Immobili fantasma: cosa sono e perché rappresentano un problema

Parliamo di immobili fantasma, un problema catastale

La regolare registrazione degli immobili al catasto è fondamentale per la corretta gestione immobili-fantasmadel territorio e della pianificazione urbanistica, nonché per la determinazione delle imposte e delle tasse ad essi relative. Esistono, tuttavia, dei fabbricati che non sono accatastati, che non sono – cioè – regolarmente iscritti al catasto o che presentano delle irregolarità.

Più precisamente, una costruzione viene qualificata come immobile fantasma nel caso in cui:
non risulta iscritta al catasto; quando questo accade, l’immobile non è riconosciuto come esistente secondo le normative vigenti;
– è stato eretto in modo illecito, rientrando nel fenomeno dell’abuso edilizio;
– è intestato ad un proprietario fittizio.

Questi immobili risultano sconosciuti al Fisco e rappresentano un problema che diventa molto evidente e limitante nell’evenienza di una compravendita. Un immobile non iscritto al catasto in modo regolare ed appropriato non può essere né comprato né venduto.

Come verificare se un immobile è regolarmente iscritto al catasto?

Per verificare che un immobile sia regolarmente iscritto al catasto occorre procurarsi la visura catastale online.

È necessario verificare non solo l’effettiva presenza dell’edificio nei registri del catasto ma anche:
– l’accuratezza di tutti i dati catastali, anche quelli relativi al proprietario dell’immobile;
– la correttezza della planimetria catastale.

Come fare se l’immobile non risulta iscritto al catasto?

Nel momento in cui ci si accorge che un immobile non è presente nei registri del catasto, oppure che i dati catastali non sono accurati si può procedere alla regolarizzazione dello stesso tramite una procedura che consiste in:
accatastamento: tramite una Dichiarazione di Conformità Catastale si può richiedere la registrazione dell’immobile al Catasto;
sanatoria: volta a determinare se l’immobile deve essere demolito o può essere sanato. Si procede con una richiesta di sanatoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune e, dopo la verifica, si procede con una domanda di sanatoria presso il Comune;
voltura Catastale: il riconoscimento ufficiale dell’immobile fantasma presso il Catasto.

Planimetria catastale non conforme dopo rogito: cosa succede?

Cosa succede quando la planimetria catastale non è conforme?

Come abbiamo già affermato in un altro articolo che spiega quando aggiornare la planimetria catastale, è Planimetria catastale non conforme dopo rogito. importantissimo che quest’ultima sia conforme all’immobile. Se così non è, come stiamo per vedere, nel momento in cui si decide di vendere o acquistare l’immobile in questione si va incontro a grossi problemi. Vediamo più in dettaglio la questione.

Cos’è la planimetria catastale

Facendo un breve passo indietro, la planimetria catastale è un documento, registrato al Catasto, che contiene il disegno in scala di un immobile e l’indicazione delle dimensioni, dei contorni e della suddivisione dei locali interni.

Ovviamente, la planimetria catastale deve sempre essere conforme all’immobile, tanto che, nel momento in cui si effettuano dei lavori – ad esempio, di ristrutturazione – si ha l’obbligo di aggiornare la planimetria catastale.

Planimetria catastale non conforme: cosa succede?

Secondo la legge del 2010 che sancisce l’obbligo di conformità catastale, all’atto di compravendita di un’immobile il notaio ha l’obbligo di verificare la conformità catastale. Se questo non avviene, e l’atto di compravendita viene siglato comunque, secondo la legge, l’atto stesso è da considerarsi nullo.

In caso di donazioni o suddivisioni di un fabbricato, vige lo stesso obbligo, ed è quindi comunque fondamentale controllare la conformità della planimetria catastale.

Come richiedere la planimetria catastale?

Per evitare di vedersi annullare un rogito, quindi, è di fondamentale importanza assicurarsi di verificare la conformità catastale dell’immobile oggetto dell’atto.
Per farlo, è necessario richiedere la planimetria catastale al Registro del Catasto. Come si fa?

La procedura è semplicissima e può avvenire online. Per richiedere la planimetria catastale online basta collegarsi ad una piattaforma apposita, come Prontocatasto, accedere al servizio dedicato e compilare i moduli richiesti.

Il costo è esiguo, si tratta di 10 euro + IVA e le tempistiche brevissime: con Prontocatasto puoi ricevere la planimetria catastale entro 2 ore.

E’ bene ricordare che solo gli aventi diritti reali sull’immobile possono richiederne la planimetria attraverso compilazione dell’apposita delega. Tra i possessori di diritti reali fanno parte i proprietari, comproprietari, eredi e rappresentanti legali in caso di azienda.

VISURA CATASTALE ONLINE: DALLA RICHIESTA ALLA STAMPA

Esploriamo il catasto, un passo dopo l’altro

La visura catastale è un documento pubblico, fruibile da qualsiasi cittadino agente nel rispetto dei principi istituzionali del catasto – in particolar modo quello di pubblicità immobiliare. In Italia, i sistemi di pubblicità immobiliare fanno capo ai cosiddetti principi di trascrizione ed intavolazione (ove il primo fa riferimento al catasto ordinario e il secondo al catasto tavolare, o fondiario). Questo vuol dire che chiunque può richiedere una visura catastale online, senza limitazioni date dal possesso dei diritti reali su un bene immobile, a condizione che sia in possesso dei dati catastali o anagrafici associati a quel bene per poterlo rintracciare, ma come avviene questa ricerca?

I servizi di consultazione delle visure catastali on line sono stati disvisura catastale onlineciplinati e canonizzati, nel tempo, da numerosi provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate, l’organo preposto alla conservazione, all’archiviazione e all’erogazione di tutte le visure. La consultazione avviene mediante procedure di interrogazione a mezzo di terminale delle banche dati dei vari archivi catastali. È possibile richiedere tali interrogazioni presso un qualsiasi sportello degli uffici delle varie Agenzie del Territorio presenti sul suolo italiano. Da alcuni anni inoltre è possibile richiedere visure catastali anche online, interfacciandosi con dei provider ufficiali di tali servizi. I tipi di visura catastale richiedibili online, proprio come presso gli uffici del catasto, sono due: la visura catastale in modalità ordinaria e la visura catastale storica. La visura storica è un documento simile a quella standard, ma che pone attenzione alla storia dell’immobile dalla sua edificazione all’attualità, e per questo leggermente più concisa.

Per comprendere il processo alla base dell’estrazione di ciascuna visura catastale online è necessario conoscere per sommi capi la struttura del catasto, o come è meglio dire, dei vari database che costituiscono il catasto italiano. I database del catasto sono organizzati secondo un criterio di divisione in cinque sotto-archivi, che agiscono in correlazione tra di loro. Gli archivi del catasto terreni e del catasto fabbricati – anche detti comunemente “archivi amministrativo-censuari” – sono quelli preposti alla custodia e amministrazione di tutte le informazioni in merito agli identificativi catastali (comune, provincia, sezione urbana, foglio, particella o mappale e subalterno) e ai dati tecnici degli immobili di tutti i catasti (metratura, numero di vani, categoria e classe catastale, zona censuaria ed eventuale microzona, consistenza, rendita catastale o reddito dominicale).

Al catasto terreni fanno capo anche tutti i documenti cartografici e le mappe catastali, così come il catasto fabbricati custodisce anche l’immenso corpus delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici.

Infine vi è un database dei soggetti, unico archivio in comunicazione diretta con il catasto terreni e con quello dei fabbricati, agganciato a sua volta ad un sub-archivio, detto “delle titolarità”, in grado di connettere ciascun soggetto con gli atti, le volture ed i documenti che attestano appunto le titolarità e il possesso. Ciò che mette in comunicazione questa macchina così grande è il concetto di identificativo catastale, che consente in qualunque momento di risalire ad un dato immobile o soggetto in base a determinati codici, intimamente connessi con la mappatura del territorio italiano e con la posizione geografica di ciascun bene immobile localizzato sul territorio nazionale.

Per dettagli sulla visura catastale è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE E VARIAZIONE CATASTALE

Cos’è una variazione catastale, e in che relazione è con la planimetria catastale online ? Quest’articolo ci consente di scoprirlo in pochi minuti. È detta variazione catastale ciò che consente al cittadino di comunicare al Catasto eventuali modifiche avvenute nello stato di un immobile. planimetria catastaleI dati catastali (identificativi catastali, titolarità del bene, toponomastica e persino variazioni sulla planimetria catastale online) possono essere sempre modificati tramite la “famosa” procedura DOCFA (per maggiori informazioni, è possibile consultare i nostri articoli su DOCFA e visura catastale online e DOCFA e planimetria catastale online). Per inoltrare semplici modifiche non è sempre necessario recarsi di persona presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ma è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia per comunicare piccole variazioni.

La variazione catastale può essere utile in caso di modifiche della distribuzione interna di un appartamento o per restituire un’esatta rappresentazione grafica dello stesso. I tempi con cui l’Agenzia solitamente procede all’esame delle variazioni catastali sono piuttosto brevi: non ci vogliono più di qualche giorno per ottenere l’approvazione di una variazione. Uno degli esempi più comuni di variazione catastale si ottiene a seguito di una ristrutturazione (o un ampliamento) di un appartamento.

La pratica di variazione catastale deve essere sempre redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto), chiamato dapprima a rilevare lo stato di fatto e poi a creare una nuova planimetria catastale online da sottoporre al catasto per l’approvazione.

Dal 1 luglio 2010 la conformità catastale è diventata obbligatoria, questo vuol dire che, specialmente in sede di compravendita, un immobile deve risultare conforme allo stato dei dati catastali in possesso dell’Agenzia del Territorio.

Quand’è che si deve effettuare una variazione catastale? In seguito ad interventi edilizi che determinano una modifica della planimetria catastale online o che comunque comporterebbero modifiche evidenti (come nel caso di una ristrutturazione o dell’ampliamento di una casa) abbiamo sempre trenta giorni dalla fine dei lavori per presentare i documenti, in caso di ritardo sulla presentazione l’Agenzia del Territorio avrà la libertà di applicare una sanzione.

In termini generici, la variazione catastale viene richiesta in caso di interventi edili sull’immobile che abbiano un effetto sui dati di classamento (quando non la classe dell’immobile stesso) o sulla rendita catastale del bene; indispensabile prima di un rogito, o quando il venditore si accorge della presenza di difformità tra lo stato di fatto e lo stato catastale. La variazione catastale costituisce uno dei principali elaborati a partire da cui è possibile richiedere il certificato di agibilità che si può ottenere presso lo sportello unico dell’edilizia prima di protocollare la chiusura dei lavori.

I casi più frequenti per cui procedere con una variazione catastale sono:

  • Una richiesta di conformità catastale prima di un rogito. Spesso, casi come questi possono risolversi con la sola causale di “esatta rappresentazione grafica”, ma quando non è così, la procedura prevede appunto, la richiesta di una variazione catastale.
  • Una modifica della distribuzione di un appartamento dovuta alla ristrutturazione con spostamento di tramezzi. Sono casi come questi, ad esempio, la realizzazione di un nuovo bagno, lo spostamento della cucina, l’eliminazione di un corridoio, ecc.
  • Un intervento di frazionamento di un’unità immobiliare.
  • La fusione di più unità immobiliari.
  • Il cambio della destinazione d’uso di un immobile (trasformazione di un negozio in abitazione, di un box in cantina, di un soggiorno in cucina, ecc).
  • Ampliamento per piano casa.
  • La creazione di nuovi spazi, quali solai, soppalchi, terrazze.
  • Una modifica della toponomastica (cambio di indirizzo, nome del proprietario o altri dati presenti in una visura catastale online)

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE E DELEGA

Perché per ottenere una planimetria catastale online è necessario firmare una delega (anche quando si è intestatari dell’immobile)?

Dover firmare una delega è obbligatorio. La delega è quel documento che, normalmente, ci viene richiesto ogni qual volta ci rechiamo in catasto per ottenere una planimetria catastale online di un immobile che non ci appartiene. È comunque possibile –  anche per chi non sia il regolare intestatario – venire in possesso di tale documento, ma solo e soltanto previa autorizzazione firmata del detentore dei reali diritti sul bene. Di qui la domanda: perché per ottenere la planimetria catastale online del proprio appartamento, anche il proprietario è tenuto a firmare una delega?

È molto semplice: la planimetria catastale online gode della protezione della legge sulla privacy. Le informazioni che contiene sono infatti di natura sensibile. La planimetria è un disegno tecnico tenuto a specificare grandezze, orientamenti, distanze e proporzioni di ciascun appartamento, potrebbe essere quindi utilizzata da terzi con fini criminosi. Infatti, per legge, non è possibile richiedere ed ottenere planimetrie catastali per tutti gli edifici censiti nelle categorie B/3 (prigioni, carceri e riformatori), D/5 (istituti di credito, istituti di cambio e istituti di assicurazione) ed E/5 (fabbricati che possono costituire fortificazioni o loro dipendenze).

Ecco perché è importante tutelarsi! In tal senso la delega rappresenta una duplice misura cautelativa: essa è infatti tutela per l’intestatario dell’immobile e per il fornitore del servizio (che sia esso un libero professionista – ingegnere, architetto, notaio, geometra – incaricato da una società di seguire le pratiche relative ad un dato immobile, o proprio una società erogatrice di servizi catastali).

Ciò che la delega per la planimetria catastale online ci dice, in sostanza, è che mediante essa l’intestatario dell’immobile certifica di stare affidando l’incarico di prelevare il proprio documento ad un soggetto terzo. Ecco perché assieme al modello di delega firmata è necessario sempre presentare un documento di identità dell’intestatario, in fotocopia, e verificare che questo sia in corso attuale di validità. Al soggetto terzo che vuole ricevere la planimetria catastale online per conto del proprietario è richiesto un documento di identità per l’identificazione e la registrazione dei dati.

Ricordiamo inoltre che qualsiasi ufficio dell’Agenzia del Territorio, o società di servizi online che accetta una delega firmata per l’emissione di una planimetria catastale online è sempre tenuto alla verifica delle informazioni fornite e all’osservazione delle norme sopraelencate, pena la sanzione, la sospensione o (addirittura) la chiusura del servizio, in relazione alla gravità delle inadempienze commesse.

CERTIFICAZIONE APE E VISURA CATASTALE ONLINE

Soffermiamoci oggi a parlare di visura catastale online e di Certificazioni Ape. A partire dal primo ottobre 2015 l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) è divenuto obbligatorio in tutta Italia e prende il nome di Ape Unico.

La certificazione ha una validità decennale (a meno che, nel corso di questo periodo di tempo pesanti interventi di ristrutturazione all’immobile non ne richiedano una rivalutazione ex-novo) ed è l’unico documento ufficiale che attesta il fabbisogno energetico di un’immobile su base annua e in relazione all’area climatica entro cui l’immobile si trova. La certificazione calcola l’ammontare di energia destinata alla climatizzazione e al riscaldamento necessari al fabbisogno dell’immobile, il riscaldamento dell’acqua corrente e il totale del fabbisogno di acqua e luce.

Per stilare una certificazione Ape sono necessari due passaggi: essere in possesso dei seguenti documenti (visura catastale online o sua copia, copia della planimetria catastale online, che deve essere anche quotata con misure lineari degli ambienti e delle aperture esterne, libretto della caldaia ed altri documenti riguardanti il fabbisogno energetico dell’immobile) da presentare ad un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione o ristrutturazione per cui si sta richiedendo l’Ape, e attendere, prima che il certificato sia redatto, l’arrivo di un perito tecnico per il sopralluogo. La legge è molto chiara nell’obbligare i professionisti del settore ad effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio/immobile che deve essere valutato.

In quali casi è richiesta la Certificazione Energetica?

Nei casi di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso quali rogito, permuta, ecc), di donazioni (trasferimenti di immobili a titolo gratuito), nel caso di affitto di edifici o singole unità abitative, in casi di annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (in casi come questi l’Ape è utile per determinare l’indice di prestazione energetica, dato che una normale visura catastale on line non fornisce), in caso di edifici di nuova costruzione (a lavori terminati), in caso di ristrutturazione e per tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

In caso di lavori ad un immobile, l’Ape va aggiornato solo se la riqualifica o la ristrutturazione hanno influito su fattori che possono modificare la prestazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi, caldaie, posa di isolante, ecc ecc. In caso di compravendita di un’immobile all’acquirente va fatta firmare una specifica clausola, con la quale dichiara di aver ricevuto le principali informazioni e preso visione dei documenti (incluso l’Ape) che certificano la prestazione energetica dell’immobile. Inoltre, l’Ape va allegato al contratto di vendita per effetto dell’Art.6 comma 3 del D.Lgs 192/05.

Nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione è prevista una clausola che prevede che al locatario sia stato mostrato l’attestato di prestazione energetica anche in caso di affitto di singole unità immobiliari. Controlli e sanzioni sono affidate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate in prima battuta.Il duplice intento della direttiva Europea e della Legge Italiana in materia di Certificazione Energetica è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico e di tutelare le parti interessate in materia di compravendita, rogito, trasferimento, locazione e donazione.

Quali le differenze con la normativa precedente?

Rispetto alla normativa precedente il nuovo Ape presenta delle novità importanti: in primis, tra tutte, una nuova scala di classi energetiche, non più sette, ma dieci, dalla meno efficiente (classe G) alla più efficiente (classe A4). Per determinare la classe energetica complessiva di un edificio, o di un immobile,il calcolo del valore dell’indice di prestazione va effettuato in corrispondenza dei parametri vigenti per il triennio 2019-2021. Le linee guida hanno introdotto anche nuovi indicatori. Nell’Ape unico sono infatti annotate anche le prestazioni energetiche invernale ed estiva. L’indicazione prevede anche la distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare.

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE PUGLIA: VIA LIBERA AL CATASTO ENERGETICO REGIONALE

“Una svolta per sicurezza, ambiente e imprese”

Il consiglio regionale da l’ok al progetto di legge che costituisce il catasto energetico. Un beneficio che sarà presto evidente anche attraverso la visura catastale online e la planimetria catastale online. Il nuovo testo mira a uniformare un sistema che fino a questo momento era stato affidato a disposizioni locali. Un progetto completo che mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rendere le procedure più semplici e fissare i principi delle attività di controllo e di funzionamento degli impianti da un punto di vista regionale.

Già precedentemente l’amministrazione pubblica si era posta l’obiettivo di garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche. Attraverso l’obbligo di prestare la dichiarazione di conformità tra i dati della planimetria catastale online e lo stato dei fatti, o mediante la dichiarazione di rispondenza (DIRI) con i dati della visura catastale online e della planimetria catastale online (che però può sussistere solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08).

Nella seduta dello scorso 23 novembre, il Consiglio Regionale della Puglia ha detto sì al Catasto Energetico Regionale. Importanti decisioni da prendere adesso saranno quelle riguardanti l’accreditamento dei soggetti a cui le attività di ispezione verranno affidate, l’obbligatoria qualificazione e riqualificazione professionale necessaria nonché la determinazione di una struttura tariffaria omogenea dal punto di vista regionale.

Il nuovo elaborato normativo però si pone a tutela della qualità dell’aria e della sicurezza dei cittadini pugliesi, un primo passo anche a vantaggio della qualità del lavoro e delle imprese locali. Troppe, fino a questo momento, le unità non censite e fuori da cicli di monitoraggio, con un rischio sempre crescente per la salute pubblica e per gli utilizzatori. Ecco perché la nascita del Catasto Energetico Regionale è un evento importante per la Regione Puglia; un passo imprescindibile ai fini del mantenimento degli standard nazionali di funzionamento e della sostenibilità ambientale degli impianti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: DAL 1 GENNAIO 2017 ARRIVA L’E-FATTURA PER TUTTE LE IMPRESE

Con l’evoluzione del tracciato, l’e-fattura è già pronta per le imprese italiane. Novità esclusive per la fattura della tua visura camerale online. Il formato fatturaPA, per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni ha subito delle modifiche che lo hanno reso compatibile anche per la fatturazione elettronica tra privati. A partire dal 1˚ gennaio 2017, le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA, già aggiornate e pubblicate sul sito ufficiale del governo italiano, saranno finalmente operative.

Anche i servizi di visura camerale online, visura catastale online, planimetria catastale online e visura pra dovranno emettere un nuovo formato di e-fattura corrispondente ai nuovi criteri. Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa, sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso un sistema di interscambio (SdI), a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015.  Le pubbliche amministrazioni, così come i loro fornitori, assieme a tutti i soggetti intenzionati ad utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno conformarsi e saranno chiamati a configurare i propri sistemi informatici per permettere dal 1 gennaio 2017, l’emissione di fatture secondo il nuovo tracciato XML. A presto con la nuova veste della fattura per visura camerale on line e visura catastale online.

PERCHÈ OGGI IL NOTAIO È TENUTO AD ALLEGARE ALL’ATTO DI ROGITO ANCHE L’ATTO DI CONFORMITÀ CATASTALE?

Risale al 2014 il caso di un notaio romano sanzionato dalla Co.Re.Di. (Commissione Regionale Disciplinare) del Lazio, su richiesta del Collegio Notarile, per aver omesso la certificazione catastale di tre atti notarili. Il caso è stato disciplinato in base all’art. 138 della legge notarile n.89 del 16 febbraio 1913 che dispone in materia di sanzioni disciplinari. Per la legge in vigore, infatti, nel caso di trasferimento dei diritti reali su fabbricati, il notaio è tenuto ad allegare all’atto notarile anche l’atto di conformità catastale, mediante una dichiarazione resa dagli intestatari o da un tecnico di fiducia per loro conto. In mancanza di questi documenti l’atto va ad intendersi come se fosse nullo e la sua nullità non è sanabile in alcun modo, neppure provvedendo in un secondo momento.

La corte di cassazione ha sancito mediante la sentenza n.20465 dell’11 ottobre 2016 che il suddetto professionista romano, nel caso in esame, era sì tenuto a verificare la conformità dei dati catastali tramite visura catastale online e visura catastale storica, e altresì a verificare la dichiarazione degli intestatari dell’immobile, della conformità allo stato di fatto e allo stato dei luoghi, rispettivamente dei dati catastali e della planimetria catastale online. L’effetto della sentenza è stata la sanzione disciplinare per il notaio che aveva omesso la certificazione di conformità. Nel caso particolare di questo professionista, la dichiarazione di conformità veniva sostituita da una postilla scritta a mano solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto (cosa che rendeva l’atto precedentemente stipulato nullo). La sola dichiarazione di conformità della planimetria catastale online resa dal notaio non era, ovviamente, egualmente sufficiente.

Per concludere, il nostro suggerimento prima di stipulare un atto di compravendita o donazione di un immobile, è quello di verificare sempre la corrispondenza dei dati catastali mediante visura catastale storica e visura catastale online da incrociare con i dati riportati nella planimetria, per poter rendere una perfetta dichiarazione di conformità con lo stato di fatto da presentare al notaio.

DECRETO E MANOVRA FISCALE, LE ULTIME NOVITÀ

Equitalia

Le commissioni riunite Bilancio e Finanza della Camera hanno deliberato in merito ad alcune novità del Decreto Fiscale e alla manovra ad esso collegate, tra queste: il  compromesso sulla rottamazione delle cartelle esattoriali e sui dipendenti Equitalia, maglie più larghe per aderire alla voluntary bis, pace fiscale per il mese di agosto, stop al tax day e nuova proroga dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, i cui incarichi dirigenziali sono stati bocciati dalla Consulta. Il testo definitivo arriverà in aula a Montecitorio lunedì. Poi la fiducia, ci si aspetta che il testo venga licenziato martedì. Nessun cambiamento sul fronte visura catastale online e planimetria catastale online.

Tra tutti, il punto destinato a far più discutere è sicuramente quello riguardante la rottamazione delle cartelle e le sorti dei dipendenti di Equitalia. Secondo un compromesso che tiene conto delle dovute coperture, infatti, è stato stabilito che le rate per la rottamazione debbano aumentare di numero, ma arrivando però a toccare solo quota 5, dalle 4 inizialmente previste. Sembra che invece sarà possibile rottamare anche le cartelle del 2016 e non più solo quelle fino al 2015. La rottamazione, inoltre, verrà estesa a tutte le multe, anche a quelle emesse dagli enti territoriali che effettuano la riscossione attraverso il procedimento dell’ingiunzione fiscale. Chi ha già presentato domanda potrà integrarla secondo le nuove disposizioni del testo. Nessun concorso all’orizzonte, invece per gli ex-dipendenti Equitalia, che passeranno direttamente alla nuova Agenzia delle Entrate. L’agenzia delle Entrate – che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali, dal gennaio 2012 aveva già assorbito l’Agenzia del Territorio, divenendo l’unico ente responsabile dell’erogazione della visura catastale online e della planimetria catastale online.