Immobili fantasma: cosa sono e perché rappresentano un problema

Parliamo di immobili fantasma, un problema catastale

La regolare registrazione degli immobili al catasto è fondamentale per la corretta gestione immobili-fantasmadel territorio e della pianificazione urbanistica, nonché per la determinazione delle imposte e delle tasse ad essi relative. Esistono, tuttavia, dei fabbricati che non sono accatastati, che non sono – cioè – regolarmente iscritti al catasto o che presentano delle irregolarità.

Più precisamente, una costruzione viene qualificata come immobile fantasma nel caso in cui:
non risulta iscritta al catasto; quando questo accade, l’immobile non è riconosciuto come esistente secondo le normative vigenti;
– è stato eretto in modo illecito, rientrando nel fenomeno dell’abuso edilizio;
– è intestato ad un proprietario fittizio.

Questi immobili risultano sconosciuti al Fisco e rappresentano un problema che diventa molto evidente e limitante nell’evenienza di una compravendita. Un immobile non iscritto al catasto in modo regolare ed appropriato non può essere né comprato né venduto.

Come verificare se un immobile è regolarmente iscritto al catasto?

Per verificare che un immobile sia regolarmente iscritto al catasto occorre procurarsi la visura catastale online.

È necessario verificare non solo l’effettiva presenza dell’edificio nei registri del catasto ma anche:
– l’accuratezza di tutti i dati catastali, anche quelli relativi al proprietario dell’immobile;
– la correttezza della planimetria catastale.

Come fare se l’immobile non risulta iscritto al catasto?

Nel momento in cui ci si accorge che un immobile non è presente nei registri del catasto, oppure che i dati catastali non sono accurati si può procedere alla regolarizzazione dello stesso tramite una procedura che consiste in:
accatastamento: tramite una Dichiarazione di Conformità Catastale si può richiedere la registrazione dell’immobile al Catasto;
sanatoria: volta a determinare se l’immobile deve essere demolito o può essere sanato. Si procede con una richiesta di sanatoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune e, dopo la verifica, si procede con una domanda di sanatoria presso il Comune;
voltura Catastale: il riconoscimento ufficiale dell’immobile fantasma presso il Catasto.

Come evitare la nullità degli atti di compravendita immobili

Quali sono i documenti da controllare per evitare la nullità dei contratti di compravendita legata ai profili di conformità catastale.

Nel 2010 (con il decreto legge numero 78) sono stati introdotti alcuni obblighi riguardanti compravendita-immobilile informazioni catastali da includere negli atti notarili di compravendita per evitare la nullità catastali. Tra queste informazioni è inclusa la conformità catastale, un documento che attesta che i dati riportati in planimetria catastale sono conformi alla realtà dei fatti.

Cosa occorre verificare, quindi, prima di rendere ufficiale l’atto di compravendita? Le conformità devono essere di due tipi:
1. conformità catastale oggettiva: la corrispondenza tra la rappresentazione catastale dell’immobile oggetto del contratto e il suo stato materiale effettivo. Per ufficializzare l’atto di compravendita, quindi, è necessaria – oltre all’identificazione catastale e al riferimento alle planimetrie depositate al catasto – una specifica dichiarazione degli intestatari di conformità catastali delle planimetria allo stato di fatto. Questa dichiarazione può essere sostituita con un attestazione effettuata da parte di un tecnico abilitato.
I dati che devono corrispondere tra attestazione e realtà di fatto sono:
a. i dati identificativi catastali;
b. le planimetrie con lo stato materiale dell’immobile;
c. il riferimento espresso di corrispondenza tra la planimetria e l’immobile in oggetto.
2. conformità catastale soggettiva: la conformità tra il venditore e l’intestatario catastale dell’immobile. A questo proposito, il notaio è obbligato ad individuare gli intestatari catastali e a verificare la corrispondenza con quanto registrato presso i registri immobiliari.

Come recuperare i dati catastali necessari?

Tutti i dati catastali necessari a verificare la conformità oggettiva e soggettiva sono reperibili online presso Prontocatasto. I documenti più importanti saranno la planimetria catastale – che attesta la distribuzione degli spazi interni di un immobile – e la visura catastale – che riporta i dati identificativi registrati al Catasto.

In apertura il Bando Parchi Agrisolari: considerazioni su Catasto e ipoteche

Bando Parchi Agrisolari: considera gli aspetti burocratici oltre quelli economici. Verifica il Catasto e le ipoteche.

Il secondo bando Parchi Agrisolari del 2023 inizierà il prossimo 12 settembre.Bando Parchi Agrisolari Grazie ad esso, imprenditori e cooperative agricole potranno usufruire di un contributo a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Sebbene l’energia solare sia una scelta economica, sostenibile e vantaggiosa, per le aziende agricole quanto per i privati, l’installazione dei pannelli fotovoltaici richiede attenzione ad alcuni aspetti burocratici.

1. Registrazione al catasto: prima di procedere con l’installazione dell’impianto solare e all’eventuale iscrizione al bando, occorre verificare se l’installazione richiede la registrazione presso l’Ufficio del Catasto locale. Alcune giurisdizioni, infatti, possono chiedere che le mappe catastali e le planimetrie tengano traccia di tali modifiche.

2. Verifica del mutuo ipotecario: se hai un mutuo ipotecario attivo sulla proprietà in cui stai pensando di effettuare modifiche sostenibili, verifica se l’installazione dei pannelli fotovoltaici può avere impatti sull’ipoteca esistente.

Controllare lo stato di aggiornamento dei dati ipotecari e del catasto è più facile di quanto si possa sembrare: Prontocatasto ad esempio fornisce un comodo servizio online che ti permette di richiedere planimetrie catastali, visure ipotecarie, e altri documenti, con pochi click. Il costo della procedura è irrisorio (si tratta di una media di 10 euro a pratica) e i tempi di attesa sono brevissimi; per non parlare del risparmio di tempo e risorse che si ottiene evitando di recarsi fisicamente negli uffici preposti.

L’installazione di pannelli fotovoltaici è un passo importante per un futuro sostenibile e il Bando Parchi Agrisolari è un’ottima opportunità di risparmio per molti agricoltori, ma è essenziale considerare gli aspetti burocratici tanto quanto quelli economici.

Prima di prendere decisioni importanti, prenditi del tempo per comprendere i requisiti catastali e verificare la documentazione. In questo modo si eviterà di dover sopperire alle mancanze in un secondo momento e magari con degli aggravi.

Planimetria catastale non conforme dopo rogito: cosa succede?

Cosa succede quando la planimetria catastale non è conforme?

Come abbiamo già affermato in un altro articolo che spiega quando aggiornare la planimetria catastale, è Planimetria catastale non conforme dopo rogito. importantissimo che quest’ultima sia conforme all’immobile. Se così non è, come stiamo per vedere, nel momento in cui si decide di vendere o acquistare l’immobile in questione si va incontro a grossi problemi. Vediamo più in dettaglio la questione.

Cos’è la planimetria catastale

Facendo un breve passo indietro, la planimetria catastale è un documento, registrato al Catasto, che contiene il disegno in scala di un immobile e l’indicazione delle dimensioni, dei contorni e della suddivisione dei locali interni.

Ovviamente, la planimetria catastale deve sempre essere conforme all’immobile, tanto che, nel momento in cui si effettuano dei lavori – ad esempio, di ristrutturazione – si ha l’obbligo di aggiornare la planimetria catastale.

Planimetria catastale non conforme: cosa succede?

Secondo la legge del 2010 che sancisce l’obbligo di conformità catastale, all’atto di compravendita di un’immobile il notaio ha l’obbligo di verificare la conformità catastale. Se questo non avviene, e l’atto di compravendita viene siglato comunque, secondo la legge, l’atto stesso è da considerarsi nullo.

In caso di donazioni o suddivisioni di un fabbricato, vige lo stesso obbligo, ed è quindi comunque fondamentale controllare la conformità della planimetria catastale.

Come richiedere la planimetria catastale?

Per evitare di vedersi annullare un rogito, quindi, è di fondamentale importanza assicurarsi di verificare la conformità catastale dell’immobile oggetto dell’atto.
Per farlo, è necessario richiedere la planimetria catastale al Registro del Catasto. Come si fa?

La procedura è semplicissima e può avvenire online. Per richiedere la planimetria catastale online basta collegarsi ad una piattaforma apposita, come Prontocatasto, accedere al servizio dedicato e compilare i moduli richiesti.

Il costo è esiguo, si tratta di 10 euro + IVA e le tempistiche brevissime: con Prontocatasto puoi ricevere la planimetria catastale entro 2 ore.

E’ bene ricordare che solo gli aventi diritti reali sull’immobile possono richiederne la planimetria attraverso compilazione dell’apposita delega. Tra i possessori di diritti reali fanno parte i proprietari, comproprietari, eredi e rappresentanti legali in caso di azienda.

Un catasto probatorio ?

Un catasto probatorio è possibile? Attualmente il catasto italiano non è probatorio, ciò vuol dire che non è in grado di fornire alcuna prova giuridica della proprietà. Difatti nulla di ciò che oggi risulta in Catasto può dare origine a diritti reali sugli immobili.

Se il catasto fosse probatorio, sarebbe interesse di tutti i cittadini italiani proprietari di un immobile, che il Catasto fosse costantemente aggiornato. In linea generale ed ideale le finalità del Catasto dovrebbero essere riassumibili in questo modo: il catasto ha una finalità civile. Ovvero tutte le informazioni in esso contenuto sono a disposizione del cittadino nei documenti catastali. In particolare la planimetria catastale dettagliata e a grande scala di tutto il territorio nazionale, l’analisi del reddito di ogni singola particella e la descrizione degli aspetti delle proprietà fondiaria ed urbana.

Il catasto ha una finalità fiscale. Come ente ha il compito di accertare e catalogare le proprietà immobiliari soggette alle imposte, in tal maniera si può dire che il catasto aiuta a determinare il reddito imponibile. Il catasto ha una finalità giuridica. Mediante comprova dei principali documenti catastali (visura catastale, planimetria catastale, visura catastale storica) è possibile comprovare i diritti registrati in catasto. In questo modo è possibile dotare i documenti catastali di valore giuridico, probatorio.

Il catasto italiano, al pari di quello francese e spagnolo, non ha attualmente finalità giuridica. Il catasto svizzero invece sì. Il catasto italiano infatti svolge le prime due funzioni sopraelencate (nella visura catastale infatti, non vengono indicati i dati degli atti notarili, e la natura dei diritti e delle quote non sono certi). Al fine di accertare la titolarità giuridica di un immobile è sempre utile dotarsi di una visura ipotecaria.

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE E VARIAZIONE CATASTALE

Cos’è una variazione catastale, e in che relazione è con la planimetria catastale online ? Quest’articolo ci consente di scoprirlo in pochi minuti. È detta variazione catastale ciò che consente al cittadino di comunicare al Catasto eventuali modifiche avvenute nello stato di un immobile. planimetria catastaleI dati catastali (identificativi catastali, titolarità del bene, toponomastica e persino variazioni sulla planimetria catastale online) possono essere sempre modificati tramite la “famosa” procedura DOCFA (per maggiori informazioni, è possibile consultare i nostri articoli su DOCFA e visura catastale online e DOCFA e planimetria catastale online). Per inoltrare semplici modifiche non è sempre necessario recarsi di persona presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ma è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia per comunicare piccole variazioni.

La variazione catastale può essere utile in caso di modifiche della distribuzione interna di un appartamento o per restituire un’esatta rappresentazione grafica dello stesso. I tempi con cui l’Agenzia solitamente procede all’esame delle variazioni catastali sono piuttosto brevi: non ci vogliono più di qualche giorno per ottenere l’approvazione di una variazione. Uno degli esempi più comuni di variazione catastale si ottiene a seguito di una ristrutturazione (o un ampliamento) di un appartamento.

La pratica di variazione catastale deve essere sempre redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto), chiamato dapprima a rilevare lo stato di fatto e poi a creare una nuova planimetria catastale online da sottoporre al catasto per l’approvazione.

Dal 1 luglio 2010 la conformità catastale è diventata obbligatoria, questo vuol dire che, specialmente in sede di compravendita, un immobile deve risultare conforme allo stato dei dati catastali in possesso dell’Agenzia del Territorio.

Quand’è che si deve effettuare una variazione catastale? In seguito ad interventi edilizi che determinano una modifica della planimetria catastale online o che comunque comporterebbero modifiche evidenti (come nel caso di una ristrutturazione o dell’ampliamento di una casa) abbiamo sempre trenta giorni dalla fine dei lavori per presentare i documenti, in caso di ritardo sulla presentazione l’Agenzia del Territorio avrà la libertà di applicare una sanzione.

In termini generici, la variazione catastale viene richiesta in caso di interventi edili sull’immobile che abbiano un effetto sui dati di classamento (quando non la classe dell’immobile stesso) o sulla rendita catastale del bene; indispensabile prima di un rogito, o quando il venditore si accorge della presenza di difformità tra lo stato di fatto e lo stato catastale. La variazione catastale costituisce uno dei principali elaborati a partire da cui è possibile richiedere il certificato di agibilità che si può ottenere presso lo sportello unico dell’edilizia prima di protocollare la chiusura dei lavori.

I casi più frequenti per cui procedere con una variazione catastale sono:

  • Una richiesta di conformità catastale prima di un rogito. Spesso, casi come questi possono risolversi con la sola causale di “esatta rappresentazione grafica”, ma quando non è così, la procedura prevede appunto, la richiesta di una variazione catastale.
  • Una modifica della distribuzione di un appartamento dovuta alla ristrutturazione con spostamento di tramezzi. Sono casi come questi, ad esempio, la realizzazione di un nuovo bagno, lo spostamento della cucina, l’eliminazione di un corridoio, ecc.
  • Un intervento di frazionamento di un’unità immobiliare.
  • La fusione di più unità immobiliari.
  • Il cambio della destinazione d’uso di un immobile (trasformazione di un negozio in abitazione, di un box in cantina, di un soggiorno in cucina, ecc).
  • Ampliamento per piano casa.
  • La creazione di nuovi spazi, quali solai, soppalchi, terrazze.
  • Una modifica della toponomastica (cambio di indirizzo, nome del proprietario o altri dati presenti in una visura catastale online)

CERTIFICAZIONE APE E VISURA CATASTALE ONLINE

Soffermiamoci oggi a parlare di visura catastale online e di Certificazioni Ape. A partire dal primo ottobre 2015 l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) è divenuto obbligatorio in tutta Italia e prende il nome di Ape Unico.

La certificazione ha una validità decennale (a meno che, nel corso di questo periodo di tempo pesanti interventi di ristrutturazione all’immobile non ne richiedano una rivalutazione ex-novo) ed è l’unico documento ufficiale che attesta il fabbisogno energetico di un’immobile su base annua e in relazione all’area climatica entro cui l’immobile si trova. La certificazione calcola l’ammontare di energia destinata alla climatizzazione e al riscaldamento necessari al fabbisogno dell’immobile, il riscaldamento dell’acqua corrente e il totale del fabbisogno di acqua e luce.

Per stilare una certificazione Ape sono necessari due passaggi: essere in possesso dei seguenti documenti (visura catastale online o sua copia, copia della planimetria catastale online, che deve essere anche quotata con misure lineari degli ambienti e delle aperture esterne, libretto della caldaia ed altri documenti riguardanti il fabbisogno energetico dell’immobile) da presentare ad un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione o ristrutturazione per cui si sta richiedendo l’Ape, e attendere, prima che il certificato sia redatto, l’arrivo di un perito tecnico per il sopralluogo. La legge è molto chiara nell’obbligare i professionisti del settore ad effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio/immobile che deve essere valutato.

In quali casi è richiesta la Certificazione Energetica?

Nei casi di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso quali rogito, permuta, ecc), di donazioni (trasferimenti di immobili a titolo gratuito), nel caso di affitto di edifici o singole unità abitative, in casi di annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (in casi come questi l’Ape è utile per determinare l’indice di prestazione energetica, dato che una normale visura catastale on line non fornisce), in caso di edifici di nuova costruzione (a lavori terminati), in caso di ristrutturazione e per tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

In caso di lavori ad un immobile, l’Ape va aggiornato solo se la riqualifica o la ristrutturazione hanno influito su fattori che possono modificare la prestazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi, caldaie, posa di isolante, ecc ecc. In caso di compravendita di un’immobile all’acquirente va fatta firmare una specifica clausola, con la quale dichiara di aver ricevuto le principali informazioni e preso visione dei documenti (incluso l’Ape) che certificano la prestazione energetica dell’immobile. Inoltre, l’Ape va allegato al contratto di vendita per effetto dell’Art.6 comma 3 del D.Lgs 192/05.

Nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione è prevista una clausola che prevede che al locatario sia stato mostrato l’attestato di prestazione energetica anche in caso di affitto di singole unità immobiliari. Controlli e sanzioni sono affidate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate in prima battuta.Il duplice intento della direttiva Europea e della Legge Italiana in materia di Certificazione Energetica è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico e di tutelare le parti interessate in materia di compravendita, rogito, trasferimento, locazione e donazione.

Quali le differenze con la normativa precedente?

Rispetto alla normativa precedente il nuovo Ape presenta delle novità importanti: in primis, tra tutte, una nuova scala di classi energetiche, non più sette, ma dieci, dalla meno efficiente (classe G) alla più efficiente (classe A4). Per determinare la classe energetica complessiva di un edificio, o di un immobile,il calcolo del valore dell’indice di prestazione va effettuato in corrispondenza dei parametri vigenti per il triennio 2019-2021. Le linee guida hanno introdotto anche nuovi indicatori. Nell’Ape unico sono infatti annotate anche le prestazioni energetiche invernale ed estiva. L’indicazione prevede anche la distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare.

PERCHÈ OGGI IL NOTAIO È TENUTO AD ALLEGARE ALL’ATTO DI ROGITO ANCHE L’ATTO DI CONFORMITÀ CATASTALE?

Risale al 2014 il caso di un notaio romano sanzionato dalla Co.Re.Di. (Commissione Regionale Disciplinare) del Lazio, su richiesta del Collegio Notarile, per aver omesso la certificazione catastale di tre atti notarili. Il caso è stato disciplinato in base all’art. 138 della legge notarile n.89 del 16 febbraio 1913 che dispone in materia di sanzioni disciplinari. Per la legge in vigore, infatti, nel caso di trasferimento dei diritti reali su fabbricati, il notaio è tenuto ad allegare all’atto notarile anche l’atto di conformità catastale, mediante una dichiarazione resa dagli intestatari o da un tecnico di fiducia per loro conto. In mancanza di questi documenti l’atto va ad intendersi come se fosse nullo e la sua nullità non è sanabile in alcun modo, neppure provvedendo in un secondo momento.

La corte di cassazione ha sancito mediante la sentenza n.20465 dell’11 ottobre 2016 che il suddetto professionista romano, nel caso in esame, era sì tenuto a verificare la conformità dei dati catastali tramite visura catastale online e visura catastale storica, e altresì a verificare la dichiarazione degli intestatari dell’immobile, della conformità allo stato di fatto e allo stato dei luoghi, rispettivamente dei dati catastali e della planimetria catastale online. L’effetto della sentenza è stata la sanzione disciplinare per il notaio che aveva omesso la certificazione di conformità. Nel caso particolare di questo professionista, la dichiarazione di conformità veniva sostituita da una postilla scritta a mano solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto (cosa che rendeva l’atto precedentemente stipulato nullo). La sola dichiarazione di conformità della planimetria catastale online resa dal notaio non era, ovviamente, egualmente sufficiente.

Per concludere, il nostro suggerimento prima di stipulare un atto di compravendita o donazione di un immobile, è quello di verificare sempre la corrispondenza dei dati catastali mediante visura catastale storica e visura catastale online da incrociare con i dati riportati nella planimetria, per poter rendere una perfetta dichiarazione di conformità con lo stato di fatto da presentare al notaio.

RICHIEDERE UNA VISURA, RICHIEDERE UNA PLANIMETRIA, COSA CAMBIA?

Una delle domande più frequenti degli acquirenti dei servizi catastali riguarda le modalità di richiesta di visure e planimetrie. In che maniera la richiesta della planimetria catastale online è più complicata di una semplice visura? Cosa cambia? Per l’utente che effettua una richiesta cambia praticamente ben poco. Egli è tenuto a fornire informazioni per la ricerca di entrambi i servizi, ma mentre la visura catastale online è un documento pubblico, e per questo richiedibile da chiunque, la planimetria no. Ogni privato cittadino può infatti consultare le banche dati delle Agenzie del Territorio, effettuando un’interrogazione presso gli uffici o può acquistare una visura dal suo personal computer senza alcun problema. Per richiedere una visura catastale online, infatti servono pochi dati, e data l’efficienza degli archivi catastali in materia di ricerca è semplice rintracciare un immobile anche per chi non possiede il nome dell’intestatario o i dati catastali. Se l’immobile è stato accatastato correttamente infatti si riesce a risalirvi anche tramite indirizzo e numero civico.

La richiesta della planimetria è un po’ più complicata poiché questo documento è “coperto” dalle leggi sulla privacy. Capire perché è molto semplice: la planimetria catastale online è un disegno in scala, che quindi restituisce un’immagine conforme alla realtà degli ambienti interni di un fabbricato, compresa di divisione degli spazi, presenza (o assenza) di balconi, ripostigli, cantine e soppalchi, ecc. Cosa che, a parte l’ovvia violazione del diritto a non voler divulgare informazioni circa la condizione della propria residenza, rende concreta – ahimé – la possibilità di delinquere. Ecco perché, per richiedere una planimetria catastale è necessario firmare una liberatoria e certificare la propria identità e qualità rispetto all’immobile. Nessun gestore di servizi catastali affidabile rilascerà mai una planimetria senza prima aver ricevuto esplicita autorizzazione dai proprietari dell’immobile in tal senso, pena il pagamento di fortissime penali (o peggio) per aver violato la legge.

DA APRILE È OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DOCFA ALLA VERSIONE 4.00.3

Il software DOCFA 4.00.3 è una novità dell’Agenzia delle Entrate che consente la compilazione autonoma e online dei modelli di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. È infatti possibile, tramite questa prassi, presentare dichiarazioni di variazione catastale riguardanti fabbricati urbani – di vecchia e nuova costituzione, presso il Catasto. Per il Catasto la comunicazione delle variazioni è obbligatoria, e la DOCFA è quella procedura d’ausilio al perito e al professionista che consente di comunicare, celermente ed in sicurezza, le modifiche dei dati indicati dalla visura catastale online o dalla planimetria catastale online che vanno ad influire sul classamento o sulla consistenza degli immobili. Per quanto riguarda la visura catastale online si è tenuti a comunicare la variazione tramite DOCFA per tutte le modifiche alle griglie di classamento che derivano dalla costituzione di nuovi immobili per edificazione urbana (i dati di classamento: foglio, particella e subalterno sono quei coefficienti numerici che conducono all’identificazione univoca di un bene immobile nello spazio fisico) o per una modifica intervenuta nello stato dell’unità immobiliare stessa (come ad esempio un cambio di destinazione, una fusione o frazionamento di un immobile che “va a pesare” sulla consistenza finale). Nel campo della variazione della planimetria catastale online, invece, si parla di modifiche tali (come l’abbattimento o la creazione di muri portanti o tramezzi o di una nuova distribuzione degli spazi interni) da apportare anche in questo caso una differente consistenza all’appartamento.

La dichiarazione di variazione, sempre a carico degli intestatari dell’unità immobiliare, deve normalmente avvenire con la presentazione di un atto ufficiale di aggiornamento, debitamente stilato da un professionista del settore abilitato alla redazione di tale pratica (lo sono architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari ed edili, ecc). Dallo scorso mese di aprile, il software DOCFA è stato aggiornato alla versione 4.00.3 e tutti i tecnici tenuti alla presentazione di atti e dichiarazioni dovranno servirsene. L’utilizzo della precedente versione del software non sarà infatti più possibile.