA: VIA LIBERA AL CATASTO ENERGETICO REGIONALE

“Una svolta per sicurezza, ambiente e imprese”

Il consiglio regionale da l’ok al progetto di legge che costituisce il catasto energetico. Un beneficio che sarà presto evidente anche attraverso la visura catastale online e la planimetria catastale online. Il nuovo testo mira a uniformare un sistema che fino a questo momento era stato affidato a disposizioni locali. Un progetto completo che mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rendere le procedure più semplici e fissare i principi delle attività di controllo e di funzionamento degli impianti da un punto di vista regionale.

Già precedentemente l’amministrazione pubblica si era posta l’obiettivo di garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche. Attraverso l’obbligo di prestare la dichiarazione di conformità tra i dati della planimetria catastale online e lo stato dei fatti, o mediante la dichiarazione di rispondenza (DIRI) con i dati della visura catastale online e della planimetria catastale online (che però può sussistere solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08).

Nella seduta dello scorso 23 novembre, il Consiglio Regionale della Puglia ha detto sì al Catasto Energetico Regionale. Importanti decisioni da prendere adesso saranno quelle riguardanti l’accreditamento dei soggetti a cui le attività di ispezione verranno affidate, l’obbligatoria qualificazione e riqualificazione professionale necessaria nonché la determinazione di una struttura tariffaria omogenea dal punto di vista regionale.

Il nuovo elaborato normativo però si pone a tutela della qualità dell’aria e della sicurezza dei cittadini pugliesi, un primo passo anche a vantaggio della qualità del lavoro e delle imprese locali. Troppe, fino a questo momento, le unità non censite e fuori da cicli di monitoraggio, con un rischio sempre crescente per la salute pubblica e per gli utilizzatori. Ecco perché la nascita del Catasto Energetico Regionale è un evento importante per la Regione Puglia; un passo imprescindibile ai fini del mantenimento degli standard nazionali di funzionamento e della sostenibilità ambientale degli impianti.

VISURA CATASTALE ONLINE E ATTI CATASTALI

L’atto immobiliare prevede una procedura lunga e laboriosa: deve essere registrato, trascritto, volturato. Occorre procurarsi documenti quali la visura catastale online, la visura catastale storica, la visura ipotecaria e la planimetria catastale. Il lungo elenco delle operazioni prevede numerosi passaggi presso uffici e strutture dell’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Entrate, lo studio notarile, le conservatorie della città.

Tutte operazioni che comportano un costo, in termini di tributi a carico dei relativi soggetti. Allo scopo di ridurre tempi e costi di presentazione degli atti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Pubblici Ufficiali (figure professionali diverse dai notai, ma anch’esse tenute ad adempiere diversi compiti relativi all’atto immobiliare), un modello, detto Modello Unico Informatico, che consente di immettere online procedure e documenti direttamente nella piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate.

Il Modello Unico Informatico può contenere le richieste di registrazione, note di trascrizione e di iscrizione, domande di annotazione e domande di voltura catastale. I Pubblici ufficiali sono tenuti al pagamento dei tributi con autoliquidazione, ma a differenza dei notai, non possono compensare le somme pagate in eccesso. I documenti devono essere compilati con il software UniMod e inviati attraverso il Sister, dietro previa abilitazione al servizio presentazione documenti.

Il Sister, tra le sue varie funzioni, prevede anche la consultazione di documenti come la visura catastale online, la visura catastale storica e la visura ipotecaria. Tutti i documenti sopraelencati sono essenziali all’adempimento delle pratiche di voltura e trascrizione degli atti catastali, e anche se non hanno valore probatorio, servono a garantire la conformità con lo stato di fatto.

A titolo sperimentale i Pubblici Ufficiali possono trasmettere anche il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari. La trasmissione telematica riguarda sempre la copia autenticata, integralmente predisposta mediante strumenti informatici e firma digitale, degli atti originali. Per tutte le formalità trasmesse telematicamente viene prodotto un certificato di eseguita formalità, sottoscritto dal conservatore con firma digitale, atto ad attestare le relative funzioni.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: DAL 1 GENNAIO 2017 ARRIVA L’E-FATTURA PER TUTTE LE IMPRESE

Con l’evoluzione del tracciato, l’e-fattura è già pronta per le imprese italiane. Novità esclusive per la fattura della tua visura camerale online. Il formato fatturaPA, per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni ha subito delle modifiche che lo hanno reso compatibile anche per la fatturazione elettronica tra privati. A partire dal 1˚ gennaio 2017, le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA, già aggiornate e pubblicate sul sito ufficiale del governo italiano, saranno finalmente operative.

Anche i servizi di visura camerale online, visura catastale online, planimetria catastale online e visura pra dovranno emettere un nuovo formato di e-fattura corrispondente ai nuovi criteri. Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa, sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso un sistema di interscambio (SdI), a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015.  Le pubbliche amministrazioni, così come i loro fornitori, assieme a tutti i soggetti intenzionati ad utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno conformarsi e saranno chiamati a configurare i propri sistemi informatici per permettere dal 1 gennaio 2017, l’emissione di fatture secondo il nuovo tracciato XML. A presto con la nuova veste della fattura per visura camerale on line e visura catastale online.

PERCHÈ OGGI IL NOTAIO È TENUTO AD ALLEGARE ALL’ATTO DI ROGITO ANCHE L’ATTO DI CONFORMITÀ CATASTALE?

Risale al 2014 il caso di un notaio romano sanzionato dalla Co.Re.Di. (Commissione Regionale Disciplinare) del Lazio, su richiesta del Collegio Notarile, per aver omesso la certificazione catastale di tre atti notarili. Il caso è stato disciplinato in base all’art. 138 della legge notarile n.89 del 16 febbraio 1913 che dispone in materia di sanzioni disciplinari. Per la legge in vigore, infatti, nel caso di trasferimento dei diritti reali su fabbricati, il notaio è tenuto ad allegare all’atto notarile anche l’atto di conformità catastale, mediante una dichiarazione resa dagli intestatari o da un tecnico di fiducia per loro conto. In mancanza di questi documenti l’atto va ad intendersi come se fosse nullo e la sua nullità non è sanabile in alcun modo, neppure provvedendo in un secondo momento.

La corte di cassazione ha sancito mediante la sentenza n.20465 dell’11 ottobre 2016 che il suddetto professionista romano, nel caso in esame, era sì tenuto a verificare la conformità dei dati catastali tramite visura catastale online e visura catastale storica, e altresì a verificare la dichiarazione degli intestatari dell’immobile, della conformità allo stato di fatto e allo stato dei luoghi, rispettivamente dei dati catastali e della planimetria catastale online. L’effetto della sentenza è stata la sanzione disciplinare per il notaio che aveva omesso la certificazione di conformità. Nel caso particolare di questo professionista, la dichiarazione di conformità veniva sostituita da una postilla scritta a mano solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto (cosa che rendeva l’atto precedentemente stipulato nullo). La sola dichiarazione di conformità della planimetria catastale online resa dal notaio non era, ovviamente, egualmente sufficiente.

Per concludere, il nostro suggerimento prima di stipulare un atto di compravendita o donazione di un immobile, è quello di verificare sempre la corrispondenza dei dati catastali mediante visura catastale storica e visura catastale online da incrociare con i dati riportati nella planimetria, per poter rendere una perfetta dichiarazione di conformità con lo stato di fatto da presentare al notaio.