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In fase di acquisto o vendita di un immobile, ci sono tantissimi documenti da dover consultare e non è sempre facile districarsi. Uno dei dubbi più frequenti è quello che concerne la visura catastale e la visura ipotecaria. Cosa sono? E, soprattutto, sono la stessa cosa? In questo articolo rispondiamo a questa domanda.
La visura catastale attesta la precisa ubicazione di un immobile e contiene dati quali:
la superficie totale dell’immobile
il numero dei vani interni
la categoria dell’immobile
altri dati catastali identificativi come subalterno catastale, foglio, mappale e particella.
La visura catastale ha valore a fini reddituali ma non ha valore giuridico.
La visura catastale è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
La visura catastale è un documento che serve in caso di:
compravendita di un immobile,
dichiarazione dei redditi,
calcolo dell’IMU.
Si può richiedere la visura catastale tramite appositi servizi online oltre che dal sito stesso dell’Agenzia delle Entrate.
La visura ipotecaria è il documento che gli istituti di riscossione di crediti utilizzano per gli accertamenti patrimoniali. A differenza della visura catastale, quindi, la visura ipotecaria ha valore giuridico e, in pratica, è uno strumento utilizzato in caso di esecuzioni e pignoramenti.
Mentre la visura catastale è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, a rilasciare la visura ipotecaria è la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Anche se, come abbiamo visto, visura catastale e visura ipotecaria sono strumenti ben diversi, rilasciati da enti diversi, le procedure per la richiesta di questi documenti è molto simile.
Anche per richiedere la visura ipotecaria si può fare riferimento ad apposite piattaforme online, grazie alle quali è possibile ottenere il documento in pochi e semplici click.
Il calcolo della rendita catastale di un immobile ai fini IMU e TASI è fondamentale per determinare l’entità delle imposte che i contribuenti devono versare entro le scadenze fissate da ciascun Comune.
Scopriamo quindi cos’è la rendita catastale di un immobile, come ottenerne il dato e come calcolare la rendita e rivalutarla del 5% con esempi ed istruzioni di calcolo.
La rendita catastale è un valore – attribuito ai fini fiscali – a tutte le unità immobiliari in grado di produrre o generare un reddito autonomo. Il valore della rendita si ottiene moltiplicando la consistenza dell’immobile (in vani o in mq) per un coefficiente. Questo coefficiente altro non è che un valore derivante dalle tariffe d’estimo. Tali tariffe sono elaborate dall’Agenzia del Territorio c.d. Catasto. Esso si ottiene in funzione della zona censuaria, alla categoria catastale e della classe di merito dell’immobile.
La zona censuaria corrisponde alla porzione omogenea di territorio comunale; ordinariamente essa è una sola per i comuni medio piccoli e più di una per le città più grandi. La redditività dei fabbricati si può considerare uniforme.
La zona censuaria può comprendere un solo comune o una porzione di esso, a patto che le zone siano accomunate da similari caratteristiche ambientali e socio-economiche. Per ogni zona censuaria esiste uno specifico “quadro tariffario” consultabile presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio Comune.
La consistenza di un immobile corrisponde alla sua dimensione. Per abitazioni e uffici (immobili di categoria A) essa si esprime in “vani”. Per i negozi, i magazzini, le rimesse (immobili di categoria C) si esprime in metri quadri. Per tutti gli immobili a destinazione collettiva invece (ospedali, caserme, ecc.) essa è espressa in metri cubi. Per gli immobili appartenenti alle categorie speciali dei gruppi D ed E la consistenza catastale non viene espressa in visura catastale.
Per le unità immobiliari facenti parte delle categorie A, B e C la rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza per la tariffa unitaria specifica per comune, zona censuaria e corrispondente a categoria e classe. Per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi delle categorie D ed E, invece, la rendita è determinata attraverso la stima diretta.
Il parametro della rendita catastale, per chiunque non fosse in grado di effettuarne il calcolo, è indicata, per ciascun immobile da una semplice visura catastale. Richiedendo quindi una visura si viene subito in possesso del valore della rendita per un fabbricato o del reddito dominicale e agrario, per ciascun terreno.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori un servizio di consultazione delle rendite catastali online. Tale servizio è gratuito. Consente di avere informazioni riguardanti i dati sulla rendita e informazioni su immobili censiti al Catasto fabbricati e dati sui redditi dominicale e agrario, nonché informazioni su immobili censiti al Catasto terreni.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali del bene immobile (Comune, sezione, foglio, particella) e la Provincia di ubicazione del fabbricato/terreno.
Qualora si dovessero riscontrare errori nei dati catastali riguardanti il proprio immobile, ciascun cittadino può chiedere una correzione alla banca dati dell’Agenzia.
La domanda di correzione può essere presentata presso tutti gli Uffici, o, in alternativa, servendosi del servizio online Contact center. Il richiedente deve specificare nella sua richiesta, le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e tutte le altre notizie utili alla correzione dell’errore.
Per avere una stima della rendita catastale gratis online di un immobile è possibile andare sul sito rendita-catastale.it
È arrivato il momento di richiedere la visura catastale online. Dicembre, come tutti sanno, è il mese in cui tutti i contribuenti sono tenuti al saldo delle imposte IMU e TASI. Quest’anno, la data da segnare sul calendario è il giorno 16. Questo giorno è fissato in accordo con la data del 16 di giugno, giorno in cui era previsto il pagamento dell’acconto (o per chi ne aveva possibilità, il pagamento dell’intera imposta).
Generalmente le scadenze sono sempre fissate alla metà di giugno e alla metà di dicembre dell’anno di imposta. Abbiamo avuto alcune eccezioni, determinate negli ultimi anni dalla portata e dalla novità nell’applicazione delle diverse imposte. Nel 2014 ad esempio, la TASI ha avuto due differenti scadenze per l’acconto: per circa 2000 Comuni che hanno deliberato in tempo utile, l’acconto scadeva il 16 di giugno, per altri 6000 Comuni, la scadenza fu invece stabilita al 16 di Ottobre. Tutti i Comuni che non deliberarono, stabilirono che la scadenza dell’acconto doveva essere unita a quella del saldo previsto per il 16 di Dicembre ad aliquota base.
Bisogna fare attenzione con le scadenze! Per il 2015, in alcuni Comuni la TASI ha avuto scadenze differenti, allo scopo di evitare troppi versamenti concentrati in pochi giorni di scadenza. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre sul sito del proprio Comune se sono state comunicate variazioni a carattere locale.
Tornando al 2016 e alla nostra scadenza: per tutti gli italiani che ancora devono saldare l’intero importo di IMU e TASI, il termine ultimo è a giorni. È il momento buono per acquistare una visura catastale online per fare il calcolo finale della base imponibile mediante la rendita catastale. Per il calcolo della base imponibile IMU e TASI è necessario prima di tutto stabilire il valore della rendita catastale indicata dalla visura catastale online e poi rivalutarla al 5%. Il risultato ottenuto non costituisce ancora il valore finale della base imponibile, poiché va moltiplicato per un coefficiente che differisce in base alla tipologia di fabbricato per cui si sta effettuando il calcolo.
Il sito del Comune permette di ottenere senza possibilità di errore il valore della base imponibile, ma per farlo è necessario essere in possesso della rendita catastale non rivalutata, così come indicata dalla visura catastale online.
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Proseguendo con qualche novità nel mondo catastale e volendo approfondire in merito alla definizione delle categorie catastali F/3 ed F/4, e alla circolare n.27/E, emessa lo scorso giugno dall’Agenzia delle Entrate, oggi parliamo della normativa che legittima l’inserimento anche solo temporaneo di fabbricati in corso di costruzione o di definizione nelle categorie sopracitate. La circolare attesta che l’attribuzione di queste due categorie in visura catastale dovrebbe avvenire in via transitoria (dai 6 ai 12 mesi), ma che esiste la possibilità di ottenere una proroga presentando un’apposita dichiarazione (firmata dall’intestatario) per notificare il Catasto della mancata ultimazione dell’immobile. La circolare ricorda agli aventi diritto che i Comuni possono utilizzare due strumenti per la segnalazione di eventuali mutamenti della situazione reale degli immobili rispetto ai dati restituiti dalla visura catastale online. È questo il caso delle segnalazioni ai sensi dell’art.3, comma 58, legge 662/1996 che dispone in materia di verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, perché palesemente non congruo rispetto a fabbricati con caratteristiche simili, e di quelle basate sul comma 336, art.1, legge 311/2004 che sono chiamate in causa quando sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali o per intervenute variazioni sugli immobili, come dimostrabile con una visura catastale storica. La visura catastale storica può infatti risalire allo storico delle variazioni catastali per un immobile, a partire dalla sua edificazione.
Come funziona il trattamento Imu e Tasi degli immobili di categoria F/3 ed F/4 che non hanno ancora una situazione ben definita? Nel caso in cui si parli di un fabbricato unico, la cui costruzione non sia ancora stata ultimata, i suddetti tributi saranno dovuti sulla base del valore venale dell’area edificabile, senza tenere in considerazione il valore del fabbricato in corso di edificazione. Se invece il fabbricato è stato ultimato solo in parte, per volere della Cassazione (sentenza 10735/2013) non è dovuto alcun tributo, neppure come area edificabile, sulla porzione dell’area ancora in corso di edificazione. Altro discorso invece va fatto per gli immobili la cui categoria è ancora in corso di definizione per cui il tributo dovrebbe essere dovuto proprio sul fabbricato (in questo caso ultimato) e non sull’area edificabile. In casi come questi subentrerà però il problema del calcolo per tali tributi, a causa dell’assenza della rendita catastale, questione che ha spinto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a ritenere il principio contenuto nella sentenza di cassazione 10735/2013 valido anche per le altre categorie catastali fittizie.
Lo scorso 13 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n.27/E, che oltre a disporre di materia catastale, tra le altre cose, si propone di regolare anche alcune casistiche “speciali” per l’applicazione dell’Imu e della Tasi.
Questo è un periodo caldo per i contribuenti: le scadenze si avvicinano, e quello della circolare n.27/E è il primo sviluppo per quanto riguarda IMU e TASI, dopo l’introduzione dei metri quadrati nella visura catastale proprio ai fini dei suddetti tributi, avvenuto lo scorso novembre.
La prima novità della circolare riguarda un approfondimento in merito alle unità collabenti. Queste, altro non sono che costruzioni caratterizzate da un livello di degrado tale da determinarne un’incapacità di produrre ordinariamente reddito proprio, come sancisce l’art.3, comma 2 del DM 28/1998. Normalmente queste costruzioni vengono accatastate in visura catastale online nella categoria F/2, anche se l’iscrizione in catasto non è da considerarsi obbligatoria. Va però precisato che l’iscrizione in catasto di un’unità collabente è possibile solo se quell’unità non è ascrivibile ad altre categorie catastali o se il fabbricato non risulta individuabile mediante planimetria catastale online e/o questo non risulta perimetrabile. È possibile quindi, ad esempio, iscrivere nella cat. F/2 un’unità immobiliare con muri perimetrali e interni integri anche se priva di soffitto. Il trattamento ai fini IMU di immobili di questa tipologia non è mai stato definito chiaramente: c’è chi sostiene che tali costruzioni debbano essere considerate in tutto e per tutto come dei fabbricati, e che quindi, in mancanza di rendita catastale, essi non siano assoggettati al pagamento dell’IMU; c’è però un’altra parte della giurisprudenza che sostiene che nel caso di un fabbricato collabente il tributo sia dovuto in base al valore dell’area edificabile corrispondente, anche se il suolo su cui lo stesso si trova ha una destinazione agricola, come ha dimostrato la sentenza in cassazione n.5166/2013.
Sono in scadenza sia l’IMU che la TASI: il prossimo sedici giugno 2016, come ormai d’abitudine, sarà l’ultimo giorno per versare i contributi per l’imposta municipale propria e il tributo sui servizi indivisibili che, come è già noto ai più, quest’anno non sarà più obbligatoria però sulla prima casa. Il sedici di dicembre sarà invece la data per il pagamento della seconda rata di conguaglio. Per saldare le suddette aliquote sono necessari pochi semplici passi: in primis, compilare interamente il modello F24, che va consegnato al momento del pagamento e che è possibile trovare e scaricare online dal sito dell’Agenzia delle Entrate (la sua versione cartacea è reperibile in banca, alle Poste e presso le sedi di tutte le agenzie incaricate della riscossione). E poi si può procedere al versamento. Decidendo di pagare le aliquote presso una delle sedi di Equitalia, è possibile pagare servendosi normalmente dello sportello o online, tramite il servizio gratuito e sempre attivo F24 Web, che richiede però una rapida registrazione. Quanto agli uffici postali, per i clienti Banco Posta Online e Banco Posta Click non è prevista registrazione, con addebito della tassa direttamente sul conto corrente, tutti gli altri dovranno registrarsi e compilare i moduli online per poter saldare.
Ora però veniamo a chiarire, chi è che deve pagare l’IMU e la TASI? È presto detto: sono tenuti al pagamento delle tasse tutti i proprietari di seconde case (anche sfitte, in locazione ad un soggetto terzo, o disponibili che siano), di box, cantine, solai che non risultino catastalmente pertinenti alla prima abitazione – considerata principale -, i proprietari di immobili non residenziali (anche se non locati o non utilizzati in prima persona), e tutti coloro che risultano titolari di un immobile (anche registrato come prima abitazione!) accatastato in categoria A1 (abitazione signorile), A8 (villa) o A9 (castello o residenza di pregio).
Come si calcola la base imponibile? Il valore di un bene immobiliare ai fini TASI è il medesimo utilizzato per pagare l’IMU ed è desumibile grazie ad una qualsiasi visura catastale. Anche la visura catastale storica può fornire informazioni utili, perché ciò che serve per determinare il coefficiente da corrispondere è il famoso parametro della rendita catastale. La rendita catastale è quel numero indicato dalla visura catastale online e dalla visura catastale storica, che moltiplicato per l’apposito coefficiente (collegato alla categoria dell’immobile, es. per le normali abitazioni, box, cantine e solai corrisponde a 160; 55 per negozi, 80 per uffici, ecc). Il risultato dell’operazione in questione va poi nuovamente moltiplicato per l’aliquota individuata dal Comune di appartenenza per l’anno 2015.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.
Il calcolo della rendita catastale immobile è un procedimento importantissimo ai fini della determinazione dell’imposta IMU e Tasi, che i contribuenti sono tenuti a versare entro le scadenze fissate per legge. La rendita catastale è quel valore, attribuito ai fini fiscali, che hanno tutte le unità immobiliari che producono o generano reddito. Il suo valore è ottenuto moltiplicando la consistenza dell’immobile (espressa in vani, o in mq) per il coefficiente, cioè quel valore, riportato nelle tariffe di estimo elaborate dall’Agenzia del Territorio per il Catasto, in funzione della zona censuaria dell’immobile, della sua categoria e classe catastale. Ciascuna visura catastale online, è tenuta a riportare, tra i tanti parametri, quello della rendita catastale. La base imponibile IMU è basata sul valore dell’immobile per quanto riguarda i fabbricati; le aree edificabili invece, non possedendo rendita catastale, necessitano di una valutazione della base imponibile utile al calcolo IMU e di un valore medio di mercato al mq. Il valore imponibile ai fini IMU per terreni agricoli si ottiene invece semplicemente rivalutando il reddito dominicale presente sulla visura catastale online per il 25% e moltiplicandolo per un moltiplicatore di 130.
Per quanto riguarda i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, questo moltiplicatore è pari a 110. Se un cittadino scopre che nei suoi dati catastali è presente un errore riguardo ad uno o più immobili di sua proprietà, può richiederne la correzione all’Agenzia delle Entrate. La domanda di correzione può essere presentata presso un qualsiasi ufficio, o servendosi del Contact Center. Se l’errore riguarda dati indicati da visure semplici, la correzione può avvenire anche in modo molto celere; il discorso si fa diverso quando a riportare un errore è una planimetria catastale online. In caso di errore riportato sulla planimetria catastale online, purtroppo, la procedura è sempre un po’ più complessa e richiede l’intervento di un perito o di una figura professionale competente chiamata di volta in volta a constatare la situazione di fatto.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.
Tra le innovazioni della Legge di Stabilità 2016, in tema di determinazione della rendita catastale e nel riguardo dei fabbricati di categoria D ed E (unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare) vi è quella che esclude dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni ed altri impianti funzionali e considerati fondamentali per un determinato processo produttivo (i cosiddetti “imbullonati”).
La rendita catastale è quel parametro indicato dalla visura catastale online che permette di determinare il valore di un immobile ai fini dell’imposizione diretta e l’imposta municipale propria (IMU). A seconda della classificazione e della destinazione d’uso di un immobile, il valore catastale (o rendita catastale rivalutata) viene ricavato moltiplicando il valore della rendita per un coefficiente prestabilito, che varia, a seconda della destinazione d’uso dell’immobile e alla sua categoria catastale di appartenenza. Esiste poi un ulteriore parametro per determinare la rendita catastale, che risponde alla definizione di classe catastale, ma per chi volesse avere ulteriori specifiche sulla struttura della visura catastale online o della visura catastale storica, rimandiamo a post precedentemente pubblicati su questo blog o alla nostra pagina, che contiene ogni tipo di chiarimento.
Come previsto dalla circolare 1 febbraio 2016, 2/E, le industrie, le centrali e le stazioni elettriche non subiranno la tassazione di turbine, aerogeneratori, grandi trasformatori, altoforni, così come tutti gli impianti fondamentali per le linee produttive, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione. Sono esclusi dalla stima anche i pannelli fotovoltaici (fatta eccezione per quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura, che quindi non possono essere rimossi senza la copertura o la parete a cui sono agganciati). Per quanto riguarda le unità immobiliari già censite è possibile presentare un atto di aggiornamento (indipendente dalla realizzazione o meno di interventi edilizi) per ricalcolare la rendita catastale definitiva che dovrà poi risultare dalla visura catastale on line. In questo modo il nuovo parametro escluderà eventuali componenti impiantistiche che secondo il nuovo criterio voluto dalla legge di Stabilità 2016 non sono ormai più oggetto della stima diretta.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.
Dalla Gazzetta Ufficiale della scorsa settimana arrivano le prime disposizioni della nuova Legge di Stabilità 2016. I tributi locali sono al centro dell’attenzione di questa prima tranche di innovazioni. Di seguito un breve riepilogo per chi volesse tenersi aggiornato:
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.