VISURA CATASTALE E PROBATORIETA’

Il catasto italiano è probatorio? In che modo la visura catastale può garantire la probatorietà di un bene?
Un catasto può essere definito probatorio o non probatorio in base agli effetti giuridici che produce. Si ha un catasto probatorio quando esso è in grado di fornire la prova giuridica della proprietà.

Gli ultimi aggiornamenti in materia catastale ci dicono che il governo italiano ha recentemente presentato in Senato un disegno di legge in materia catastale (dopo il DEF 2016, la manovra del DL 50/2017 e vari altri tentativi più o meno fruttuosi di una nuova Riforma del Catasto) che ha lo scopo di riproporre l’art.2 della legge 23/2014. Il nuovo testo tiene conto dell’attuazione della delega in materia di competenze e organizzazione delle commissioni censuarie, di cui all’art.2, comma 3, lettera a della sopracitata 23/2014. Mediante l’attuazione di questo DL si garantirebbe un costante aggiornamento del Catasto, e quindi un allineamento con i dati relativi alle proprietà.

Il catasto italiano è attualmente non probatorio, in quanto non costituisce prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali, non ha quindi né probatorietà delle identificazioni né topografica.

In compenso l’attuale catasto fornisce – tra gli altri documenti – la visura catastale, la planimetria catastale (oltre che mappe catastali ed elaborati planimetrici, export di mappa e altro), tutti documenti che possono costituire prova dei diritti e dei confini nei quali questi diritti hanno validità e possono essere esercitati. La visura catastale e la planimetria catastale in particolare (soprattutto se certificate) offrono un prezioso supporto alla probatorietà di cui sopra.

Esiste in ultima analisi la possibilità di rendere il catasto probatorio, ma solo per l’aspetto topografico: un giudice può in mancanza di ulteriori elementi, far riferimento ai confini delineati da una mappa catastale, se è necessario determinare un confine incerto.

VISURA CATASTALE ONLINE E RIFORMA, RIAPRONO LE TRATTATIVE

Una brutta notizia per Confedilizia e per i proprietari degli immobili, già scottati dalla precedente patrimoniale sul mattone introdotta dai governi Monti e Letta. È notizia recente che il ministro Padoan stia caldeggiando l’inserimento di un progetto, precedentemente congelato dall’esecutivo Renzi, all’interno del PNR (Piano Nazionale delle Riforme) che accompagnerà il DEF (Documento di Programmazione Economica Finanziaria).visura catastale

Già al tempo del ritiro della proposta del governo Renzi, nel giugno 2015, il Presidente di Confedilizia, che da anni si batte per la tutela dei proprietari degli immobili e richiede un alleggerimento della pressione fiscale a loro carico, aveva tirato un sospiro di sollievo. Stando alle sue parole, la proposta: «non forniva adeguate garanzie di invarianza di gettito, aprendo all’opposto uno scenario di ulteriori aumenti di tassazione mascherati attraverso improbabili redistribuzioni». Ma adesso che le trattative sembrano riaperte, ci si aspetta nuovamente battaglia.

L’intenzione a procedere da parte del governo Gentiloni deriverebbe dalle numerose pressioni ricevute dalla Commissione Europea. Tra le raccomandazioni all’Italia figurerebbe un invito a tassare maggiormente i consumi le rendite catastali online, oltre che una spinta ad avviare una riforma del catasto che possa dare finalmente un assetto definitivo a quest’ente, attualmente così problematico.

Il governo in carica avrebbe abbracciato il suggerimento di Bruxelles, riprendendo il vecchio schema di decreto Renzi, con però la possibilità di effettuare variazioni di natura tecnica. Il calcolo per il valore degli immobili indicato in visura catastale on line dovrebbe essere affidato ad un nuovo algoritmo dell’Agenzia delle Entrate. Questo sarebbe in grado di stabilire il valore medio di mercato analizzando, quali fattori determinanti, l’ubicazione, l’ anno di costruzione e il pregio dell’edificio in cui l’immobile è sito.

Lo scopo della riforma, in linea teorica, prevede il raggiungimento di una maggiore equità. Uno degli esempi migliori del raggiungimento di quest’ultima è la necessità di correggere tutti gli errori in visura catastale online. Figurano in testa quelli che attribuiscono la categoria “economico” a immobili “di lusso” in centro città, o vice versa, quegli immobili considerati “di lusso”, che in realtà sono piccoli appartamenti in periferia.

La paura più grande da parte dei non addetti ai lavori e dei contribuenti, è però ciò che riguarda l’impossibilità di mantenere un’invarianza di gettito. Un’incognita che angoscia più parti e che precedentemente aveva costituito l’argomento più aspramente dibattuto. Non ci resta che aspettare una delibera definitiva per prendere nuovamente in esame la situazione.

VISURA CATASTALE ONLINE: COME EFFETTUARLA

I metri quadrati indicati dalla visura catastale online rappresentano certamente un’evoluzione del catasto verso uno standard condiviso da tutti.

Tra gli intenti della riforma del nuovo catasto fabbricati vi è infatti senza dubbio quello di rendere le procedure per ottenere una visura catastale online più client-friendly, ma anche l’obiettivo di raggiungere una futura uniformità, tanto agognata dai contribuenti. Difatti il problema dell’obsolescenza di alcuni dati o della presenza di informazioni che non combaciano su planimetrie catastali online e visure catastali online permane e investe in egual misura l’una e l’altra parte interessata.

Ecco perché l’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio online per la correzione dei dati errati indicati da visure e planimetrie. Tramite Contact Center è infatti possibile evitare noiose file agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, semplicemente effettuando il log in su specifiche piattaforme deputate tanto alla correzione dei dati o alla richiesta di intervento per la rettifica degli stessi.

L’accessibilità dei dati non è ancora immediata (il cliente è infatti tenuto a registrarsi a Fisconline o a Entratel per poter accedere a tali informazioni), ma convisura catastale onlinesente di poter intervenire e correggere alcuni degli errori presenti sulla propria visura catastale on line.

Ma su che cosa e in che modo è possibile intervenire? I primi errori da poter correggere possono riguardare i dati anagrafici dell’intestatario di un bene immobile (le aziende possono correggere il campo “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita del titolare (per le aziende: la sede legale) ed informazioni più tecniche come diritti e quote di possesso. Per presentare richiesta di modifica tramite piattaforma online è necessario essere in possesso dell’identificativo catastale del bene immobile (particella, foglio e subalterno) e di uno dei seguenti documenti, che potrebbero essere richiesti durante la procedura: l’atto notarile di acquisto (o un altro atto pubblico), la dichiarazione di successione, la domanda di voltura catastale, una copia della denuncia di nuova costruzione o di variazione presentata al catasto.

Se l’errore nella visura catastale dovesse invece riguardare più direttamente i dati dell’immobile (e quindi parametri come indirizzo, ubicazione, numero civico, piano, interno ecc) o patenti inesattezze nel numero di vani o dei metri quadrati dichiarati dell’unità (consistenza dell’immobile), sarà necessario possedere l’identificativo catastale dell’immobile e gli estremi di uno dei seguenti documenti: l’atto notarile di acquisto, la dichiarazione di successione, una denuncia al catasto per nuova costruzione o di variazione.

Tra i compiti dell’Agenzia delle Entrate vi è anche quello di individuare i fabbricati non dichiarati al catasto e richiedere ai proprietari di tali fabbricati di regolarizzare la propria situazione. A tal fine, già da un po’ di tempo sul sito dell’Agenzia sono stati pubblicati gli elenchi di tutti i Comuni e delle particelle del terreno nei quali sono state accertate irregolarità da ispezione catastale (presenza di fabbricati non dichiarati o di ampliamenti e modifiche non pervenute in catasto).

Dato che l’individuazione di tali irregolarità è avvenuta tramite foto-identificazione di immagini del territorio e successivi incroci con le banche dati catastali è possibile che, nel frattempo, alcuni immobili indicati dal documento siano in realtà già stati censiti dal Catasto. L’operazione di controllo della visura catastale, avvenuta in collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), non tiene conto di situazioni particolari in cui i titolari di taluni immobili non sono tenuti a presentare alcun adempimento. Anche per situazioni come queste, è possibile avvalersi del Contact Center dell’Agenzia delle Entrate per segnalare il problema e risolverlo in rapidità.

Per altri tipi di richieste particolari, la cui attestazione richiede una conoscenza della materia catastale più approfondita e pertanto la presenza di tecnici e professionisti certificati, l’Agenzia ha disposto la possibilità di effettuare richieste online solamente per operazioni come queste:

– registrazioni di atti del catasto fabbricati

– assegnazione di un identificativo definitivo

– informatizzazione delle planimetrie catastali online

– registrazioni degli atti del catasto terreni

– registrazioni di variazioni colturali

– rettifiche di duplicati di particelle

– passaggi di particelle terreni ad enti urbani

– segnalazioni di errori sui punti fiduciali

– correzione di eventuali identificativi da impianto meccanografico

– errata assegnazione della rendita catastale.

Per tutti gli altri casi, sfortunatamente, non è ancora attiva una procedura online, pertanto gli utenti i cui problemi non sono quelli in elenco, sono ancora costretti a rivolgersi agli uffici competenti.

CATASTO E VISURE CATASTALI: COME AGISCE IL DDL GUIDI

Il disegno di legge Guidi, conosciuto anche come “ddl concorrenza” o Legge annuale per il mercato e la concorrenza, si prefigge di incrementare la trasparenza e la concorrenza in diversi settori (tra cui anche quello bancario e quello inerente le attività forensi e notarili), introdurrà, come abbiamo già accennato, tra le altre cose anche alcune piccole novità che riguardano il catasto e le visure catastali online.

Una delle novità più importanti riguarda la semplificazione del passaggio di proprietà per i beni immobili ad uso non abitativo. Cosa comporta questo? La semplificazione introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza permetterà di comprare, vendere o donare immobili dal valore catastale inferiore ai centomila euro, a patto che essi siano destinati ad un uso differente da quello abitativo (ad esempio per attività di tipo industriale, commerciale, artigianale, ricreativo, culturale, assistenziale, ecc). Da questo momento in avanti, solo e soltanto per questo tipo di atti di compravendita e donazione, non sarà più indispensabile la presenza di un notaio: in questi casi infatti potrà essere sufficiente la presenza di un avvocato abilitato al patrocinio, che possa sottoscrivere una polizza assicurativa del bene dichiarato nell’atto.

Il disegno di legge prevede anche misure per incrementare la trasparenza delle polizze assicurative legate a finanziamenti e mutui.

Da quando entrerà in vigore il disegno di legge Guidi, inoltre, tutte le visure catastali online e le visure ipotecarie per le redazioni degli atti di compravendita, e la comunicazione dell’avvenuta firma degli stessi agli uffici competenti saranno a carico della parte acquirente, donataria o mutuaria.

Vi siete mai chiesti perché la visura catastale riveste un’importanza così grande nell’atto di compravendita? Le visure catastali online sono documenti indispensabili quando si deve effettuare un atto di compravendita o donazione, dato che in tutte le fasi della trattativa (e soprattutto nell’atto di sottoscrizione di una proposta di acquisto) il potenziale acquirente si trova in una condizione di svantaggio informativo: deve necessariamente fidarsi del venditore e dell’eventuale mediatore immobiliare per quanto riguarda le condizioni dell’immobile dal punto di vista urbanistico-edilizio, impiantistico, ipotecario, sulle informazioni riguardo alla titolarità e alla provenienza, ai gravami condominiali, e così via.

In questo contesto la visura catastale online – soprattutto trattandosi di una visura catastale storica, che prevede e mostra lo storico delle modifiche (e spesso fa riferimento anche ad atti notarili e catastali che hanno dato origine alle modifiche, e fornisce informazioni di varia natura, tra le quali anche sui precedenti intestati, o proprietari – diviene il punto di partenza per effettuare le fondamentali verifiche che il potenziale acquirente, assieme a chi ne tutela i diritti, andranno a fare prima di procedere con l’acquisto di un immobile.

AGGIORNAMENTO “PREGEO 10″ E VISURA CATASTALE ONLINE

Novità in catasto per la visura catastale online e la visura catastale storica. È  dello scorso14 dicembre la circolare n.44/E dell’Agenzia delle Entrate sull’approvazione automatica degli atti di aggiornamento del catasto terreni e il varo della nuova versione della procedura «PregeoPregeo 10».

La nuova versione 10.6.0 – Apag 208, operativa dal 19 dicembre, è ad uso e consumo dei liberi professionisti esterni al catasto. Essa mira a perfezionare e semplificare il cammino verso l’approvazione automatica di ogni tipo di aggiornamento catastale degli atti geometrici che consentono di avere la visura catastale online per fabbricati o terreni sempre aggiornata. La procedura, limitatamente alle sue funzioni di calcolo e controllo formale dei dati della visura catastale online e della visura catastale storica è del tutto identica a quella utilizzata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e anche la versione utilizzata per il trattamento e l’approvazione dei dati presentati non presenta sostanziali differenze.

 

Gli atti catastali di aggiornamento sono costituiti da: frazionamento tipo mappale, frazionamento + tipo mappale, e tipo particellare. Le funzionalità del nuovo software permettono una corretta e più rapida elaborazione dei dati di misura, così come contenuti dal Libretto di Campagna, essi forniscono adesso la posizione e la precisione dei punti rilevati.

Più nello specifico, sono stati migliorati i criteri di scelta delle macro categorie di atto di aggiornamento, la gestione della soppressione di particelle con qualità di “Ente Urbano”, gli atti di aggiornamento con conferma di mappa e gli atti di aggiornamento che trattano fabbricati interati, quelli che trattano ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa (ricadenti su più particelle contigue) e quelli che trattano costruzioni censibili in catasto mediante le modalità semplificate di denuncia. Inoltre, è stata introdotta una funzionalità che consente il download diretto degli archivi della TAF (Tabella Attuale dei Punti Fiduciali) e delle Mutue Distanze tra Punti Fiduciali (DIS).

Tutto ciò e molto altro a vantaggio dei professionisti del settore e della visura catastale online. E’ stata inoltre introdotta una funzionalità che consente l’import, nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi. Un passo importante verso una definitiva semplificazione ed automazione delle procedure di aggiornamento catastale che non poteva non essere fatto.

 

DECRETO E MANOVRA FISCALE, LE ULTIME NOVITÀ

Equitalia

Le commissioni riunite Bilancio e Finanza della Camera hanno deliberato in merito ad alcune novità del Decreto Fiscale e alla manovra ad esso collegate, tra queste: il  compromesso sulla rottamazione delle cartelle esattoriali e sui dipendenti Equitalia, maglie più larghe per aderire alla voluntary bis, pace fiscale per il mese di agosto, stop al tax day e nuova proroga dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, i cui incarichi dirigenziali sono stati bocciati dalla Consulta. Il testo definitivo arriverà in aula a Montecitorio lunedì. Poi la fiducia, ci si aspetta che il testo venga licenziato martedì. Nessun cambiamento sul fronte visura catastale online e planimetria catastale online.

Tra tutti, il punto destinato a far più discutere è sicuramente quello riguardante la rottamazione delle cartelle e le sorti dei dipendenti di Equitalia. Secondo un compromesso che tiene conto delle dovute coperture, infatti, è stato stabilito che le rate per la rottamazione debbano aumentare di numero, ma arrivando però a toccare solo quota 5, dalle 4 inizialmente previste. Sembra che invece sarà possibile rottamare anche le cartelle del 2016 e non più solo quelle fino al 2015. La rottamazione, inoltre, verrà estesa a tutte le multe, anche a quelle emesse dagli enti territoriali che effettuano la riscossione attraverso il procedimento dell’ingiunzione fiscale. Chi ha già presentato domanda potrà integrarla secondo le nuove disposizioni del testo. Nessun concorso all’orizzonte, invece per gli ex-dipendenti Equitalia, che passeranno direttamente alla nuova Agenzia delle Entrate. L’agenzia delle Entrate – che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali, dal gennaio 2012 aveva già assorbito l’Agenzia del Territorio, divenendo l’unico ente responsabile dell’erogazione della visura catastale online e della planimetria catastale online.

NOVITÀ NELLA LEGGE IN BILANCIO: PRESTO ONLINE I DATI DELLE COMPRAVENDITE

Consultare online i dati relativi alle compravendite immobiliari potrebbe non essere più una remota possibilità, stando alle indiscrezioni circa la legge di bilancio prevista per il 2017, e attualmente già sul tavolo delle trattative del governo italiano. Sembra infatti che il governo abbia previsto una norma per consentire all’Agenzia delle Entrate di rendere pubblici e consultabili sulla propria piattaforma online i dati contenuti negli atti e nelle scritture private mediante cui si costituiscono, trasferiscono o modificano le proprietà e gli altri diritti reali sugli immobili. Il servizio potrebbe entrare in vigore già dal giugno del 2017. Attualmente esiste già la possibilità di venire in possesso di piccole informazioni in riferimento alle compravendite, attraverso la richiesta di una visura catastale online per soggetto proprietario in modalità storica. La visura catastale online in modalità ordinaria infatti non consente di approfondire la storia dei passaggi di proprietà relativi ad un bene immobile, ma i dati contenuti in una visura, sebbene precisi, non consentono di andare al di là della semplice consultazione delle note agli atti e il numero degli atti stessi. Ancora non ci è dato sapere quale sarà l’effettiva portata dei dati che potrebbero essere resi pubblici, con molta probabilità si tratterà delle informazioni relative al prezzo di compravendita, alla superficie catastale, alla localizzazione dell’immobile. Informazioni utili per chi vuole acquistare o vendere un appartamento, ma anche per tutte quelle società specializzate nelle valutazioni immobiliari e nelle analisi di mercato. Differente discorso è invece quello che riguarda i dati relativi contenuti nella planimetria catastale online. La planimetria catastale online infatti è un documento protetto dalla privacy, che contiene la rappresentazione grafica di un appartamento, facile intuire quali sarebbero i rischi di una divulgazione indiscriminata delle informazioni.

VISURE CATASTALI E CALCOLO DELLA SUPERFICIE CATASTALE AI FINI TARI

A partire dal 9 novembre 2015, la visura catastale online per tutte le unità urbane a destinazione ordinaria regolarmente iscritte al Catasto, per cui esista la planimetria catastale online sono tenute ad indicare anche il dato della superficie dell’immobile. Il calcolo della superficie per la visura catastale online avviene sulla base di quanto sancito dal Dpr 138/1998 alla voce “Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo in esecuzione alla Legge 662/96”.

L’indicazione della superficie catastale è importante soprattutto ai fini TARI, poiché al netto delle aree scoperte, viene utilizzata per il calcolo della tassa. Stando al comma 645 dell’art.1 della Legge 147/2013, inoltre è stabilito che “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.  Essa infatti non deve mai essere confusa con la superficie utile lorda o netta utilizzata per la determinazione del valore locativo. Questa misurazione può essere infatti al netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie (nel caso della superficie utile lorda per le locazioni commerciali) oppure al netto di queste ultime (nel caso di una superficie utile netta per le locazioni a canone concordato).

In caso di errore sulla visura catastale storica, ciascun intestatario dell’immobile può richiedere la rettifica del dato della superficie catastale o, nel caso in cui questo dato non sia ancora presente negli archivi del Catasto, può inserirlo associandolo ad una planimetria già presente nella banca dati. Ricordiamo inoltre che richiedendo una visura catastale storica per dati catastali è sempre possibile ottenere lo storico delle variazioni catastali e degli interventi o lavori avvenuti sull’unità immobiliare nel corso degli anni.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.

NOVITÀ E LEGISLAZIONE PER LE CATEGORIE CATASTALI F/3 ED F/4

Proseguendo con qualche novità nel mondo catastale e volendo approfondire in merito alla definizione delle categorie catastali F/3 ed F/4, e alla circolare n.27/E, emessa lo scorso giugno dall’Agenzia delle Entrate, oggi parliamo della normativa che legittima l’inserimento anche solo temporaneo di fabbricati in corso di costruzione o di definizione nelle categorie sopracitate. La circolare attesta che l’attribuzione di queste due categorie in visura catastale dovrebbe avvenire in via transitoria (dai 6 ai 12 mesi), ma che esiste la possibilità di ottenere una proroga presentando un’apposita dichiarazione (firmata dall’intestatario) per notificare il Catasto della mancata ultimazione dell’immobile. La circolare ricorda agli aventi diritto che i Comuni possono utilizzare due strumenti per la segnalazione di eventuali mutamenti della situazione reale degli immobili rispetto ai dati restituiti dalla visura catastale online. È questo il caso delle segnalazioni ai sensi dell’art.3, comma 58, legge 662/1996 che dispone in materia di verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato, perché palesemente non congruo rispetto a fabbricati con caratteristiche simili, e di quelle basate sul comma 336, art.1, legge 311/2004 che sono chiamate in causa quando sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali o per intervenute variazioni sugli immobili, come dimostrabile con una visura catastale storica. La visura catastale storica può infatti risalire allo storico delle variazioni catastali per un immobile, a partire dalla sua edificazione.

Come funziona il trattamento Imu e Tasi degli immobili di categoria F/3 ed F/4 che non hanno ancora una situazione ben definita? Nel caso in cui si parli di un fabbricato unico, la cui costruzione non sia ancora stata ultimata, i suddetti tributi saranno dovuti sulla base del valore venale dell’area edificabile, senza tenere in considerazione il valore del fabbricato in corso di edificazione. Se invece il fabbricato è stato ultimato solo in parte, per volere della Cassazione (sentenza 10735/2013) non è dovuto alcun tributo, neppure come area edificabile, sulla porzione dell’area ancora in corso di edificazione. Altro discorso invece va fatto per gli immobili la cui categoria è ancora in corso di definizione per cui il tributo dovrebbe essere dovuto proprio sul fabbricato (in questo caso ultimato) e non sull’area edificabile. In casi come questi subentrerà però il problema del calcolo per tali tributi, a causa dell’assenza della rendita catastale, questione che ha spinto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a ritenere il principio contenuto nella sentenza di cassazione 10735/2013 valido anche per le altre categorie catastali fittizie.

UNA RIFLESSIONE SU IMU E TASI PER LE UNITÀ IMMOBILIARI COLLABENTI

Lo scorso 13 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n.27/E, che oltre a disporre di materia catastale, tra le altre cose,  si propone di regolare anche alcune casistiche “speciali” per l’applicazione dell’Imu e della Tasi.

Questo è un periodo caldo per i contribuenti: le scadenze si avvicinano, e quello della circolare n.27/E è il primo sviluppo per quanto riguarda IMU e TASI, dopo l’introduzione dei metri quadrati nella visura catastale proprio ai fini dei suddetti tributi, avvenuto lo scorso novembre.

La prima novità della circolare riguarda un approfondimento in merito alle unità collabenti. Queste, altro non sono che costruzioni caratterizzate da un livello di degrado tale da determinarne un’incapacità di produrre ordinariamente reddito proprio, come sancisce l’art.3, comma 2 del DM 28/1998. Normalmente queste costruzioni vengono accatastate in visura catastale online nella categoria F/2, anche se l’iscrizione in catasto non è da considerarsi obbligatoria. Va però precisato che l’iscrizione in catasto di un’unità collabente è possibile solo se quell’unità non è ascrivibile ad altre categorie catastali o se il fabbricato non risulta individuabile mediante planimetria catastale online e/o questo non risulta perimetrabile. È possibile quindi, ad esempio, iscrivere nella cat. F/2 un’unità immobiliare con muri perimetrali e interni integri anche se priva di soffitto. Il trattamento ai fini IMU di immobili di questa tipologia non è mai stato definito chiaramente: c’è chi sostiene che tali costruzioni debbano essere considerate in tutto e per tutto come dei fabbricati, e che quindi, in mancanza di rendita catastale, essi non siano assoggettati al pagamento dell’IMU; c’è però un’altra parte della giurisprudenza che sostiene che nel caso di un fabbricato collabente il tributo sia dovuto in base al valore dell’area edificabile corrispondente, anche se il suolo su cui lo stesso si trova ha una destinazione agricola, come ha dimostrato la sentenza in cassazione n.5166/2013.