VISURA CATASTALE ONLINE: DALLA RICHIESTA ALLA STAMPA

Esploriamo il catasto, un passo dopo l’altro

La visura catastale è un documento pubblico, fruibile da qualsiasi cittadino agente nel rispetto dei principi istituzionali del catasto – in particolar modo quello di pubblicità immobiliare. In Italia, i sistemi di pubblicità immobiliare fanno capo ai cosiddetti principi di trascrizione ed intavolazione (ove il primo fa riferimento al catasto ordinario e il secondo al catasto tavolare, o fondiario). Questo vuol dire che chiunque può richiedere una visura catastale online, senza limitazioni date dal possesso dei diritti reali su un bene immobile, a condizione che sia in possesso dei dati catastali o anagrafici associati a quel bene per poterlo rintracciare, ma come avviene questa ricerca?

I servizi di consultazione delle visure catastali on line sono stati disvisura catastale onlineciplinati e canonizzati, nel tempo, da numerosi provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate, l’organo preposto alla conservazione, all’archiviazione e all’erogazione di tutte le visure. La consultazione avviene mediante procedure di interrogazione a mezzo di terminale delle banche dati dei vari archivi catastali. È possibile richiedere tali interrogazioni presso un qualsiasi sportello degli uffici delle varie Agenzie del Territorio presenti sul suolo italiano. Da alcuni anni inoltre è possibile richiedere visure catastali anche online, interfacciandosi con dei provider ufficiali di tali servizi. I tipi di visura catastale richiedibili online, proprio come presso gli uffici del catasto, sono due: la visura catastale in modalità ordinaria e la visura catastale storica. La visura storica è un documento simile a quella standard, ma che pone attenzione alla storia dell’immobile dalla sua edificazione all’attualità, e per questo leggermente più concisa.

Per comprendere il processo alla base dell’estrazione di ciascuna visura catastale online è necessario conoscere per sommi capi la struttura del catasto, o come è meglio dire, dei vari database che costituiscono il catasto italiano. I database del catasto sono organizzati secondo un criterio di divisione in cinque sotto-archivi, che agiscono in correlazione tra di loro. Gli archivi del catasto terreni e del catasto fabbricati – anche detti comunemente “archivi amministrativo-censuari” – sono quelli preposti alla custodia e amministrazione di tutte le informazioni in merito agli identificativi catastali (comune, provincia, sezione urbana, foglio, particella o mappale e subalterno) e ai dati tecnici degli immobili di tutti i catasti (metratura, numero di vani, categoria e classe catastale, zona censuaria ed eventuale microzona, consistenza, rendita catastale o reddito dominicale).

Al catasto terreni fanno capo anche tutti i documenti cartografici e le mappe catastali, così come il catasto fabbricati custodisce anche l’immenso corpus delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici.

Infine vi è un database dei soggetti, unico archivio in comunicazione diretta con il catasto terreni e con quello dei fabbricati, agganciato a sua volta ad un sub-archivio, detto “delle titolarità”, in grado di connettere ciascun soggetto con gli atti, le volture ed i documenti che attestano appunto le titolarità e il possesso. Ciò che mette in comunicazione questa macchina così grande è il concetto di identificativo catastale, che consente in qualunque momento di risalire ad un dato immobile o soggetto in base a determinati codici, intimamente connessi con la mappatura del territorio italiano e con la posizione geografica di ciascun bene immobile localizzato sul territorio nazionale.

Per dettagli sulla visura catastale è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE E VARIAZIONE CATASTALE

Cos’è una variazione catastale, e in che relazione è con la planimetria catastale online ? Quest’articolo ci consente di scoprirlo in pochi minuti. È detta variazione catastale ciò che consente al cittadino di comunicare al Catasto eventuali modifiche avvenute nello stato di un immobile. planimetria catastaleI dati catastali (identificativi catastali, titolarità del bene, toponomastica e persino variazioni sulla planimetria catastale online) possono essere sempre modificati tramite la “famosa” procedura DOCFA (per maggiori informazioni, è possibile consultare i nostri articoli su DOCFA e visura catastale online e DOCFA e planimetria catastale online). Per inoltrare semplici modifiche non è sempre necessario recarsi di persona presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ma è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia per comunicare piccole variazioni.

La variazione catastale può essere utile in caso di modifiche della distribuzione interna di un appartamento o per restituire un’esatta rappresentazione grafica dello stesso. I tempi con cui l’Agenzia solitamente procede all’esame delle variazioni catastali sono piuttosto brevi: non ci vogliono più di qualche giorno per ottenere l’approvazione di una variazione. Uno degli esempi più comuni di variazione catastale si ottiene a seguito di una ristrutturazione (o un ampliamento) di un appartamento.

La pratica di variazione catastale deve essere sempre redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto), chiamato dapprima a rilevare lo stato di fatto e poi a creare una nuova planimetria catastale online da sottoporre al catasto per l’approvazione.

Dal 1 luglio 2010 la conformità catastale è diventata obbligatoria, questo vuol dire che, specialmente in sede di compravendita, un immobile deve risultare conforme allo stato dei dati catastali in possesso dell’Agenzia del Territorio.

Quand’è che si deve effettuare una variazione catastale? In seguito ad interventi edilizi che determinano una modifica della planimetria catastale online o che comunque comporterebbero modifiche evidenti (come nel caso di una ristrutturazione o dell’ampliamento di una casa) abbiamo sempre trenta giorni dalla fine dei lavori per presentare i documenti, in caso di ritardo sulla presentazione l’Agenzia del Territorio avrà la libertà di applicare una sanzione.

In termini generici, la variazione catastale viene richiesta in caso di interventi edili sull’immobile che abbiano un effetto sui dati di classamento (quando non la classe dell’immobile stesso) o sulla rendita catastale del bene; indispensabile prima di un rogito, o quando il venditore si accorge della presenza di difformità tra lo stato di fatto e lo stato catastale. La variazione catastale costituisce uno dei principali elaborati a partire da cui è possibile richiedere il certificato di agibilità che si può ottenere presso lo sportello unico dell’edilizia prima di protocollare la chiusura dei lavori.

I casi più frequenti per cui procedere con una variazione catastale sono:

  • Una richiesta di conformità catastale prima di un rogito. Spesso, casi come questi possono risolversi con la sola causale di “esatta rappresentazione grafica”, ma quando non è così, la procedura prevede appunto, la richiesta di una variazione catastale.
  • Una modifica della distribuzione di un appartamento dovuta alla ristrutturazione con spostamento di tramezzi. Sono casi come questi, ad esempio, la realizzazione di un nuovo bagno, lo spostamento della cucina, l’eliminazione di un corridoio, ecc.
  • Un intervento di frazionamento di un’unità immobiliare.
  • La fusione di più unità immobiliari.
  • Il cambio della destinazione d’uso di un immobile (trasformazione di un negozio in abitazione, di un box in cantina, di un soggiorno in cucina, ecc).
  • Ampliamento per piano casa.
  • La creazione di nuovi spazi, quali solai, soppalchi, terrazze.
  • Una modifica della toponomastica (cambio di indirizzo, nome del proprietario o altri dati presenti in una visura catastale online)

VISURE CATASTALI E CALCOLO DELLA SUPERFICIE CATASTALE AI FINI TARI

A partire dal 9 novembre 2015, la visura catastale online per tutte le unità urbane a destinazione ordinaria regolarmente iscritte al Catasto, per cui esista la planimetria catastale online sono tenute ad indicare anche il dato della superficie dell’immobile. Il calcolo della superficie per la visura catastale online avviene sulla base di quanto sancito dal Dpr 138/1998 alla voce “Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo in esecuzione alla Legge 662/96”.

L’indicazione della superficie catastale è importante soprattutto ai fini TARI, poiché al netto delle aree scoperte, viene utilizzata per il calcolo della tassa. Stando al comma 645 dell’art.1 della Legge 147/2013, inoltre è stabilito che “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.  Essa infatti non deve mai essere confusa con la superficie utile lorda o netta utilizzata per la determinazione del valore locativo. Questa misurazione può essere infatti al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie (nel caso della superficie utile lorda per le locazioni commerciali) oppure al netto di queste ultime (nel caso di una superficie utile netta per le locazioni a canone concordato).

In caso di errore sulla visura catastale storica, ciascun intestatario dell’immobile può richiedere la rettifica del dato della superficie catastale o, nel caso in cui questo dato non sia ancora presente negli archivi del Catasto, può inserirlo associandolo ad una planimetria già presente nella banca dati. Ricordiamo inoltre che richiedendo una visura catastale storica per dati catastali è sempre possibile ottenere lo storico delle variazioni catastali e degli interventi o lavori avvenuti sull’unità immobiliare nel corso degli anni.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

COS’È UNA VISURA CATASTALE STORICA?

La visura catastale storica è quel documento fornito dagli uffici dell’Agenzia del Territorio, che riassume in forma di schema, tutte le caratteristiche fondamentali di un’unità immobiliare dal punto di vista tecnico, economico e fiscale, oltre che dal punto di vista legale (a chi appartiene l’immobile e in quale percentuale). Differisce da una normale visura catastale online nel fatto di offrire una lunga e dettagliata timeline o storia (ecco appunto perché “storica”) corredata di annotazioni circa gli avvenimenti importanti dal punto di vista legale, tecnico e fiscale che hanno riguardato l’immobile.

È possibile richiedere una visura storica avendo a disposizione due semplici parametri: come la visura catastale on line è possibile ricercare un dato immobile (fabbricato o terreno) per parametri catastali attuali (foglio, particella, subalterno) o per dati del soggetto intestatario della proprietà del bene. Talvolta le visure storiche richieste per dati catastali non producono il risultato sperato, questo non corrisponde alla possibilità che l’immobile non esista più, ma può far riferimento alla soppressione dei dati catastali originari (in possesso del richiedente), e la sostituzione degli stessi con nuovi dati catastali aggiornati. Per ovviare a questo problema comune è sufficiente conoscere i dati anagrafici del soggetto proprietario, sarà così possibile venire in possesso sia della visura che dei nuovi dati catastali che riconducono all’immobile.

Ricapitolando: una visura catastale storica è utile a chi ha bisogno di ricostruire tutta la storia di un fabbricato o di un terreno, permettendo di verificare anche tutti i passaggi di proprietà con relative indicazioni dei dettagli di volture e atti di proprietà, di successione o di variazione catastale (es. nella destinazione d’uso) e/o del valore finale della rendita catastale.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

GUIDA ALLA VISURA CATASTALE

Oggi esaminiamo una visura catastale passo per passo, e spieghiamo in cosa differisce dalla sua versione in formato storico.

La visura catastale online appare come una scheda dell’immobile, aggiornata ad una data che viene sempre indicata sotto il suo titolo che appare in alto, centralmente (nella sezione: situazione atti informatizzati al … e data).

Il primo box dall’alto riporta i dati della richiesta di visura: Comune e Provincia in cui l’immobile è sito, e, se la visura è stata chiesta per dati catastali, i principali dati catastali (foglio, particella e subalterno) oltre alle informazioni circa il tipo di catasto (fabbricati o terreni) che ne custodisce e di seguito emana, visura ufficiale; oppure i dati salienti dell’intestatario, se la visura è stata chiesta partendo da un nominativo.

Il secondo box della visura catastale online riporta in forma di schema i dati salienti dell’immobile o degli immobili. È possibile – se la ricerca è stata fatta per nome dell’intestatario – che compaiano di seguito più immobili nello stesso schema. In testa sono indicati sezione, foglio, particella e subalterno (i parametri catastali per trovare fisicamente l’immobile nello spazio urbano); poi zona censuaria, microzona, categoria, classe, consistenza e rendita (i cosiddetti dati di classamento, che individuano tipologia e rendita dell’unità immobiliare, i parametri per individuare la base imponibile su cui calcolare l’ammontare delle tasse da pagare per il possesso dell’appartamento), infine si possono trovare altre informazioni importanti, quali ad esempio l’indirizzo, le eventuali variazioni catastali ecc.

Nel terzo box dall’alto la visura riporta i dati relativi all’intestatario/i dell’immobile: dati anagrafici, codice fiscale e l’indicazione dei diritti e degli oneri reali sul bene.

Nel caso di una visura catastale storica, le informazioni sopraelencate saranno indicate in maniera più sintetica, per far posto alla cronologia degli eventi dell’unità immobiliare dalla sua edificazione ad oggi. La visura catastale storica infatti permette di avere informazioni anche circa eventuali lavori e modifiche avvenute sull’originale disposizione dell’unità, passaggi di proprietà e variazioni in ambito di diritti ed oneri reali.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

BREVE PANORAMICA PER CHI DEVE ANCORA PAGARE IMU E TASI

Sono in scadenza sia l’IMU che la TASI: il prossimo sedici giugno 2016, come ormai d’abitudine, sarà l’ultimo giorno per versare i contributi per l’imposta municipale propria e il tributo sui servizi indivisibili che, come è già noto ai più, quest’anno non sarà più obbligatoria però sulla prima casa. Il sedici di dicembre sarà invece la data per il pagamento della seconda rata di conguaglio. Per saldare le suddette aliquote sono necessari pochi semplici passi: in primis, compilare interamente il modello F24, che va consegnato al momento del pagamento e che è possibile trovare e scaricare online dal sito dell’Agenzia delle Entrate (la sua versione cartacea è reperibile in banca, alle Poste e presso le sedi di tutte le agenzie incaricate della riscossione). E poi si può procedere al versamento. Decidendo di pagare le aliquote presso una delle sedi di Equitalia, è possibile pagare servendosi normalmente dello sportello o online, tramite il servizio gratuito e sempre attivo F24 Web, che richiede però una rapida registrazione. Quanto agli uffici postali, per i clienti Banco Posta Online e Banco Posta Click non è prevista registrazione, con addebito della tassa direttamente sul conto corrente, tutti gli altri dovranno registrarsi e compilare i moduli online per poter saldare.

Ora però veniamo a chiarire, chi è che deve pagare l’IMU e la TASI? È presto detto: sono tenuti al pagamento delle tasse tutti i proprietari di seconde case (anche sfitte, in locazione ad un soggetto terzo, o disponibili che siano), di box, cantine, solai che non risultino catastalmente pertinenti alla prima abitazione – considerata principale -, i proprietari di immobili non residenziali (anche se non locati o non utilizzati in prima persona), e tutti coloro che risultano titolari di un immobile (anche registrato come prima abitazione!) accatastato in categoria A1 (abitazione signorile), A8 (villa) o A9 (castello o residenza di pregio).

Come si calcola la base imponibile? Il valore di un bene immobiliare ai fini TASI è il medesimo utilizzato per pagare l’IMU ed è desumibile grazie ad una qualsiasi visura catastale. Anche la visura catastale storica può fornire informazioni utili, perché ciò che serve per determinare il coefficiente da corrispondere è il famoso parametro della rendita catastale. La rendita catastale è quel numero indicato dalla visura catastale online e dalla visura catastale storica, che moltiplicato per l’apposito coefficiente (collegato alla categoria dell’immobile, es. per le normali abitazioni, box, cantine e solai corrisponde a 160; 55 per negozi, 80 per uffici, ecc). Il risultato dell’operazione in questione va poi nuovamente moltiplicato per l’aliquota individuata dal Comune di appartenenza per l’anno 2015.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

DA APRILE È OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DOCFA ALLA VERSIONE 4.00.3

Il software DOCFA 4.00.3 è una novità dell’Agenzia delle Entrate che consente la compilazione autonoma e online dei modelli di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. È infatti possibile, tramite questa prassi, presentare dichiarazioni di variazione catastale riguardanti fabbricati urbani – di vecchia e nuova costituzione, presso il Catasto. Per il Catasto la comunicazione delle variazioni è obbligatoria, e la DOCFA è quella procedura d’ausilio al perito e al professionista che consente di comunicare, celermente ed in sicurezza, le modifiche dei dati indicati dalla visura catastale online o dalla planimetria catastale online che vanno ad influire sul classamento o sulla consistenza degli immobili. Per quanto riguarda la visura catastale online si è tenuti a comunicare la variazione tramite DOCFA per tutte le modifiche alle griglie di classamento che derivano dalla costituzione di nuovi immobili per edificazione urbana (i dati di classamento: foglio, particella e subalterno sono quei coefficienti numerici che conducono all’identificazione univoca di un bene immobile nello spazio fisico) o per una modifica intervenuta nello stato dell’unità immobiliare stessa (come ad esempio un cambio di destinazione, una fusione o frazionamento di un immobile che “va a pesare” sulla consistenza finale). Nel campo della variazione della planimetria catastale online, invece, si parla di modifiche tali (come l’abbattimento o la creazione di muri portanti o tramezzi o di una nuova distribuzione degli spazi interni) da apportare anche in questo caso una differente consistenza all’appartamento.

La dichiarazione di variazione, sempre a carico degli intestatari dell’unità immobiliare, deve normalmente avvenire con la presentazione di un atto ufficiale di aggiornamento, debitamente stilato da un professionista del settore abilitato alla redazione di tale pratica (lo sono architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari ed edili, ecc). Dallo scorso mese di aprile, il software DOCFA è stato aggiornato alla versione 4.00.3 e tutti i tecnici tenuti alla presentazione di atti e dichiarazioni dovranno servirsene. L’utilizzo della precedente versione del software non sarà infatti più possibile.

PLANIMETRIA CATASTALE E DELEGA: PERCHÉ È OBBLIGATORIO FIRMARLA

Perché è necessario firmare una delega per ricevere una planimetria catastale? La delega per l’accesso alle planimetrie è un documento ormai noto a tutti coloro i quali, almeno una volta nella vita, hanno richiesto una planimetria catastale online.

Come funziona?

È semplice. Al richiedente basta compilare e firmare un modello (che può trovarsi solitamente presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio competente) o può essere fornito da società terze, erogatrici di servizi catastali online (come la visura catastale online, la mappa catastale, l’elaborato planimetrico, ecc). Mediante questa procedura il richiedente, che può o non può essere l’intestatario della proprietà, certifica di star affidando l’incarico di reperire la planimetria a terzi.

La richiesta di delega viene solitamente fatta quando chi necessita del servizio è un soggetto diverso dall’intestatario dell’immobile, ma può essere impiegata anche se l’intestatario è impossibilitato a recarsi personalmente presso il Catasto. Al modello di delega – perfettamente compilato – va affiancata anche una copia del documento di identità dell’intestatario dell’immobile, in pieno corso di validità, e il richiedente che presenta i documenti in catasto è ovviamente tenuto a mostrare anche il proprio documento di identità in corso di validità. Affidando invece la richiesta del documento ad un professionista del settore (geometra, architetto, ingegnere o notaio) si risparmia tempo e si ottiene la sicurezza di poter usufruire di un servizio espletato con competenza, puntualità e professionalità. Attualmente, per disposizione dell’Agenzia delle Entrate, anche le società di servizi sono tenute alla presentazione della delega per il rilascio della planimetria.

Perché per una planimetria catastale online è necessario presentare la delega e non lo è per ottenere una visura catastale? È presto detto! La visura catastale on line è un documento pubblico, richiedibile ed ottenibile da chiunque e che non ha valore di certificazione (se non mediante una dichiarazione di conformità dei dati ivi contenuti). La planimetria invece è un vero e proprio disegno, una rappresentazione grafica, di un immobile così com’è visto dal suo interno. Mostrare il contenuto di una planimetria senza autorizzazione è lesivo della privacy, motivo per cui solo l’intestatario o il suo delegato può farne espressa richiesta.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

DAL 1 GENNAIO 2016 È IN VIGORE UNA NUOVA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ANCHE PER GLI ATTI DI CLASSAMENTO

Dal 1 gennaio 2016 quale conseguenza della riforma del contenzioso tributario è entrata in vigore una nuova mediazione tributaria. Questa stabilisce che anche gli atti di classamento e il processo di ricorso contro la ri-determinazione della rendita catastale dovranno sottostare ad una nuova procedura. Dall’inizio dell’anno, infatti, se l’Ufficio Provinciale del territorio opera alla rettifica del classamento di un immobile in seguito ad un accertamento catastale, dando così origine ad un nuovo valore della rendita sulla visura catastale on line, un eventuale ricorso (che va effettuato entro 60 giorni dalla notifica di rettifica sulla visura catastale online) deve venir prima notificato alla controparte tramite reclamo o mediazione. Precedentemente il ricorso avveniva – entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di classamento – mediante presentazione di una domanda presso l’Ufficio responsabile dell’emissione, e attraverso il successivo deposito degli allegati richiamati nel testo presso la segreteria della Commissione Tributaria, che doveva essere effettuato entro i successivi 30 giorni. La nuova procedura, che prevede appunto la mediazione tributaria, deve essere applicata a tutte le controversie mosse contro il Fisco (Equitalia inclusa) anche a livello locale (quindi anche contro atti di Comuni, Regioni e Province), purché l’entità dell’importo del contenzioso non superi i 20mila euro.

Quand’è che si deve effettuare una revisione della rendita catastale?

La rendita catastale, lo ricordiamo, è quel parametro indicato dalla visura catastale online che permette di determinare il valore di un immobile ai fini dell’imposizione di tasse e imposte. Per legge è necessario effettuare la revisione della rendita catastale ogni 10 anni per le tariffe d’estimo e i redditi dei beni immobili a destinazione speciale o particolare. Ma è buona norma effettuare una revisione anche quando, per intervenuti cambiamenti di carattere permanente all’immobile (per cui è sempre bene consultare una visura catastale storica per avere chiari riscontri in tal senso), si riscontra una modifica a carattere permanente della capacità di reddito di un’unità immobiliare. Se il reddito lordo effettivo per un immobile(che corrisponde all’ammontare dei canoni di locazione derivanti dai rispettivi contratti) diverge per un triennio, o per almeno il 50% dal valore della rendita catastale, si ritiene opportuno effettuare la revisione. Per gli immobili di proprietà privata, siti in microzone comunali, il cui rapporto tra il valore medio di mercato diverge considerevolmente dal valore medio catastale ai fini ICI (fino al 2011) è prevista la revisione della rendita catastale. Infine, la richiesta di revisione della rendita catastale si applica a tutti gli immobili non dichiarati in catasto e a tutti quelli che presentano dati di classamento non in linea con quelli in possesso del catasto.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

CINQUE DOMANDE FREQUENTI SULLA VISURA CATASTALE

Cinque domande frequenti sulla visura catastale

  1. Come faccio a sapere che tipo di visura acquistare?

Esistono diversi tipi di visure catastali: è possibile ottenere una visura catastale on line per immobili urbani (immobili iscritti al catasto fabbricati) o visure di terreni (immobili iscritti al catasto terreni). Ciascuna visura può essere ordinaria, e contenere solamente i dati relativi allo stato presente dell’immobile e fare riferimento all’intestatario attuale, o una visura catastale storica, che permette di ricostruire i vari passaggi di proprietà avvenuti nel tempo, e la cronologia storica relativa al bene.

  1. È possibile richiedere una visura con dati catastali incompleti?

Per effettuare una richiesta per una visura catastale online sono necessarie poche informazioni. È possibile ricercare l’immobile sulla base dei suoi identificativi catastali (foglio, particella e subalterno per ricerche nel catasto fabbricati e foglio e particella per il catasto terreni). Talvolta è possibile riuscire a risalire ad un immobile anche in assenza di subalterno, ma ovviamente, quanto più precisi saranno i parametri, tanto più semplice sarà ottenere la visura. Un altro modo per trovare l’immobile negli archivi del catasto è quello di risalire al suo proprietario (nome, cognome e codice fiscale divengono quindi indispensabili, in assenza di dati catastali, se l’intestatario è una persona fisica; denominazione e partita iva della società se l’intestatario è una persona giuridica).  In alternativa è possibile ricercare un immobile per indirizzo o numero partita.

  1. Ho fatto accatastare il mio immobile diversi anni fa, ed ora non risulta nel catasto urbano. Come mai?

È possibile che talvolta alcuni dati non siano stati inseriti in catasto, così come può succedere che determinati dati risultino inseriti parzialmente, o male. Nel caso di un immobile regolarmente accatastato e che non compare nelle banche dati del catasto urbano si consiglia di recarsi presso gli uffici provinciali muniti della necessaria documentazione, per richiedere un aggiornamento catastale.

  1. Come posso ottenere la rendita catastale per il calcolo dell’IMU da pagare?

La rendita è uno dei parametri riportati sulla visura catastale. È quindi sufficiente ottenere una visura catastale online sulla propria abitazione per poter desumere il valore della rendita.

  1. Com’è possibile che dalla visura catastale risultino ancora i vecchi proprietari come intestatari della mia abitazione?

L’intestazione catastale può contenere degli errori imputabili ad un mancato aggiornamento. Il mancato aggiornamento può derivare sia da un errore da parte dell’Ufficio Provinciale del catasto urbano, o dalla mancata presentazione delle pratiche di voltura catastale. Nei casi di mancata presentazione della pratica di voltura la procedura più corretta prevede la verifica dell’avvenuta presentazione tramite la presentazione di un’istanza di rettifica. Se l’istanza viene approvata, il problema sarà risolto, in caso contrario sarà necessario procedere con la presentazione della pratica di voltura.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.