CINQUE DELLE PIÙ COMUNI DOMANDE CHE AIUTANO A COMPRENDERE MEGLIO COME STA CAMBIANDO LA VISURA CATASTALE

Cinque delle più comuni domande per comprendere meglio come sta cambiando la visura catastale in accordo con la nuova Riforma del Catasto.

  1. Com’è cambiata la visura catastale?

Dal 9 novembre è entrata in vigore la prima delle modifiche – già visibile su tutte le visure catastali – previste dalla Riforma del Catasto. Ora, oltre a sezione, foglio, particella e subalterno, e ai dati di classamento (zona censuaria, microzona, categoria catastale, rendita catastale, classe e consistenza) la visura indica anche i metri quadrati reali e la superficie in metri quadrati ai fini Tari per tutti gli immobili di categoria A, B, C. Un dato fino a questo momento visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

  1. In che modo questa nuova informazione può essere utile?

L’istantaneo, indubbio beneficio della presenza di questo dato è nel campo della compravendita degli immobili. In precedenza, la superficie degli immobili era indicata sulla visura catastale unicamente attraverso il numero dei vani, e questa informazione (fondamentale ai fini della vendita o dell’acquisto!) veniva fornita primariamente dalle agenzie immobiliari o dal privato stesso. Inoltre, l’adozione di differenti parametri di misurazione delle superfici (metri quadrati “calpestabili”, metri quadrati reali e metri quadrati commerciali) in passato ha spesso generato confusione e problemi. La nuova visura, fornendo un dato unico e uniforme, dovrebbe eliminare possibili incomprensioni future.

  1. E per quanto riguarda i metri quadrati ai fini Tari?

L’indicazione dei metri quadrati ai fini della tassa sui rifiuti (da ora presente sulla nuova visura catastale e su tutte le visure catastali on line) ha la funzione di facilitare il calcolo della base imponibile utilizzata per il pagamento della Tari. È un parametro inserito per i soli immobili ad uso abitativo e, come ci si può aspettare, restituisce la superficie dell’intera unità abitativa con l’esclusione di balconi, terrazze e di tutte le aree non pertinenti al calcolo della tassa sui rifiuti.

  1. Come ci si deve comportare in caso di incoerenza tra la planimetria catastale e la superficie in mq riportata dalla nuova visura catastale?

Se la superficie indicata dalla planimetria catastale e quella presente sulla visura non dovessero corrispondere ci sarebbe un solo modo corretto di procedere: comunicare il problema all’Agenzia delle Entrate. Il sito dell’Agenzia ha attivato un servizio apposito per le  segnalazioni di errore che agisce tramite contact center; la procedura prevede che una volta ricevuta l’allerta e a seguito delle opportune verifiche del caso si proceda alla rettifica dell’errore. Il servizio consente ai contribuenti di inviare anche le proprie osservazioni che contribuiscono a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra enti locali e Fisco.

  1. Come procede l’allineamento delle Banche Dati voluto dalla Riforma del Catasto?

Per quanto il processo di allineamento delle banche dati sia già in uno stato avanzato (tutti gli uffici provinciali sono stati coinvolti), i dati contenuti non comprendono ancora gli immobili con dati di superficie “incoerenti”. Per i proprietari  di tutti gli immobili non dotati di planimetria (cioè quelli privi del dato relativo alla superficie, perché risalenti alla prima fase di censimento del Catasto Edilizio Urbano)vige l’obbligo di un aggiornamento catastale. A questo proposito è già attiva la procedura Docfa per inserire in atti la piantina catastale.

Per ulteriori dettagli consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

TUIR E REDDITO FONDIARIO: COME SI DETERMINANO LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI E SUI TERRENI

Il TUIR, o Testo unico delle imposte sui redditi, è un decreto legge (DPR 917/1986) atto a regolare le imposte sul reddito dei cittadini italiani. È il testo di riferimento per chi ha bisogno di conoscere i meccanismi attraverso cui generare le imposte sui redditi. Il TUIR sancisce quali sono i redditi, gli oneri e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari o titolari di un diritto di godimento; determinando separatamente per ciascuna categoria e secondo le disposizioni dei singoli capi del DPR il totale complessivo dell’imponibile da pagare.

Di seguito seguirà una serie di informazioni importanti sul trattamento fiscale da adottare relativamente ai redditi fondiari, ossia quelli derivanti dal possesso di terreni che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

I redditi fondiari, ai sensi della Legge Italiana, sono quelli inerenti a fabbricati e terreni sul territorio dello Stato. Sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita al catasto dei terreni o al catasto edilizio urbano. Questi, stando all’Art.25, c.2, D.P.R. 917/1986 vanno dichiarati, secondo il criterio di competenza, nella dichiarazione dei redditi e sono formati da tre distinte tipologie di reddito (i redditi dominicali dei terreni, i redditi agrari ed i redditi di fabbricati), che vanno calcolate separatamente, ma che infine, sommate, concorrono a formare un reddito complessivo. Il reddito fondiario si applica a tutti i soggetti che possiedono degli immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si attesta il possesso.

I redditi dominicali dei terreni corrispondono a quella tipologia di reddito che attiene alla proprietà derivante da terreni situati nel territorio dello Stato. Essi sono disciplinati dagli articoli 27 a 35 del TUIR, e ad essi si riferiscono quei terreni che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni (i terreni siti all’estero costituiscono e generano redditi diversi).

I redditi agrari sono quella parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all’organizzazione di un’attività agricola. È quindi, in sostanza, quel reddito attribuito ai fini fiscali a chi utilizza un terreno agricolo. Sia il reddito dominicale che quello agrario si determinano mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite in base alle norme e alle leggi catastali, tariffe che possono variare in base alla qualità, classe e persino tipologia di coltura presente sul terreno. Il modo più sicuro ed affidabile per conoscere i redditi dominicali o agrari derivanti da un terreno è consultare la sua visura catastale aggiornata. La visura catastale infatti è l’unico documento che fornisce dati quali l’identificativo dell’immobile (foglio, numero o mappale, e subalterno), i dati di classamento (superficie, tipo di coltura, classe ed eventuali deduzioni), il comune censuario di riferimento, ed i redditi dominicali ed agrari del terreno. È importante controllare che la visura catastale sia aggiornata alle ultime variazioni sull’immobile, poiché ogni cambiamento va, per legge, sempre segnalato al catasto.

Infine i redditi di fabbricati, disciplinati dagli articoli da 36 a 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, sono costituiti dal reddito medio ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, e cioè i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Anche le aree occupate dalle costruzioni, e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. Per determinare il reddito medio ordinario di un fabbricato, come per il reddito dominicale e quello agrario, è necessario attribuire tariffe d’estimo, stabilite per ciascuna categoria e classe di immobile.