FERMO AMMINISTRATIVO E VISURA PRA

Visura Pra e Fermo amministrativo: parole che fa bene ricordare assieme. Scopriamo perché.

Il fermo amministrativo è un procedimento mediante cui le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regione, Stato, Agenzia delle Entrate, ecc) possono bloccare un bene mobile iscritto nei pubblici registri, al fine di venire in possesso del credito dovuto da un debitore insolvente. Il credito non pagato può fare riferimento a tributi o tasse di varia natura: ne sono un comune esempio un mancato pagamento IVA, IRPEF o della tassa del bollo auto, il fermo però può derivare anche da multe per infrazioni del Codice Stradale non saldate.

In caso di un pagamento mancato della cartella esattoriale entro i termini previsti dalla legge, il concessionario della riscossione può imporre il fermo del veicolo intestato ad un soggetto, mediante un’iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel PRA (pubblico registro automobilistico).

A seguito di fermo amministrativo la disponibilità del veicolo risulterà limitata, fino a quando il debitore non avrà saldato il proprio debito e non avrà provveduto a cancellarne le tracce dal registro del PRA. Se sottoposto a fermo amministrativo il veicolo sarà impossibilitato a circolare (qualora dovesse essere accertata la violazione di tale divieto, il titolare sarebbe sottoposto ad una ulteriore sanzione, per cui attenzione!), non potrà essere radiato dal pubblico registro automobilistico, né essere demolito od esportato. Inoltre, un ipotetico acquirente di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo “erediterà” per quel veicolo il medesimo procedimento di fermo. Anche in questo caso al veicolo sarà impedito di circolare o di venir radiato dal PRA.

In ultima analisi, se il debitore non salderà ancora il proprio debito, il concessionario della riscossione avrà il potere di agire forzatamente per la vendita del veicolo sottoposto al fermo. È questo l’unico caso in cui un veicolo in stato di fermo amministrativo non conserverà tale stato pur non essendo stata avviata la pratica di cancellazione.

Come ci si può tutelare contro la possibilità di acquistare un veicolo (magari usato) sottoposto a fermo amministrativo? Molto semplice: è sufficiente richiedere una visura pra prima di procedere con l’acquisto.

La visura pra, infatti, è l’unico documento in grado di fornirci informazioni di natura giuridico-amministrativa su un qualsiasi veicolo iscritto al PRA. Come abbiamo già detto, il procedimento di fermo è sempre comunicato al PRA, fino a quando il debitore non ne richiede cancellazione dopo aver saldato il suo debito. Quindi, ecco come è possibile verificare che sul veicolo non risultino iscritte ipoteche di alcun tipo, e controllare che non sia soggetto a vincoli che ne limitano la disponibilità (come nel caso di sequestri, pignoramenti, fallimenti o, appunto, fermi amministrativi).

Per la cancellazione di un fermo su un veicolo occorre presentare ad un ufficio del PRA il provvedimento di revoca in originale (quello rilasciato dal concessionario della riscossione dopo che il debito è stato saldato): un documento che contiene i dati del veicolo del debitore e l’importo del credito per cui si richiede la cancellazione.

Altri documenti fondamentali acciocché il procedimento vada a buon fine sono: il certificato di proprietà o CdP (va bene anche quello in formato digitale, CDPD) sul cui retro è stata compilata la nota di richiesta o il foglio complementare, il modello NP-3 (se manca la nota di richiesta del CdP) ed infine la certificazione dell’avvenuto versamento di un’imposta di bollo del valore di 32 € (per chi utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta) o di 48 € per il modello NP-3. Se la richiesta di cancellazione soddisferà tutti questi requisiti, il PRA provvederà immediatamente a cancellare l’iscrizione del fermo sul proprio registro e rilascerà al proprietario del veicolo un nuovo Certificato di Proprietà Digitale aggiornato al nuovo stato.

NOVITÀ: ARRIVA LA VISURA IPOTECARIA!

La visura ipotecaria (anche visura ipocatastale, o accertamento immobiliare) è un documento emesso dalla banca dati telematica della Conservatoria dell’Agenzia delle Entrate che fornisce informazioni sulla presenza o meno di gravami su beni immobili intestati ad una persona fisica o giuridica. I gravami individuati possono essere di varia natura e tipologia: ipoteche legali (come quelle riscosse da Equitalia), giudiziarie (come nel caso di decreti ingiuntivi), ipoteche volontarie (accensione di mutui o finanziamenti) o citazioni (atti che contestano la titolarità dell’immobile o che chiedono, per l’art. 2932 cc, la conclusione di un contratto preliminare).

La visura ipotecaria è un documento che può avere valore probatorio in sede legale, poiché – tra le altre cose – serve ad accertare la proprietà di un immobile. È possibile utilizzare una visura ipotecaria per individuare beni immobili su cui rivalersi in caso di procedimenti giudiziari; prima di intraprendere rapporti commerciali con terzi o in corso di trattative per una compravendita: la visura ipotecaria, infatti,  può aiutare a verificare gli effettivi rapporti di proprietà di un terreno o un fabbricato. La visura ipotecaria è inoltre utile in presenza di gravami quali ipoteche, mutui, successioni, con note di cancellazione di ipoteche, pignoramenti o donazioni, consentendo a chi la richiede di venire in possesso di tutte le informazioni su queste situazioni particolari. La ricerca per una visura ipotecaria può essere effettuata a partire da qualsiasi conservatoria di interesse, ad esclusione di quelle delle province di Trento, Gorizia, Bolzano e Trieste, oltre che, naturalmente, per tutti gli uffici tavolari, presenti nei comuni iscritti al catasto tavolare.