Una recente sentenza del TAR Sicilia (la n.415/2025) ha sollevato una questione importante in merito agli immobili considerati abusivi e soggetti a demolizione e andrà a costituire un precedente significativo per il futuro.
Il caso in questione riguarda un ricorso presentato da una società commerciale proprietaria di un immobile per il quale era stata imposta la demolizione per abusi edilizi. La società commerciale ha presentato il suo ricorso sostenendo che:
– alcuni dei lavori effettuati sull’immobile non potevano essere soggetti a demolizioni in quanto rientravano nell’ambito dell’edilizia libera;
– gli interventi non a norma potevano essere messi in regola tramite le procedure previste dal Decreto Salva Casa che, nel frattempo, è entrato in vigore.
Il TAR ha accolto il ricorso solo in parte.
Per gli interventi che rientravano nell’ambito dell’edilizia libera, e per i quali non è prevista nessuna autorizzazione edilizia, il TAR ha accolto il ricorso. Per le strutture precariamente installate, facilmente amovibili e prive di volumetria (tendaggi e vele ombreggianti) ha pertanto revocato l’ordine di demolizione.
Per quanto riguarda tutti gli altri interventi, che la società commerciale intendeva mettere in regola tramite il Decreto Salva Casa, invece, il TAR ha confermato la demolizione.
Con questa sentenza, il TAR Sicilia ha quindi stabilito che il Decreto Salva Casa non è retroattivo. Chi ha ricevuto un ordine di demolizione prima dell’entrata in vigore del decreto dovrà quindi procedere alla demolizione delle strutture abusive.
Prima di procedere con qualsiasi ricorso legale, è quindi fondamentale verificare lo stato dell’immobile tramite una visura catastale. Al termine dei lavori, è altrettanto importante procedere all’aggiornamento della documentazione.