VISURA PRA E BOLLO: COSA NON DIMENTICARE PER NON INCORRERE IN SANZIONI

Il Pra è un registro pubblico, preposto alla raccolta e conservazione delle informazioni relative a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ad esso iscritti. Il Pra può rilasciare – a richiesta, dati su qualsiasi veicolo mediante visura pra, una vera e propria “carta di identità del veicolo”, in grado di evidenziare, tra le altre cose, anche la presenza di eventuali gravami, ipoteche e procedimenti, come ad esempio il fermo amministrativo – iscritti su di esso. Perché è così importante conoscere l’esistenza di gravami? Alcune iscrizioni su veicolo possono avere vero e proprio “carattere ereditario” – tra i più noti di essi, appunto, il fermo amministrativo – nel senso che passano di proprietario in proprietario e non vengono considerati estinti fino a quando il debito per cui il procedimento è stato iscritto non viene opportunamente saldato. Dicevamo che la visura pra è l’unico modo attendibile, pratico e veloce per riuscire a verificare l’esistenza di iscrizioni e gravami su un veicolo: per ottenerne una è necessario semplicemente possedere il numero di targa o il numero di telaio dell’autoveicolo interessato, il resto faranno i sistemi informatici del Pra, che rilasciano visure quotidianamente, con precisione e puntualità.

Un’altra importante verifica che ciascun proprietario di auto deve effettuare annualmente è che sia stato fatto il calcolo bollo auto correttamente. Il bollo auto, o tassa automobilistica (precedentemente denominata “tassa di circolazione”) è un tributo locale che grava su tutti gli autoveicoli e motoveicoli italiani immatricolati presso il Pra, in favore della Regione italiana in cui è iscritta la residenza del proprietario del veicolo. Il calcolo bollo auto va effettuato periodicamente, e la tassa deve essere pagata anche in caso di mancata circolazione del veicolo. Chi non paga il bollo è passibile di sanzioni anche molto elevate (in caso di mancato pagamento per tempi prolungati), e in ultima analisi, può vedersi iscrivere anche un procedimento di fermo sul veicolo con bollo non pagato (procedimento che ne impedirebbe la circolazione).

ROGITO E IPOTECHE, I CONTROLLI DA FARE

Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (numero 9320, per la precisione) ha evidenziato una grossa novità che ha già fatto scuola. La sentenza ha stabilito che in caso di rogito relativo ad un mutuo fondiario, il notaio – che normalmente deve occuparsi di accertare la volontà delle parti coinvolte e redigere gli atti – da ora è chiamato anche ad effettuare tutte le verifiche immobiliari del caso – tramite visura catastale online e visura ipotecaria, allo scopo di verificare che su un determinato bene immobile non sia stata iscritta alcuna ipoteca o vincolo. Tramite visura è possibile appurare la corretta identificazione del bene e verifica della eventuale presenza di vincoli, ma perché è così importante appurare la presenza di vincoli o ipoteche su un immobile? Secondo la definizione giuridica ufficiale, l’ipoteca è un vero e proprio “diritto di garanzia”: essa attribuisce ad un creditore la facoltà di produrre l’espropriazione o la vendita forzata di un’unità immobiliare. Questo non corrisponde alla credenza – errata – che un bene immobile sottoposto ad ipoteca possa venire forzatamente requisito. Il creditore può far valere i suoi diritti rivolgendosi alla magistratura, obbligando il proprietario dell’immobile su cui grava l’ipoteca a procedere con la vendita forzata del bene, per rientrare in possesso di quanto gli è dovuto; ma egli stesso non potrà mai diventare proprietario in compensazione del credito.

Inoltre, è importante conoscere la presenza di un vincolo o di un’ipoteca su un bene perché questa si accompagna al diritto di sequela, e cioè essa “segue” il bene su cui grava, anche quando questo cambia proprietario. Qual è un altro documento catastale di grandissima importanza per l’atto di rogito? La planimetria catastale online, dopo la visura catastale on line, è il secondo documento in ordine di importanza ai fini del rogito immobiliare. Dal primo luglio 2010 infatti, per chi deve eseguire un rogito è obbligatorio verificare la corrispondenza dei dati contenuti nella planimetria catastale online con lo “stato di fatto” dell’unità immobiliare, pena la nullità dell’atto stesso.

APPROFONDIMENTO SUI SERVIZI: VISURA CATASTALE E VISURA IPOTECARIA

Visura catastale e visura ipotecaria che confusione!

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. La visura catastale online è un servizio relativo ad immobili e fabbricati e alla loro consistenza dal punto di vista fiscale e catastale. In pratica, è un documento sintetico che evidenzia le principali informazioni di natura tecnica (Comune, sezione urbana, indirizzo, foglio, particella e subalterno, numero di vani, superficie in metri quadrati, ecc) dati fiscali (dati di classamento, consistenza, classe e rendita, reddito dominicale, ecc) e di natura patrimoniale (rapporti di proprietà, comproprietà, dati anagrafici degli intestatari) di un’unità immobiliare. La visura catastale on line può essere richiesta in modalità semplice o storica. Tra le due, la visura catastale storica differisce per l’estensione temporale delle informazioni che fornisce: essa si occupa di fornire dati dalla creazione dell’immobile fino al momento presente, con attenzione quindi ai passaggi e alle trasformazioni avvenute nel corso degli anni. La visura catastale storica è un documento utile a chi sta cercando informazioni circa passaggi di proprietà, cambi di indirizzo, lavori sull’immobile che ne hanno modificato la destinazione o altro, ecc.

La visura ipotecaria, altrimenti nota anche come “ispezione ipotecaria”, è un documento fornito dalle banche dati delle Conservatorie dell’Agenzia delle Entrate. Ad un occhio inesperto può sembrare un servizio catastale, ma in realtà è qualcosa di un po’ differente. Difatti questo tipo di visura fornisce informazioni relative agli eventuali gravami presenti su un immobile, come ad esempio la presenza di ipoteche, mutui, successioni, compravendite e vendite, note di cancellazione di ipoteche, pignoramenti, donazioni, ecc. La visura ipotecaria, a differenza della visura catastale online ha valore probatorio in sede legale: può essere infatti utilizzata per dimostrare la proprietà di un immobile in caso di controversia.

NOVITÀ: ARRIVA LA VISURA IPOTECARIA!

La visura ipotecaria (anche visura ipocatastale, o accertamento immobiliare) è un documento emesso dalla banca dati telematica della Conservatoria dell’Agenzia delle Entrate che fornisce informazioni sulla presenza o meno di gravami su beni immobili intestati ad una persona fisica o giuridica. I gravami individuati possono essere di varia natura e tipologia: ipoteche legali (come quelle riscosse da Equitalia), giudiziarie (come nel caso di decreti ingiuntivi), ipoteche volontarie (accensione di mutui o finanziamenti) o citazioni (atti che contestano la titolarità dell’immobile o che chiedono, per l’art. 2932 cc, la conclusione di un contratto preliminare).

La visura ipotecaria è un documento che può avere valore probatorio in sede legale, poiché – tra le altre cose – serve ad accertare la proprietà di un immobile. È possibile utilizzare una visura ipotecaria per individuare beni immobili su cui rivalersi in caso di procedimenti giudiziari; prima di intraprendere rapporti commerciali con terzi o in corso di trattative per una compravendita: la visura ipotecaria, infatti,  può aiutare a verificare gli effettivi rapporti di proprietà di un terreno o un fabbricato. La visura ipotecaria è inoltre utile in presenza di gravami quali ipoteche, mutui, successioni, con note di cancellazione di ipoteche, pignoramenti o donazioni, consentendo a chi la richiede di venire in possesso di tutte le informazioni su queste situazioni particolari. La ricerca per una visura ipotecaria può essere effettuata a partire da qualsiasi conservatoria di interesse, ad esclusione di quelle delle province di Trento, Gorizia, Bolzano e Trieste, oltre che, naturalmente, per tutti gli uffici tavolari, presenti nei comuni iscritti al catasto tavolare.