Il TUIR, o Testo unico delle imposte sui redditi, è un decreto legge (DPR 917/1986) atto a regolare le imposte sul reddito dei cittadini italiani. È il testo di riferimento per chi ha bisogno di conoscere i meccanismi attraverso cui generare le imposte sui redditi. Il TUIR sancisce quali sono i redditi, gli oneri e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari o titolari di un diritto di godimento; determinando separatamente per ciascuna categoria e secondo le disposizioni dei singoli capi del DPR il totale complessivo dell’imponibile da pagare.
Di seguito seguirà una serie di informazioni importanti sul trattamento fiscale da adottare relativamente ai redditi fondiari, ossia quelli derivanti dal possesso di terreni che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
I redditi fondiari, ai sensi della Legge Italiana, sono quelli inerenti a fabbricati e terreni sul territorio dello Stato. Sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita al catasto dei terreni o al catasto edilizio urbano. Questi, stando all’Art.25, c.2, D.P.R. 917/1986 vanno dichiarati, secondo il criterio di competenza, nella dichiarazione dei redditi e sono formati da tre distinte tipologie di reddito (i redditi dominicali dei terreni, i redditi agrari ed i redditi di fabbricati), che vanno calcolate separatamente, ma che infine, sommate, concorrono a formare un reddito complessivo. Il reddito fondiario si applica a tutti i soggetti che possiedono degli immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si attesta il possesso.
I redditi dominicali dei terreni corrispondono a quella tipologia di reddito che attiene alla proprietà derivante da terreni situati nel territorio dello Stato. Essi sono disciplinati dagli articoli 27 a 35 del TUIR, e ad essi si riferiscono quei terreni che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni (i terreni siti all’estero costituiscono e generano redditi diversi).
I redditi agrari sono quella parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all’organizzazione di un’attività agricola. È quindi, in sostanza, quel reddito attribuito ai fini fiscali a chi utilizza un terreno agricolo. Sia il reddito dominicale che quello agrario si determinano mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite in base alle norme e alle leggi catastali, tariffe che possono variare in base alla qualità, classe e persino tipologia di coltura presente sul terreno. Il modo più sicuro ed affidabile per conoscere i redditi dominicali o agrari derivanti da un terreno è consultare la sua visura catastale aggiornata. La visura catastale infatti è l’unico documento che fornisce dati quali l’identificativo dell’immobile (foglio, numero o mappale, e subalterno), i dati di classamento (superficie, tipo di coltura, classe ed eventuali deduzioni), il comune censuario di riferimento, ed i redditi dominicali ed agrari del terreno. È importante controllare che la visura catastale sia aggiornata alle ultime variazioni sull’immobile, poiché ogni cambiamento va, per legge, sempre segnalato al catasto.
Infine i redditi di fabbricati, disciplinati dagli articoli da 36 a 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, sono costituiti dal reddito medio ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, e cioè i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Anche le aree occupate dalle costruzioni, e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. Per determinare il reddito medio ordinario di un fabbricato, come per il reddito dominicale e quello agrario, è necessario attribuire tariffe d’estimo, stabilite per ciascuna categoria e classe di immobile.