DA APRILE È OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DOCFA ALLA VERSIONE 4.00.3

Il software DOCFA 4.00.3 è una novità dell’Agenzia delle Entrate che consente la compilazione autonoma e online dei modelli di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. È infatti possibile, tramite questa prassi, presentare dichiarazioni di variazione catastale riguardanti fabbricati urbani – di vecchia e nuova costituzione, presso il Catasto. Per il Catasto la comunicazione delle variazioni è obbligatoria, e la DOCFA è quella procedura d’ausilio al perito e al professionista che consente di comunicare, celermente ed in sicurezza, le modifiche dei dati indicati dalla visura catastale online o dalla planimetria catastale online che vanno ad influire sul classamento o sulla consistenza degli immobili. Per quanto riguarda la visura catastale online si è tenuti a comunicare la variazione tramite DOCFA per tutte le modifiche alle griglie di classamento che derivano dalla costituzione di nuovi immobili per edificazione urbana (i dati di classamento: foglio, particella e subalterno sono quei coefficienti numerici che conducono all’identificazione univoca di un bene immobile nello spazio fisico) o per una modifica intervenuta nello stato dell’unità immobiliare stessa (come ad esempio un cambio di destinazione, una fusione o frazionamento di un immobile che “va a pesare” sulla consistenza finale). Nel campo della variazione della planimetria catastale online, invece, si parla di modifiche tali (come l’abbattimento o la creazione di muri portanti o tramezzi o di una nuova distribuzione degli spazi interni) da apportare anche in questo caso una differente consistenza all’appartamento.

La dichiarazione di variazione, sempre a carico degli intestatari dell’unità immobiliare, deve normalmente avvenire con la presentazione di un atto ufficiale di aggiornamento, debitamente stilato da un professionista del settore abilitato alla redazione di tale pratica (lo sono architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari ed edili, ecc). Dallo scorso mese di aprile, il software DOCFA è stato aggiornato alla versione 4.00.3 e tutti i tecnici tenuti alla presentazione di atti e dichiarazioni dovranno servirsene. L’utilizzo della precedente versione del software non sarà infatti più possibile.

TUIR E REDDITO FONDIARIO: COME SI DETERMINANO LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI E SUI TERRENI

Il TUIR, o Testo unico delle imposte sui redditi, è un decreto legge (DPR 917/1986) atto a regolare le imposte sul reddito dei cittadini italiani. È il testo di riferimento per chi ha bisogno di conoscere i meccanismi attraverso cui generare le imposte sui redditi. Il TUIR sancisce quali sono i redditi, gli oneri e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari o titolari di un diritto di godimento; determinando separatamente per ciascuna categoria e secondo le disposizioni dei singoli capi del DPR il totale complessivo dell’imponibile da pagare.

Di seguito seguirà una serie di informazioni importanti sul trattamento fiscale da adottare relativamente ai redditi fondiari, ossia quelli derivanti dal possesso di terreni che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

I redditi fondiari, ai sensi della Legge Italiana, sono quelli inerenti a fabbricati e terreni sul territorio dello Stato. Sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita al catasto dei terreni o al catasto edilizio urbano. Questi, stando all’Art.25, c.2, D.P.R. 917/1986 vanno dichiarati, secondo il criterio di competenza, nella dichiarazione dei redditi e sono formati da tre distinte tipologie di reddito (i redditi dominicali dei terreni, i redditi agrari ed i redditi di fabbricati), che vanno calcolate separatamente, ma che infine, sommate, concorrono a formare un reddito complessivo. Il reddito fondiario si applica a tutti i soggetti che possiedono degli immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si attesta il possesso.

I redditi dominicali dei terreni corrispondono a quella tipologia di reddito che attiene alla proprietà derivante da terreni situati nel territorio dello Stato. Essi sono disciplinati dagli articoli 27 a 35 del TUIR, e ad essi si riferiscono quei terreni che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni (i terreni siti all’estero costituiscono e generano redditi diversi).

I redditi agrari sono quella parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all’organizzazione di un’attività agricola. È quindi, in sostanza, quel reddito attribuito ai fini fiscali a chi utilizza un terreno agricolo. Sia il reddito dominicale che quello agrario si determinano mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite in base alle norme e alle leggi catastali, tariffe che possono variare in base alla qualità, classe e persino tipologia di coltura presente sul terreno. Il modo più sicuro ed affidabile per conoscere i redditi dominicali o agrari derivanti da un terreno è consultare la sua visura catastale aggiornata. La visura catastale infatti è l’unico documento che fornisce dati quali l’identificativo dell’immobile (foglio, numero o mappale, e subalterno), i dati di classamento (superficie, tipo di coltura, classe ed eventuali deduzioni), il comune censuario di riferimento, ed i redditi dominicali ed agrari del terreno. È importante controllare che la visura catastale sia aggiornata alle ultime variazioni sull’immobile, poiché ogni cambiamento va, per legge, sempre segnalato al catasto.

Infine i redditi di fabbricati, disciplinati dagli articoli da 36 a 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, sono costituiti dal reddito medio ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, e cioè i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Anche le aree occupate dalle costruzioni, e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. Per determinare il reddito medio ordinario di un fabbricato, come per il reddito dominicale e quello agrario, è necessario attribuire tariffe d’estimo, stabilite per ciascuna categoria e classe di immobile.