VISURA CAMERALE E ISPEZIONE CAMERALE A CONFRONTO: QUANDO È PIÙ UTILE RICHIEDERE LA PRIMA RISPETTO ALLA SECONDA

Tutte le aziende italiane, indipendentemente dalla loro natura e attività, sin dalla costituzione devono effettuare l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. L’ispezione camerale è un documento contenente le principali informazioni, fornite in via sintetica, su un’impresa, così come appaiono nella banca dati telematica della Camera di Commercio. In cosa l’ispezione camerale differisce da una regolare visura camerale? L’ispezione camerale riporta dati sulla denominazione, provincia, numero REA, partita iva e codice fiscale, natura giuridica, stato dell’attività, indirizzo, attività dichiarata e PEC, se presente. È comune che si richieda prima un’ispezione camerale e poi una visura camerale on line (che è un documento molto più dettagliato e completo) soprattutto al fine di accertare la reale esistenza di un’impresa di cui magari si conosce solo la denominazione. A partire dall’ispezione camerale è poi possibile richiedere una visura camerale on line, che elenca tutte le informazioni di natura societaria, legale e anagrafica dell’azienda.

La visura camerale online restituisce un quadro completo sull’impresa, in forma di schema su più pagine, indicandone la forma giuridica, la sede legale, le eventuali sedi secondarie ed unità locali; approfondisce l’attività svolta dall’azienda, i suoi principali organi di amministrazione, con elenco delle cariche sociali, il capitale sociale, i trasferimenti ed di dati in merito ad eventuali fusioni, scissioni o cessazione di attività. La visura camerale può essere richiesta in modalità ordinaria o storica, con la differenza che la seconda restituisce informazioni a partire dalla fondazione dell’impresa e la prima si limita allo stato attuale della situazione.

FOCUS SU REGISTRO IMPRESE E VISURA CAMERALE

Secondo il Codice Civile, il Registro Imprese è un registro pubblico che contiene, raggruppa e fornisce i dati (dalla costituzione, alle modifiche, alla cessazione) di tutte le imprese italiane, di qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica. Ciascuna impresa è tenuta ad iscriversi al Registro delle Imprese dopo la sua costituzione, poiché questo rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi delle società, ed ha quindi funzione pari a quella di un’anagrafe, che funziona anche online. Il registro delle imprese unifica i dati che un tempo erano contenuti nei registri delle società (redatti e tenuti dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali) e quelli del Registro Ditte (tenuti un tempo dalle Camere di Commercio). Il Registro Imprese fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa, conservando gli atti ed i documenti relativi a tutta la vita dell’impresa, ed è inoltre un archivio utile all’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale. Il Registro Imprese esiste dal 1942, ma venne attuato in maniera più completa a partire dal 1993, quando fu messa in atto la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio (Legge 29 dicembre 1993, n.580) ed il suo relativo Regolamento, messo in atto e reso operativo con il DPR n.581 del 1995. È diviso in due sezioni principali: la sezione ordinaria e la sezione speciale, a cui sono tenuti a iscriversi i piccoli imprenditori commerciali, le società semplici, gli imprenditori agricoli individuali, gli imprenditori artigiani, le società tra professionisti, le organizzazioni private qualificabili come “imprese sociali”,  gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa da quella italiana, le società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Dal primo aprile del 2010 il Registro imprese è dotato di un sistema di inserimento e comunicazione dei dati che permette alle aziende di gestire gli adempimenti relativi all’apertura, alle variazioni e alla chiusura di un’impresa direttamente online. Tutte le pratiche sottoscritte in questo modo vengono  inoltrate telematicamente agli uffici del Registro Imprese, mentre le ricevute e le comunicazioni vengono girate all’indirizzo PEC indicato dall’impresa al momento dell’inizio della procedura online, garantendo così un’ulteriore semplificazione delle procedure di comunicazione tra uffici ed imprese.

I prospetti richiedibili al Registro Imprese sono:

  • Tutti i tipi di certificati o visure (ordinari, storici, di deposito, siano essi in formato cartaceo o una visura camerale online).
  • Le copie degli atti e dei bilanci (anche questi richiedibili anche tramite visura camerale online).
  • Gli elenchi delle imprese.
  • Le schede sulle persone e sulle imprese iscritte al registro.
  • Le schede sui soci.

Se il Registro Imprese è l’anagrafe delle imprese, la visura camerale è la carta di identità dell’impresa. Essa è infatti l’unico documento che fornisce informazioni di natura legale, economica e amministrativa su qualsiasi impresa italiana, individuale o collettiva. La visura camerale è richiedibile anche online, ma non ha valore di certificato, permette però di attestare la veridicità dei dati dichiarati dall’impresa per cui è stata richiesta. Ricordiamo che ogni paese ha un proprio sistema di registrazione dei dati delle imprese presenti sul territorio, per cui non è sempre facile riuscire a trovare un equivalente della visura camerale italiana! In tutti i paesi che hanno un regolare volume d’affari con l’Italia però si registra la presenza di camere di commercio che fungono da rappresentanze estere per l’Italia, a cui è possibile rivolgersi per ottenere l’equivalente di una visura camerale online per le aziende locali.