Obbligatorio denunciare la variazione di valore dell’immobile dopo Superbonus. L’Agenzia delle Entrate dà il via ai controlli.

Gli immobili che hanno subito un aumento di valore e/o di rendita dopo aver beneficiato del Superbonus devono essere denunciati al Catasto. L’Agenzia delle Entrate ha dato il via ai controlli per verificare le informazioni registrate nei documenti catastali.

Il panorama delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus si arricchisce di nuove variazione-valore-immobile-dopo-superbonusregolamentazioni che coinvolgono direttamente l’Agenzia delle Entrate.

Il Superbonus, introdotto dall’art. 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), ha introdotto disposizioni agevolative per interventi di efficienza energetica, sicurezza antisismica, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche. Questi interventi potrebbero influire sia sul valore di mercato degli immobili coinvolti, sia sulle loro capacità di reddito, con un possibile impatto sulle rendite catastali registrate nei documenti del Catasto.

Per questo, i proprietari degli immobili sono tenuti a denunciare la variazione del valore dell’immobile. A questo proposito, l’Agenzia è ora incaricata di verificare la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni relativi alle unità immobiliari che sono state oggetto di interventi agevolati dal Superbonus.

La verifica assume particolare rilevanza, poiché è finalizzata anche a valutare eventuali effetti sulla rendita dell’immobile, come registrato nei documenti del catasto dei fabbricati. Questo processo di controllo sarà condotto utilizzando liste selettive elaborate attraverso moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati.

È importante notare che la rendita catastale “proposta” dal contribuente rimane nei documenti catastali fino a quando l’ufficio non procede con i necessari accertamenti informatici o tradizionali, entro dodici mesi dalla presentazione delle dichiarazioni. L’amministrazione finanziaria ha il diritto di verificare le caratteristiche degli immobili e, se necessario, apportare modifiche alle informazioni censuarie iscritte in catasto. Un passo che si colloca nell’ottica di garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e la trasparenza nel contesto delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus.

Per verificare che le informazioni catastali registrate nei documenti ufficiali siano accurate, i cittadini possono procurarsi i documenti catastali online, accedendo a Prontocatasto e seguendo le procedure guidate. I documenti si ottengono digitalmente, nel giro di qualche minuto, senza bisogno di recarsi fisicamente presso gli uffici catastali competenti.

Variazione catastale e visura catastale: la procedura DOCFA

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate già da alcuni anni è attiva la cosiddetta procedura DOCFA. Essa consente di correggere i dati catastali errati, per effetto del decreto legge 78/2010. La variazione catastale è una procedura fondamentale nel caso in cui gli identificativi catastali riscontrati tramite una visura catastale online debbano essere modificati. Per ottenere il certificato di agibilità – di norma richiedendolo presso lo Sportello Unico dell’Edilizia – è sempre necessario effettuare una variazione catastale in caso di modifiche effettuate.

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Vediamo quali condizioni richiedono la variazione catastale. Ricordiamo che la variazione catastale può conformarsi nel momento in cui siano apportato delle modifiche alla distribuzione interna di una casa (di solito in seguito a lavori strutturali di ammodernamento, ampliamento o ristrutturazione). Prima di stabilire se è necessaria una variazione catastale è bene stabilire qual è la condizione di partenza, tramite una visura catastale. È opportuno dunque dichiarare una variazione catastale ogni qualvolta gli interventi edilizi trasformino la planimetria catastale in qualunque modo o quando, prima di un rogito si sviluppino condizioni di difformità rispetto alla rappresentazione grafica dell’immobile; in alternativa è importante effettuare una variazione catastale nel caso in cui siano mutuati, per una qualsiasi ragione, i dati concernenti la rendita catastale o il classamento (dati sempre ottenibili tramite una visura catastale  o tramite la rendita catastale online).

Anche la visura catastale storica, può risultare utile per determinare le condizioni pregresse e ottenere un quadro più completo sul quale effettuare le adeguate analisi prima di dichiarare qualunque variazione possibile.

VISURA CATASTALE E POSTE ITALIANE

Davvero conviene acquistare la tua visura alle Poste?
La visura catastale è come una carta di identità di un immobile. Le informazioni contenute nella visura servono infatti a localizzare l’immobile nello spazio (foglio, particella, sub., ma anche indirizzo e numero civico, il piano, se all’interno di un condominio) e a fornirci i principali parametri utili a “classificare” il nostro immobile, sia dal punto di vista catastale (classe, consistenza) che da quello fiscale, mediante la rendita catastale da esso generata.

I dati degli immobili presenti su tutto il territorio nazionale sono sempre accessibili e consultabili presso qualsiasi Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, purché essi siano stati regolarmente inseriti all’interno delle banche dati informatiche del catasto. Le province di Trento e Bolzano, in quanto Province Autonome, fanno storia a sé. Non è quindi possibile ottenere visure catastali per gli immobili siti in quel territorio.

Normalmente il rilascio della visura catastale avviene nello stesso giorno della richiesta. La consultazione degli atti non informatizzati o la presentazione di aggiornamenti o variazioni catastali è possibile invece solamente presso il singolo ufficio competente. Nel caso in cui si debbano consultare atti non informatizzati è consentito al richiedente di prendere appunti. La visura catastale e la visura catastale online sono documenti pubblici, chiunque può richiederli, pur non essendo il titolare dei diritti sull’immobile. Per richiedere una visura catastale è necessario essere in possesso di alcuni dati dell’intestatario (il nome del proprietario dell’immobile o il suo codice fiscale) o in alternativa, dei dati catastali. Le visure catastali online sono ottenibili in maniera analoga, ma molto più velocemente e senza alcuno sforzo, poiché è possibile scaricare il documento direttamente sul proprio computer con poche semplici mosse.

Da un po’ di tempo a questa parte, oltre ai normali sportelli degli Uffici provinciali del Territorio, è possibile richiedere la propria visura catastale presso tutti gli uffici postali abilitati, che all’ingresso espongono il logo “Sportello Amico”.

Mediante “Sportello Amico” è possibile richiedere e ottenere visure catastali online di fabbricati e terreni, effettuando ricerche per immobile o per soggetto (le ricerche per soggetto alle poste però si possono effettuare solo sui fabbricati e non sui terreni). Il costo di una visura scaricata alle Poste è però maggiorato: al regolare importo dei tributi speciali catastali va sommato quello relativo al pagamento del servizio, stabilito da Poste Italiane.

Un’eventuale ricerca alle Poste che produce come esito un file pdf lungo più di 5 pagine (o più file in pdf per un totale maggiore di 5 pagine) risulta in un servizio non erogabile. Inoltre, se l’estrazione dei dati prevede un tempo d’attesa superiore ai tre minuti dal momento di invio della richiesta per la visura, l’operazione viene interrotta immediatamente dal sistema.

Infine, il servizio non è erogabile se sulla base dei dati forniti dal richiedente il sistema non trova alcun documento, cosa che evidenzia la non corrispondenza tra i dati forniti dal richiedente e quelli presenti nel database del catasto.

SPESOMETRO 2017 E VISURA CAMERALE

Spesometro 2017: la visura camerale si conferma indispensabile
L’Agenzia delle Entrate riceverà notifiche del cosiddetto “spesometro”, che richiede informazioni sempre più aggiornate per compilare una lista di clienti e dei loro fornitori. Uno strumento utile per comprendere lo “stato di salute”, in termini di spesa, dei contribuenti. Le informazioni richieste sono sempre ottenibili grazie ad una semplice visura camerale, in modo da assolvere la richiesta anche per l’anno in corso.

Se è vero che commercianti e amministrazioni autonome sono escluse da qualunque visura cameralecomunicazione all’Agenzia delle Entrate per importi inferiori ai tremila euro, i contribuenti IVA trimestrali dovranno comunicare tutte le informazioni richieste entro e non oltre il 20 aprile di quest’anno. Cambiamenti nello spesometro del 2017: i dati non riguardano più l’intera annualità né l’anno precedente, come finora è stato fatto; l’Agenzia delle Entrate riceverà notifiche sui dati trimestralmente. Anche in questo caso la visura camerale si riconferma uno strumento fondamentale per ottenere in pochi minuti le informazioni necessarie.

È possibile richiedere una visura tramite la Camera di Commercio, oppure, grazie ad apposite agenzie di servizio, è possibile ottenere una visura camerale online in pochi minuti. La visura camerale è un “dossier” pubblico, contenente informazioni accessibili a tutti riguardo ad una società, alla sua sede fisica, ai nomi dei titolari e a tutte le informazioni fiscali che determinano le condizioni della società stessa. Per rispondere efficacemente alle richieste dell’Agenzia delle Entrate, la visura camerale risulta la strada più semplice ed efficace. Lo spesometro non è da intendersi come una procedura “invasiva” in termini di privacy: è una procedura standard internazionale che ha per scopo ultimo quello di contrastare l’evasione fiscale.

VISURA CATASTALE ONLINE: COME EFFETTUARLA

I metri quadrati indicati dalla visura catastale online rappresentano certamente un’evoluzione del catasto verso uno standard condiviso da tutti.

Tra gli intenti della riforma del nuovo catasto fabbricati vi è infatti senza dubbio quello di rendere le procedure per ottenere una visura catastale online più client-friendly, ma anche l’obiettivo di raggiungere una futura uniformità, tanto agognata dai contribuenti. Difatti il problema dell’obsolescenza di alcuni dati o della presenza di informazioni che non combaciano su planimetrie catastali online e visure catastali online permane e investe in egual misura l’una e l’altra parte interessata.

Ecco perché l’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio online per la correzione dei dati errati indicati da visure e planimetrie. Tramite Contact Center è infatti possibile evitare noiose file agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, semplicemente effettuando il log in su specifiche piattaforme deputate tanto alla correzione dei dati o alla richiesta di intervento per la rettifica degli stessi.

L’accessibilità dei dati non è ancora immediata (il cliente è infatti tenuto a registrarsi a Fisconline o a Entratel per poter accedere a tali informazioni), ma convisura catastale onlinesente di poter intervenire e correggere alcuni degli errori presenti sulla propria visura catastale on line.

Ma su che cosa e in che modo è possibile intervenire? I primi errori da poter correggere possono riguardare i dati anagrafici dell’intestatario di un bene immobile (le aziende possono correggere il campo “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita del titolare (per le aziende: la sede legale) ed informazioni più tecniche come diritti e quote di possesso. Per presentare richiesta di modifica tramite piattaforma online è necessario essere in possesso dell’identificativo catastale del bene immobile (particella, foglio e subalterno) e di uno dei seguenti documenti, che potrebbero essere richiesti durante la procedura: l’atto notarile di acquisto (o un altro atto pubblico), la dichiarazione di successione, la domanda di voltura catastale, una copia della denuncia di nuova costruzione o di variazione presentata al catasto.

Se l’errore nella visura catastale dovesse invece riguardare più direttamente i dati dell’immobile (e quindi parametri come indirizzo, ubicazione, numero civico, piano, interno ecc) o patenti inesattezze nel numero di vani o dei metri quadrati dichiarati dell’unità (consistenza dell’immobile), sarà necessario possedere l’identificativo catastale dell’immobile e gli estremi di uno dei seguenti documenti: l’atto notarile di acquisto, la dichiarazione di successione, una denuncia al catasto per nuova costruzione o di variazione.

Tra i compiti dell’Agenzia delle Entrate vi è anche quello di individuare i fabbricati non dichiarati al catasto e richiedere ai proprietari di tali fabbricati di regolarizzare la propria situazione. A tal fine, già da un po’ di tempo sul sito dell’Agenzia sono stati pubblicati gli elenchi di tutti i Comuni e delle particelle del terreno nei quali sono state accertate irregolarità da ispezione catastale (presenza di fabbricati non dichiarati o di ampliamenti e modifiche non pervenute in catasto).

Dato che l’individuazione di tali irregolarità è avvenuta tramite foto-identificazione di immagini del territorio e successivi incroci con le banche dati catastali è possibile che, nel frattempo, alcuni immobili indicati dal documento siano in realtà già stati censiti dal Catasto. L’operazione di controllo della visura catastale, avvenuta in collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), non tiene conto di situazioni particolari in cui i titolari di taluni immobili non sono tenuti a presentare alcun adempimento. Anche per situazioni come queste, è possibile avvalersi del Contact Center dell’Agenzia delle Entrate per segnalare il problema e risolverlo in rapidità.

Per altri tipi di richieste particolari, la cui attestazione richiede una conoscenza della materia catastale più approfondita e pertanto la presenza di tecnici e professionisti certificati, l’Agenzia ha disposto la possibilità di effettuare richieste online solamente per operazioni come queste:

– registrazioni di atti del catasto fabbricati

– assegnazione di un identificativo definitivo

– informatizzazione delle planimetrie catastali online

– registrazioni degli atti del catasto terreni

– registrazioni di variazioni colturali

– rettifiche di duplicati di particelle

– passaggi di particelle terreni ad enti urbani

– segnalazioni di errori sui punti fiduciali

– correzione di eventuali identificativi da impianto meccanografico

– errata assegnazione della rendita catastale.

Per tutti gli altri casi, sfortunatamente, non è ancora attiva una procedura online, pertanto gli utenti i cui problemi non sono quelli in elenco, sono ancora costretti a rivolgersi agli uffici competenti.

RENDITA CATASTALE? FACILE!

Approfondimento sulla rendita catastale.

Il calcolo della rendita catastale di un immobile ai fini IMU e TASI è fondamentale per determinare l’entità delle imposte che i contribuenti devono versare entro le scadenze fissate da ciascun Comune.

Scopriamo quindi cos’è la rendita catastale di un immobile, come ottenerne il dato e come calcolare la rendita e rivalutarla del 5% con esempi ed istruzioni di calcolo.

  • Rendita catastale immobile cos’è?

La rendita catastale è un valore – attribuito ai fini fiscali – a tutte le unità immobiliari in grado di produrre o generare un reddito autonomo. Il valore della rendita si ottiene moltiplicando la consistenza dell’immobile (in vani o in mq) per un coefficiente. Questo coefficiente altro non è chRendita catastalee un valore derivante dalle tariffe d’estimo. Tali tariffe sono elaborate dall’Agenzia del Territorio c.d. Catasto. Esso si ottiene in funzione della zona censuaria, alla categoria catastale e della classe di merito dell’immobile.

  • Cos’è la Zona censuaria in cui si trova un immobile?

La zona censuaria corrisponde alla porzione omogenea di territorio comunale; ordinariamente essa è una sola per i comuni medio piccoli e più di una per le città più grandi. La redditività dei fabbricati si può considerare uniforme.

La zona censuaria può comprendere un solo comune o una porzione di esso, a patto che le zone siano accomunate da similari caratteristiche ambientali e socio-economiche. Per ogni zona censuaria esiste uno specifico “quadro tariffario” consultabile presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio Comune.

  • E cos’è invece la Consistenza?

La consistenza di un immobile corrisponde alla sua dimensione. Per abitazioni e uffici (immobili di categoria A) essa si esprime in “vani”. Per i negozi, i magazzini, le rimesse (immobili di categoria C) si esprime in metri quadri. Per tutti gli immobili a destinazione collettiva invece (ospedali, caserme, ecc.) essa è espressa in metri cubi. Per gli immobili appartenenti alle categorie speciali dei gruppi D ed E la consistenza catastale non viene espressa in visura catastale.

  • Come si determina fisicamente la rendita?

Per le unità immobiliari facenti parte delle categorie A, B e C la rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza per la tariffa unitaria specifica per comune, zona censuaria e corrispondente a categoria e classe. Per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi delle categorie D ed E, invece, la rendita è determinata attraverso la stima diretta.

Il parametro della rendita catastale, per chiunque non fosse in grado di effettuarne il calcolo, è indicata, per ciascun immobile da una semplice visura catastale. Richiedendo quindi una visura si viene subito in possesso del valore della rendita per un fabbricato o del reddito dominicale e agrario, per ciascun terreno.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori un servizio di consultazione delle rendite catastali online. Tale servizio è gratuito. Consente di avere informazioni riguardanti i dati sulla rendita e informazioni su immobili censiti al Catasto fabbricati e dati sui redditi dominicale e agrario, nonché informazioni su immobili censiti al Catasto terreni.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali del bene immobile (Comune, sezione, foglio, particella) e la Provincia di ubicazione del fabbricato/terreno.

Qualora si dovessero riscontrare errori nei dati catastali riguardanti il proprio immobile, ciascun cittadino può chiedere una correzione alla banca dati dell’Agenzia.

La domanda di correzione può essere presentata presso tutti gli Uffici, o, in alternativa, servendosi del servizio online Contact center. Il richiedente deve specificare nella sua richiesta, le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e tutte le altre notizie utili alla correzione dell’errore.

Per avere una stima della rendita catastale gratis online di un immobile è possibile andare sul sito rendita-catastale.it

CERTIFICAZIONE APE E VISURA CATASTALE ONLINE

Soffermiamoci oggi a parlare di visura catastale online e di Certificazioni Ape. A partire dal primo ottobre 2015 l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici) è divenuto obbligatorio in tutta Italia e prende il nome di Ape Unico.

La certificazione ha una validità decennale (a meno che, nel corso di questo periodo di tempo pesanti interventi di ristrutturazione all’immobile non ne richiedano una rivalutazione ex-novo) ed è l’unico documento ufficiale che attesta il fabbisogno energetico di un’immobile su base annua e in relazione all’area climatica entro cui l’immobile si trova. La certificazione calcola l’ammontare di energia destinata alla climatizzazione e al riscaldamento necessari al fabbisogno dell’immobile, il riscaldamento dell’acqua corrente e il totale del fabbisogno di acqua e luce.

Per stilare una certificazione Ape sono necessari due passaggi: essere in possesso dei seguenti documenti (visura catastale online o sua copia, copia della planimetria catastale online, che deve essere anche quotata con misure lineari degli ambienti e delle aperture esterne, libretto della caldaia ed altri documenti riguardanti il fabbisogno energetico dell’immobile) da presentare ad un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione o ristrutturazione per cui si sta richiedendo l’Ape, e attendere, prima che il certificato sia redatto, l’arrivo di un perito tecnico per il sopralluogo. La legge è molto chiara nell’obbligare i professionisti del settore ad effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio/immobile che deve essere valutato.

In quali casi è richiesta la Certificazione Energetica?

Nei casi di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso quali rogito, permuta, ecc), di donazioni (trasferimenti di immobili a titolo gratuito), nel caso di affitto di edifici o singole unità abitative, in casi di annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (in casi come questi l’Ape è utile per determinare l’indice di prestazione energetica, dato che una normale visura catastale on line non fornisce), in caso di edifici di nuova costruzione (a lavori terminati), in caso di ristrutturazione e per tutti i contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

In caso di lavori ad un immobile, l’Ape va aggiornato solo se la riqualifica o la ristrutturazione hanno influito su fattori che possono modificare la prestazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi, caldaie, posa di isolante, ecc ecc. In caso di compravendita di un’immobile all’acquirente va fatta firmare una specifica clausola, con la quale dichiara di aver ricevuto le principali informazioni e preso visione dei documenti (incluso l’Ape) che certificano la prestazione energetica dell’immobile. Inoltre, l’Ape va allegato al contratto di vendita per effetto dell’Art.6 comma 3 del D.Lgs 192/05.

Nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione è prevista una clausola che prevede che al locatario sia stato mostrato l’attestato di prestazione energetica anche in caso di affitto di singole unità immobiliari. Controlli e sanzioni sono affidate alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate in prima battuta.Il duplice intento della direttiva Europea e della Legge Italiana in materia di Certificazione Energetica è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico e di tutelare le parti interessate in materia di compravendita, rogito, trasferimento, locazione e donazione.

Quali le differenze con la normativa precedente?

Rispetto alla normativa precedente il nuovo Ape presenta delle novità importanti: in primis, tra tutte, una nuova scala di classi energetiche, non più sette, ma dieci, dalla meno efficiente (classe G) alla più efficiente (classe A4). Per determinare la classe energetica complessiva di un edificio, o di un immobile,il calcolo del valore dell’indice di prestazione va effettuato in corrispondenza dei parametri vigenti per il triennio 2019-2021. Le linee guida hanno introdotto anche nuovi indicatori. Nell’Ape unico sono infatti annotate anche le prestazioni energetiche invernale ed estiva. L’indicazione prevede anche la distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’unità immobiliare.

AGGIORNAMENTO “PREGEO 10″ E VISURA CATASTALE ONLINE

Novità in catasto per la visura catastale online e la visura catastale storica. È  dello scorso14 dicembre la circolare n.44/E dell’Agenzia delle Entrate sull’approvazione automatica degli atti di aggiornamento del catasto terreni e il varo della nuova versione della procedura «PregeoPregeo 10».

La nuova versione 10.6.0 – Apag 208, operativa dal 19 dicembre, è ad uso e consumo dei liberi professionisti esterni al catasto. Essa mira a perfezionare e semplificare il cammino verso l’approvazione automatica di ogni tipo di aggiornamento catastale degli atti geometrici che consentono di avere la visura catastale online per fabbricati o terreni sempre aggiornata. La procedura, limitatamente alle sue funzioni di calcolo e controllo formale dei dati della visura catastale online e della visura catastale storica è del tutto identica a quella utilizzata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e anche la versione utilizzata per il trattamento e l’approvazione dei dati presentati non presenta sostanziali differenze.

 

Gli atti catastali di aggiornamento sono costituiti da: frazionamento tipo mappale, frazionamento + tipo mappale, e tipo particellare. Le funzionalità del nuovo software permettono una corretta e più rapida elaborazione dei dati di misura, così come contenuti dal Libretto di Campagna, essi forniscono adesso la posizione e la precisione dei punti rilevati.

Più nello specifico, sono stati migliorati i criteri di scelta delle macro categorie di atto di aggiornamento, la gestione della soppressione di particelle con qualità di “Ente Urbano”, gli atti di aggiornamento con conferma di mappa e gli atti di aggiornamento che trattano fabbricati interati, quelli che trattano ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa (ricadenti su più particelle contigue) e quelli che trattano costruzioni censibili in catasto mediante le modalità semplificate di denuncia. Inoltre, è stata introdotta una funzionalità che consente il download diretto degli archivi della TAF (Tabella Attuale dei Punti Fiduciali) e delle Mutue Distanze tra Punti Fiduciali (DIS).

Tutto ciò e molto altro a vantaggio dei professionisti del settore e della visura catastale online. E’ stata inoltre introdotta una funzionalità che consente l’import, nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi. Un passo importante verso una definitiva semplificazione ed automazione delle procedure di aggiornamento catastale che non poteva non essere fatto.

 

VISURA CATASTALE ONLINE E SCADENZE IMU – TASI 2016

È arrivato il momento di richiedere la visura catastale online. Dicembre, come tutti sanno, è il mese in cui tutti i contribuenti sono tenuti al saldo delle imposte IMU e TASI. Quest’anno, la data da segnare sul calendario è il giorno 16. Questo giorno è fissato in accordo con la data del 16 di giugno, giorno in cui era previsto il pagamento dell’acconto (o per chi ne aveva possibilità, il pagamento dell’intera imposta).

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Generalmente le scadenze sono sempre fissate alla metà di giugno e alla metà di dicembre dell’anno di imposta. Abbiamo avuto alcune eccezioni, determinate negli ultimi anni dalla portata e dalla novità nell’applicazione delle diverse imposte. Nel 2014 ad esempio, la TASI ha avuto due differenti scadenze per l’acconto: per circa 2000 Comuni che hanno deliberato in tempo utile, l’acconto scadeva il 16 di giugno, per altri 6000 Comuni, la scadenza fu invece stabilita al 16 di Ottobre. Tutti i Comuni che non deliberarono, stabilirono che la scadenza dell’acconto doveva essere unita a quella del saldo previsto per il 16 di Dicembre ad aliquota base.

Bisogna fare attenzione con le scadenze! Per il 2015, in alcuni Comuni la TASI ha avuto scadenze differenti, allo scopo di evitare troppi versamenti concentrati in pochi giorni di scadenza. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre sul sito del proprio Comune se sono state comunicate variazioni a carattere locale.

Tornando al 2016 e alla nostra scadenza: per tutti gli italiani che ancora devono saldare l’intero importo di IMU e TASI, il termine ultimo è a giorni. È il momento buono per acquistare una visura catastale online per fare il calcolo finale della base imponibile mediante la rendita catastale. Per il calcolo della base imponibile IMU e TASI è necessario prima di tutto stabilire il valore della rendita catastale indicata dalla visura catastale online e poi rivalutarla al 5%. Il risultato ottenuto non costituisce ancora il valore finale della base imponibile, poiché va moltiplicato per un coefficiente che differisce in base alla tipologia di fabbricato per cui si sta effettuando il calcolo.

Il sito del Comune permette di ottenere senza possibilità di errore il valore della base imponibile, ma per farlo è necessario essere in possesso della rendita catastale non rivalutata, così come indicata dalla visura catastale online.

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VISURA CATASTALE ONLINE E ATTI CATASTALI

L’atto immobiliare prevede una procedura lunga e laboriosa: deve essere registrato, trascritto, volturato. Occorre procurarsi documenti quali la visura catastale online, la visura catastale storica, la visura ipotecaria e la planimetria catastale. Il lungo elenco delle operazioni prevede numerosi passaggi presso uffici e strutture dell’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Entrate, lo studio notarile, le conservatorie della città.

Tutte operazioni che comportano un costo, in termini di tributi a carico dei relativi soggetti. Allo scopo di ridurre tempi e costi di presentazione degli atti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Pubblici Ufficiali (figure professionali diverse dai notai, ma anch’esse tenute ad adempiere diversi compiti relativi all’atto immobiliare), un modello, detto Modello Unico Informatico, che consente di immettere online procedure e documenti direttamente nella piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate.

Il Modello Unico Informatico può contenere le richieste di registrazione, note di trascrizione e di iscrizione, domande di annotazione e domande di voltura catastale. I Pubblici ufficiali sono tenuti al pagamento dei tributi con autoliquidazione, ma a differenza dei notai, non possono compensare le somme pagate in eccesso. I documenti devono essere compilati con il software UniMod e inviati attraverso il Sister, dietro previa abilitazione al servizio presentazione documenti.

Il Sister, tra le sue varie funzioni, prevede anche la consultazione di documenti come la visura catastale online, la visura catastale storica e la visura ipotecaria. Tutti i documenti sopraelencati sono essenziali all’adempimento delle pratiche di voltura e trascrizione degli atti catastali, e anche se non hanno valore probatorio, servono a garantire la conformità con lo stato di fatto.

A titolo sperimentale i Pubblici Ufficiali possono trasmettere anche il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari. La trasmissione telematica riguarda sempre la copia autenticata, integralmente predisposta mediante strumenti informatici e firma digitale, degli atti originali. Per tutte le formalità trasmesse telematicamente viene prodotto un certificato di eseguita formalità, sottoscritto dal conservatore con firma digitale, atto ad attestare le relative funzioni.