VISURA CAMERALE ONLINE E PRIVACY

 

Quanto a lungo permangono i dati rintracciabili mediante una visura camerale online?

I dati personali depositati alla Camera di Commercio e, per persona fisica, consultabili attraverso una visura camerale online, per quanto tempo permangono? È una domanda che si pongono in molti, dato che esiste certamente quello che può essere definito “diritto all’oblio”: si può ottenere che tali dati non permangano o addirittura vengano cancellati dall’ente camerale? Una società amministrata che, mettiamo per ipotesi, sia fallita, deve continuare ad essere visualizzata in questo modo? In parole semplice: quale diritto deve prevalere? Quello che prevede la libera e pubblica consultazione di questi dati o quello privato, di chi, ad esempio, non vuole per sempre essere nominato in relazione ad un’attività fallita?

Viene definita “anonimizzazione” dei dati personali ed è, a tutti gli effetti, un diritto. Una semplice visura camerale online dovrebbe fornirci indicazioni sine die. Ma la faccenda diventa più complessa perché non coinvolge solo l’Italia, ma anche l’Unione Europea. La Direttiva 2012/17/Ue parla chiaro: i Registri delle Imprese dovranno essere più ampi e contenere informazioni più approfondite. Entro giugno di quest’anno, l’Unione renderà conto del cosiddetto B.R.I.S. o Business Registers Interconnection System. Ma a queste domande dell’Europa la Cassazione risponde con un’ordinanza, la 15096 del 2015: le informazioni conservate (le cosiddette Data Retention) sono messe in discussione e così anche i tempi di permanenza nei registri. il Registro Europeo delle Imprese ha già delle limitazioni ben chiare, che la Cassazione ha preso in analisi. Per il momento il diritto non chiarisce la questione e la Corte Europea dovrà, prima di Giugno, esprimersi in materia.

NOVITÀ E LEGISLAZIONE PER LE CATEGORIE CATASTALI F/3 ED F/4

Proseguendo con qualche novità nel mondo catastale e volendo approfondire in merito alla definizione delle categorie catastali F/3 ed F/4, e alla circolare n.27/E, emessa lo scorso giugno dall’Agenzia delle Entrate, oggi parliamo della normativa che legittima l’inserimento anche solo temporaneo di fabbricati in corso di costruzione o di definizione nelle categorie sopracitate. La circolare attesta che l’attribuzione di queste due categorie in visura catastale dovrebbe avvenire in via transitoria (dai 6 ai 12 mesi), ma che esiste la possibilità di ottenere una proroga presentando un’apposita dichiarazione (firmata dall’intestatario) per notificare il Catasto della mancata ultimazione dell’immobile. La circolare ricorda agli aventi diritto che i Comuni possono utilizzare due strumenti per la segnalazione di eventuali mutamenti della situazione reale degli immobili rispetto ai dati restituiti dalla visura catastale online. È questo il caso delle segnalazioni ai sensi dell’art.3, comma 58, legge 662/1996 che dispone in materia di verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, perché palesemente non congruo rispetto a fabbricati con caratteristiche simili, e di quelle basate sul comma 336, art.1, legge 311/2004 che sono chiamate in causa quando sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali o per intervenute variazioni sugli immobili, come dimostrabile con una visura catastale storica. La visura catastale storica può infatti risalire allo storico delle variazioni catastali per un immobile, a partire dalla sua edificazione.

Come funziona il trattamento Imu e Tasi degli immobili di categoria F/3 ed F/4 che non hanno ancora una situazione ben definita? Nel caso in cui si parli di un fabbricato unico, la cui costruzione non sia ancora stata ultimata, i suddetti tributi saranno dovuti sulla base del valore venale dell’area edificabile, senza tenere in considerazione il valore del fabbricato in corso di edificazione. Se invece il fabbricato è stato ultimato solo in parte, per volere della Cassazione (sentenza 10735/2013) non è dovuto alcun tributo, neppure come area edificabile, sulla porzione dell’area ancora in corso di edificazione. Altro discorso invece va fatto per gli immobili la cui categoria è ancora in corso di definizione per cui il tributo dovrebbe essere dovuto proprio sul fabbricato (in questo caso ultimato) e non sull’area edificabile. In casi come questi subentrerà però il problema del calcolo per tali tributi, a causa dell’assenza della rendita catastale, questione che ha spinto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a ritenere il principio contenuto nella sentenza di cassazione 10735/2013 valido anche per le altre categorie catastali fittizie.