Campagna di verifica per immobili ristrutturati con Superbonus

L’Agenzia delle Entrate sta per avviare nel 2025 una campagna di verifica sugli immobili ristrutturati con il Superbonus. Questa iniziativa interesserà circa 500mila immobili, con l’obiettivo di accertare l’adeguamento delle rendite catastali in seguito ai lavori effettuati. Le verifiche non saranno veri e propri controlli fiscali, ma lettere di compliance che inviteranno i proprietari a regolarizzare eventuali anomalie.visura-catastale-online superbonus

La base dell’operazione sarà l’incrocio dei dati tra le comunicazioni inviate per le agevolazioni fiscali, come il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, il rischio sismico, gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica, e le informazioni presenti nella banca dati catastale. Se dai controlli emergeranno discrepanze, i proprietari dovranno procedere con l’aggiornamento della rendita catastale, un passaggio che può avere ripercussioni sulle imposte locali, come IMU e TARI, nonché sull’ISEE.

L’obbligo di aggiornare la rendita catastale non è una novità. Dal 1939 esiste la normativa che impone di comunicare qualsiasi variazione che comporti una modifica della pianta dell’immobile o un incremento del valore catastale superiore al 15%. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una norma che obbliga tutti i beneficiari del Superbonus a presentare la dichiarazione di aggiornamento, anche se i lavori realizzati non hanno determinato significative variazioni strutturali.

L’invio delle lettere di compliance interesserà le quasi 500mila unità immobiliari che hanno usufruito del Superbonus. Tuttavia, non tutti i lavori effettuati comportano automaticamente un aumento della rendita catastale. Interventi come il cappotto termico o la sostituzione della caldaia, ad esempio, non modificano la destinazione d’uso o la consistenza dell’immobile e potrebbero non richiedere una revisione della rendita. Il problema si pone nel caso di interventi più invasivi, come ampliamenti, nuove costruzioni o frazionamenti, che comportano obbligatoriamente una variazione catastale.

L’aggiornamento della rendita catastale comporta diversi effetti. Innanzitutto, può influenzare il calcolo dell’ISEE, con possibili ripercussioni sulle agevolazioni economiche per le famiglie. Inoltre, un aumento della rendita catastale significa anche un incremento delle imposte locali, come l’IMU per le seconde case, la TARI e le imposte ipotecarie in caso di successione o compravendita. In alcune grandi città come Roma e Milano, gli esperti stimano che la revisione delle rendite catastali possa portare aumenti fino al 36-38%.

Oltre all’impatto fiscale sui singoli contribuenti, la campagna di compliance ha anche un obiettivo più ampio: aggiornare la mappatura del patrimonio immobiliare italiano. Negli ultimi anni, infatti, il fenomeno delle cosiddette “case fantasma” è diventato un problema rilevante. Si tratta di immobili non dichiarati al catasto, che sfuggono alla tassazione e creano disparità nel sistema fiscale. L’operazione dell’Agenzia delle Entrate contribuirà a identificare e regolarizzare queste situazioni.

Per aggiornare la rendita catastale, il contribuente deve rivolgersi a un tecnico abilitato, che predisporrà una pratica tramite il software Docfa e la presenterà all’Agenzia delle Entrate. Il termine massimo per la comunicazione è di 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La corretta registrazione dell’immobile evita il rischio di sanzioni e possibili accertamenti futuri.

Il tema della riforma del catasto rimane centrale nel dibattito politico ed economico. Attualmente, il sistema catastale italiano non riflette sempre il reale valore di mercato degli immobili, generando disparità nella tassazione. Alcuni esperti sottolineano che un aggiornamento complessivo del catasto potrebbe rendere il sistema fiscale più equo, eliminando le distorsioni tra immobili con caratteristiche simili ma valori catastali molto diversi. Tuttavia, una riforma del genere comporterebbe inevitabilmente un aumento delle imposte per alcuni contribuenti, motivo per cui è stata più volte rinviata.

Il presidente di Agefis, Mirco Mion, ha evidenziato che non tutti gli immobili ristrutturati con il Superbonus subiranno un incremento della rendita catastale. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza per i proprietari di comprendere quali interventi possono comportare una variazione e prepararsi alle possibili conseguenze fiscali. Secondo Mion, il rischio principale riguarda l’aumento delle imposte sulle successioni e sulle compravendite, che potrebbero incidere ulteriormente sul valore degli immobili.

Il monitoraggio delle dichiarazioni relative al Superbonus continuerà fino al 2026, e gli effetti di questa campagna si vedranno nei prossimi anni. Se da un lato la revisione catastale può portare a una maggiore equità fiscale, dall’altro esiste il timore che possa trasformarsi in un aumento generalizzato delle tasse per i proprietari di immobili.

Per evitare problemi, i contribuenti che hanno usufruito del Superbonus dovrebbero verificare la propria situazione catastale e, se necessario, procedere all’aggiornamento della rendita prima di ricevere una lettera di compliance. In questo modo, si potranno evitare sanzioni e adeguarsi ai nuovi criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Il consiglio degli esperti è di consultare un tecnico specializzato per valutare correttamente la situazione dell’immobile e adottare le misure necessarie per mettersi in regola senza sorprese future.

NOVITÀ IN ARRIVO IN MATERIA CATASTALE E SUI TRIBUTI LOCALI

Dalla Gazzetta Ufficiale della scorsa settimana arrivano le prime disposizioni della nuova Legge di Stabilità 2016. I tributi locali sono al centro dell’attenzione di questa prima tranche di innovazioni. Di seguito un breve riepilogo per chi volesse tenersi aggiornato:

  • Sugli immobili concessi in comodato d’uso ai figli d’ora in avanti sarà applicata una riduzione del 50% sull’IMU, (stando al comma nr.10). La disposizione entrerà in vigore per tutti gli immobili non considerati di pregio (ne saranno esclusi quindi quelli facenti parte delle categorie A/1 – abitazioni di tipo signorile -, A/8 – abitazioni site in ville -, ed A/9 – castelli o palazzi che abbiano valore dal punto di vista storico o artistico – ), e solo se l’usufruttuario effettivo del bene immobile è un discendente in linea diretta entro il primo grado di parentela del proprietario che offre l’unità immobiliare. Un altro fattore importante perché la riduzione venga applicata è il seguente: il discendente del proprietario deve dichiarare di utilizzare l’immobile in questione come sua abitazione principale (attenzione quindi alle note e ai dati indicati dalla visura catastale online, che di tanto in tanto può riportare vecchie informazioni risultanti da un precedente aggiornamento). Infine, al fine del beneficio è necessario che il contratto in comodato sia registrato e che il comodante non risulti in possesso di altri immobili in questo paese.
  • L’art. 11 del DLGS 23/2011 che prevede il versamento di un’imposta municipale secondaria a partire dal 2016 (IMUS) verrà abrogato. È molto probabile che quest’abrogazione sia stata considerata per riuscire ad alleggerire il peso delle imposte in vista della nuova Riforma del Catasto, che non sembra però possa decollare prima della fine del 2016. A tutti gli scettici ricordiamo che il Governo ha ufficialmente iniziato a modificare la struttura preesistente del Catasto introducendo all’inizio del mese di dicembre 2015 i metri quadrati in visura catastale on line.
  • La Tassa sui servizi indivisibili, meglio nota come TASI, sarà abolita per le abitazioni principali (se non di categoria A/1. A/8 o A/9).
  • Cambia anche la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni: il nuovo criterio applicato, il criterio medio-ordinario, si attiene al principio che “chi inquina paga”, come sancito dall’art.14, direttiva nr. 2008/2009. Nell’applicazione della TARI d’ora in avanti non si terrà conto soltanto dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti, ma anche di tante condizioni che aiuteranno a determinare una maggiore equità nell’imposizione del tributo. Ricordiamo che per il calcolo della base imponibile TARI la visura catastale online indica i metri quadrati utili ai fini TARI, ma che per non incorrere in scocciature, è sempre bene controllare che tra visura e planimetria catastale online non vi siano difformità di dati.
  • Modificando l’art.13 comma 2, lettera A del DL 201/2011, si sancisce che l’IMU non sarà applicata ad immobili facenti parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a quelli adibiti ad abitazione principale e a relative pertinenze dei soci assegnatari (anche se destinate a studenti universitari).
  • Per l’anno 2016 le leggi regionali e le deliberazioni comunali saranno soggette ad un blocco dei tributi locali e addizionali, stando a quanto sancito dal comma 26. Nessun aumento dei tributi in vista per l’anno corrente, a quanto pare, ma solo per quelli previsti da aliquote applicabili per l’esercizio 2015. Ai Comuni viene inoltre impedita la facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (sancita dall’art. 23, comma 7, del DL 83/2012). Questa novità rientra nel quadro del comma 739 della legge di stabilità, ma non avrà effetto purtroppo sui Comuni che abbiano fatto richiesta per avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe prima dell’entrata in vigore di questa norma abrogativa.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

CINQUE DELLE PIÙ COMUNI DOMANDE CHE AIUTANO A COMPRENDERE MEGLIO COME STA CAMBIANDO LA VISURA CATASTALE

Cinque delle più comuni domande per comprendere meglio come sta cambiando la visura catastale in accordo con la nuova Riforma del Catasto.

  1. Com’è cambiata la visura catastale?

Dal 9 novembre è entrata in vigore la prima delle modifiche – già visibile su tutte le visure catastali – previste dalla Riforma del Catasto. Ora, oltre a sezione, foglio, particella e subalterno, e ai dati di classamento (zona censuaria, microzona, categoria catastale, rendita catastale, classe e consistenza) la visura indica anche i metri quadrati reali e la superficie in metri quadrati ai fini Tari per tutti gli immobili di categoria A, B, C. Un dato fino a questo momento visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

  1. In che modo questa nuova informazione può essere utile?

L’istantaneo, indubbio beneficio della presenza di questo dato è nel campo della compravendita degli immobili. In precedenza, la superficie degli immobili era indicata sulla visura catastale unicamente attraverso il numero dei vani, e questa informazione (fondamentale ai fini della vendita o dell’acquisto!) veniva fornita primariamente dalle agenzie immobiliari o dal privato stesso. Inoltre, l’adozione di differenti parametri di misurazione delle superfici (metri quadrati “calpestabili”, metri quadrati reali e metri quadrati commerciali) in passato ha spesso generato confusione e problemi. La nuova visura, fornendo un dato unico e uniforme, dovrebbe eliminare possibili incomprensioni future.

  1. E per quanto riguarda i metri quadrati ai fini Tari?

L’indicazione dei metri quadrati ai fini della tassa sui rifiuti (da ora presente sulla nuova visura catastale e su tutte le visure catastali on line) ha la funzione di facilitare il calcolo della base imponibile utilizzata per il pagamento della Tari. È un parametro inserito per i soli immobili ad uso abitativo e, come ci si può aspettare, restituisce la superficie dell’intera unità abitativa con l’esclusione di balconi, terrazze e di tutte le aree non pertinenti al calcolo della tassa sui rifiuti.

  1. Come ci si deve comportare in caso di incoerenza tra la planimetria catastale e la superficie in mq riportata dalla nuova visura catastale?

Se la superficie indicata dalla planimetria catastale e quella presente sulla visura non dovessero corrispondere ci sarebbe un solo modo corretto di procedere: comunicare il problema all’Agenzia delle Entrate. Il sito dell’Agenzia ha attivato un servizio apposito per le  segnalazioni di errore che agisce tramite contact center; la procedura prevede che una volta ricevuta l’allerta e a seguito delle opportune verifiche del caso si proceda alla rettifica dell’errore. Il servizio consente ai contribuenti di inviare anche le proprie osservazioni che contribuiscono a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra enti locali e Fisco.

  1. Come procede l’allineamento delle Banche Dati voluto dalla Riforma del Catasto?

Per quanto il processo di allineamento delle banche dati sia già in uno stato avanzato (tutti gli uffici provinciali sono stati coinvolti), i dati contenuti non comprendono ancora gli immobili con dati di superficie “incoerenti”. Per i proprietari  di tutti gli immobili non dotati di planimetria (cioè quelli privi del dato relativo alla superficie, perché risalenti alla prima fase di censimento del Catasto Edilizio Urbano)vige l’obbligo di un aggiornamento catastale. A questo proposito è già attiva la procedura Docfa per inserire in atti la piantina catastale.

Per ulteriori dettagli consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

NOVITÀ DAL MONDO DEL CATASTO: ARRIVANO I METRI QUADRI SULLA VISURA CATASTALE

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Il primo passo per l’implementazione del Catasto Digitale prevede l’inserimento dei metri quadrati (reali e ai fini TARI) come nuovo parametro presente sulle visure catastali. Da alcuni questa novità è considerata indispensabile al fine di ottenere un’uniformità e una trasparenza maggiori. Ma a quanto pare, l’inserimento del nuovo parametro non convince ancora del tutto gli esperti del settore. Le perplessità si articolano prendendo le mosse da due argomentazioni principali: la prima si fonda sul fatto che molto spesso i dati forniti dalle visure non sono correttamente aggiornati (mentre la corrispondenza dei metri quadrati della visura catastale dovrà per legge corrispondere con i parametri indicati dalle planimetrie catastali) e se così non fosse, spetterebbe al contribuente il compito di rettificare i dati attraverso una procedura ancora poco nota.

La seconda obiezione riguarda la possibile confusione ingenerata dal fatto che il parametro della rendita catastale, mantenuto ai fini fiscali almeno fino all’introduzione della nuova riforma sul Catasto, sarà ancora basato sull’unità di misura dei vani.

Dal 9 novembre 2015, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha inserito nella visura catastale i nuovi dati sui metri quadrati degli immobili per tutte le unità di categoria A, B e C. Facendo leva su un principio di semplificazione tutto a vantaggio dei contribuenti, l’Agenzia si propone di garantire a tutti accesso diretto a dati precedentemente disponibili solo agli addetti ai lavori, mediante appunto, la nuova visura catastale. Sarà importante è non confondersi sulle due nuove voci indicate dalla visura catastale (i metri quadrati calpestabili ai fini TARI e metri quadrati catastali reali)! Scopriamo quali sono e come vanno distinte:

  • I metri quadrati calpestabili si riferiscono a tutte le superfici “abitabili” dell’immobile che non sono coperte da pareti, senza distinzione di muri divisori, perimetrali o portanti. Nel calcolo della metratura calpestabile non si fa riferimento ad alcun coefficiente, l’immobile è preso in considerazione nella sua totalità (tutti i vani contano allo stesso modo, senza distinguerne “la funzione”, atrii, vani scale, balconi, terrazze e ripostigli compresi.
  • Il calcolo dei metri quadrati ai fini della Tassa sui Rifiuti (Tari), per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazze o altre aree scoperte di pertinenza e accessorie. È un’informazione utile a determinare, direttamente e tramite visura, la base imponibile per il calcolo della tassa sui rifiuti.

Rispetto al calcolo dei metri di un’unità immobiliare vi è poi un ultimo parametro di riferimento: – questo non indicato dalle visure catastali – quello dei metri quadrati commerciali.

  • Il dato della metratura commerciale, utile ai fini delle operazioni di compravendita degli immobili, è ottenuto sottoponendo la superficie fisicamente misurata dei vari ambienti all’applicazione di un coefficiente in percentuale che ne “aggiusta” il valore finale. Questo parametro serve a mettere in relazione la superficie reale dell’ambiente con la funzione dell’ambiente stesso, e con il valore ne deriva nell’economia complessiva degli spazi.

Ad ogni modo, con l’aggiunta dei metri quadrati in visura catastale da oggi in poi sarà più semplice calcolare il valore commerciale dell’immobile, prendendo a riferimento le quotazioni immobiliari pubblicate dalla stessa Agenzia delle Entrate. Niente più inganni dovuti alle superfici “gonfiate” in sede di vendita, stimare il reale valore di mercato di un’unità immobiliare non sarà più un problema.

Sembra che il dato della superficie complessiva dell’immobile faciliterà le operazioni di compravendita, garantendo effettivamente maggiore uniformità: nessuno più potrà confondersi tra metri quadrati calpestabili e metri quadrati commerciali.

Per la determinazione delle tasse sugli immobili (Imu e Tasi)per il momento il valore di riferimento rimarrà la rendita catastale, che, fino all’entrata in vigore della Riforma del Catasto continuerà ad essere basata sul calcolo dei vani. Il problema del disallineamento tra rendite catastali e valore di mercato degli immobili non sembra di facile risoluzione.

Come già preannunciato, ai fini TARI saranno indicati i metri quadrati calpestabili. Addio auto-dichiarazione, l’unico dato su cui il Comune si baserà per calcolare la TARI sarà presente in visura catastale!

Tuttavia, il punto dolente di tutta la questione Catasto rimane quello della mancata attuazione della tanto agognata Riforma. Concepita sotto il Governo Monti e già prevista per il 2015, non vedrà la luce, probabilmente, fino al 2016 inoltrato. Non è ancora chiaro in che modo sarà possibile ottenere una semplificazione dei meccanismi mantenendo l’invarianza del gettito fiscale, e come sarà possibile preservare neutralità ai fini fiscali senza intervenire sull’IMU e sulla Tasi. Ai posteri l’ardua sentenza.

Per ulteriori dettagli consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.