VISURA PRA E AUTO IN EREDITA’

Oggi parliamo di visura pra e di auto in eredità.

Presupponiamo di ricevere in eredità un’auto, magari d’epoca, da un proprio familiare. Come procedere per uniformarsi alle procedure previste per non incorrere in sanzioni?visura pra

Se abbiamo ereditato un veicolo è nostro dovere, in quanto eredi, innanzitutto di far autenticare la nostra firma apposta sull’atto di accettazione dell’eredità. E poi far registrare l’atto presso uno qualsiasi degli uffici provinciali dell’Aci-Pra entro e non oltre i sessanta giorni dalla data dell’autentica. L’accettazione dell’eredità può avvenire sia mediante atto pubblico o  scrittura privata purché la firma sia considerata autenticata o accertata giudizialmente.

A questo punto il Pra è tenuto a rilasciare un Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato. Tale certificato riconduce il veicolo direttamente a noi, così come potrà certificare anche una semplice visura pra per targa o una visura pra per telaio.

Qual è il passo successivo? Per poter ottenere l’aggiornamento della Carta di Circolazione, altrimenti ancora legata al precedente proprietario, è necessario avanzare richiesta presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC). In caso di mancata richiesta di aggiornamento del Certificato di Proprietà Digitale o della Carta di Circolazione, sono previste conseguenze. Per l’articolo 94 del Codice della Strada si è soggetti, anche in seguito ad una banale procedura di controllo su strada, al pagamento di una sanzione monetaria, nonché al ritiro della Carta di Circolazione stessa.

Se l’autentica della firma dell’erede sull’atto di accettazione dell’eredità avviene allo STA del Pubblico Registro Automobilistico o allo STA della Motorizzazione Civile, per legge, al nuovo proprietario viene imposto di richiedere contestualmente la registrazione dell’atto. È proprio la contestualità a garantire la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del Pra.

Attenzione! È possibile che un veicolo donato in eredità sia dato a più beneficiari contemporaneamente. Durante la registrazione dell’atto di eredità, sia che siano previsti più eredi ma un solo intestatario finale, che in caso di vendita di tutte le quote ad un terzo erede, la procedura differisce di poco. Innanzitutto bisogna registrare l’atto di accettazione di eredità, intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi. Poi è necessario registrare (sempre contestualmente) l’atto di vendita delle quote ereditate in favore di uno solo dei beneficiari, o dell’acquirente; che da quel momento in avanti si potrà considerare unico proprietario del veicolo.

Il Pra garantisce la possibilità di presentare un atto unico, in alternativa a due atti separati. L’atto unico deve contenere sia l’accettazione dell’eredità che l’atto di vendita del veicolo in favore dell’altro erede. Stessa procedura nel caso in cui il nuovo proprietario sia un terzo acquirente.

Se la registrazione dell’atto di accettazione dell’eredità del veicolo viene presentata oltre i sessanta giorni dall’autentica della firma è previsto quanto segue. La legge stabilisce che sia possibile consegnare i documenti in ritardo, previa sanzione per ritardato pagamento. Tale sanzione ammonta al 30% dell’importo dell’IPT dovuta, più gli interessi legali dovuti sull’IPT. A questa cifra va ovviamente sommato l’ammontare per l’IPT.

Come ultima cosa, consigliamo di richiedere una visura pra sul veicolo ereditato. Questa semplice accortezza spesso consente di saltare ulteriori inutili code presso gli sportelli del Pra. Solo così è possibile verificare rapidamente che tutti i dati e le nuove informazioni immesse siano state registrate correttamente. La visura pra e la visura cronologico proprietari pra sono gli unici documenti in grado di fugare ogni dubbio sulla riuscita dell’operazione effettuata. Ricordiamo che la semplice visura pra riporta solo ed esclusivamente i dati attuali. Mediante visura cronologico proprietari pra è invece possibile seguire tutti i passaggi di proprietà. Un vero e proprio elenco dal proprietario originario del veicolo, al suo ultimo acquirente.

 

VEICOLI STORICI E PRA: COME FUNZIONA LA RIDUZIONE DELL’IPT

I proprietari di veicoli storici con più di trent’anni non sono tenuti al pagamento dell’intera imposta provinciale di trascrizione (IPT) ma possono usufruire del beneficio del pagamento di un’IPT “ridotta”. L’imposta provinciale di trascrizione (o IPT) è una tassa dovuta alla provincia di residenza, che si applica alla maggior parte delle richieste presentate al Pubblico Registro Automobilistico. L’IPT è dovuta per ciascun veicolo, ma non per ciascuna operazione – sono esenti dal pagamento dell’imposta ad esempio il calcolo bollo auto e la visura pra, ma è obbligatorio per legge corrispondere un’IPT per la prima iscrizione di un veicolo al Pra o per la trascrizione di alcuni atti; il suo importo di partenza è stabilito da un Decreto del Ministero delle Finanze, anche se ciascuna Provincia può sempre deliberare per l’aumento dell’importo stabilito con una maggiorazione fino ad un massimo di un 30% della cifra.

I veicoli storici possono quindi ottenere uno sconto sul pagamento dell’IPT. Ma quali, tra tutti, sono da considerare “veicoli storici”? Rientrano in questa categoria tutti i veicoli costruiti da oltre trent’anni salvo prova contraria, nel nostro paese l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione – compresi tutti quelli non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Come si fa a non sbagliare nel riconoscimento di un veicolo di interesse storico o collezionistico?

Per conoscere dati così precisi è sempre consigliabile affidarsi ad una visura pra. Attualmente, per disposizione del Ministero delle Finanze, la riduzione dell’IPT per gli autoveicoli porta la tassa a 51,65 euro, 25,82 euro invece per tutti i motoveicoli. Il proprietario che vuole usufruire della riduzione deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al Pra, non dimenticando di indicare anche gli estremi di legge (art.63, comma 4, della L. 342/2000) in virtù della quale è possibile servirsi di quest’agevolazione. È importante ricordare che:

  • A partire dal 1 gennaio 2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, non godono delle riduzioni dell’imposta provinciale di trascrizione i veicoli storici ultraventennali (ma solo gli ultratrentennali), come invece avveniva in precedenza.
  • Fa eccezione a questa disposizione la provincia autonoma di Bolzano, che ha invece confermato una riduzione a partire dal ventesimo anno d’età per tutte le auto d’epoca, ed ha garantito l’esenzione IPT per tutti i motocicli ultraventennali di interesse storico e collezionistico.
  • La riduzione dell’IPT non ha nulla a che fare con il calcolo bollo auto. Il bollo è sì una tassa provinciale anch’esso, ma ciascun proprietario è sempre tenuto a pagarlo per il solo possesso del veicolo che è iscritto a lui presso il Pra, perché “il possesso vale titolo”.